Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 925 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 20/01/2010), n.925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMISASSI MARCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, PREFETTURA DI TORINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2005 della GIUDICE DI PACE di SALUZZO,

depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per cassazione con rinvio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dep. il 27 aprile 2004 il Giudice di Pace di Saluzzo rigettava l’opposizione proposta da B.S. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale di Saluzzo per violazione dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3.

Secondo i Giudice di Pace: la nozione di circolazione stradale non puo’ restringersi alla fase dinamica, comprendendo anche quella in cui il veicolo sia in sosta su aree di uso pubblico; non sussisteva lo stato di necessita’, posto che proprio in considerazione della professione esercitata dall’opponente, appariva indispensabile l’utilizzo di idonei sistemi che gli permettessero di guidare senza fare uso del cellulare.

Avverso la predetta decisione B.S. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il giudizio di primo grado e’ stato instaurato nei confronti della Prefettura di Cuneo, mentre soggetto legittimato era il Ministero dell’Interno per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dalla Polizia stradale di Saluzzo:

infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Ne’, d’altra parte, la costituzione nel giudizio di merito della Prefettura, che non ha sollevato eccezioni in proposito, e’ idonea a sanare il vizio di costituzione del contraddittorio, atteso che la sanatoria si verifica allorche’ la costituzione avvenga ad opera dell’Avvocatura dello Stato, che e’ istituzionalmente deputata a rappresentare e difendere l’Amministrazione.

Pertanto va dichiarata la carenza legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti e’ stato instaurato il giudizio di merito, tenuto conto che il difetto di legittimazione va rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, qualora su di esso non sia intervenuta pronuncia passata in cosa giudicata.

Ne consegue la nullita’ degli atti successivi alla proposizione dell’opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poiche’ nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, cio’ non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Saluzzo in persona di altro magistrato.

In considerazioni delle ragioni della cassazione della sentenza impugnata, devono dichiararsi non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Giudice di Pace di Saluzzo in persona di altro magistrato. Dichiara non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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