Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9249 del 24/04/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 9249 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

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SENTENZA
sul ricorso 215-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 24/04/2014

contro

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL PIRATELLO DI IMOLA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1317/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 07/11/2011;

udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Marinella DI CAVE dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

n.215.13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26.4.1994 il Ministero dell’Interno citò al giudizio del Tribunale di
Bologna il Santuario della Beata Vergine del Piratello di Imola,a1 fine di sentirne accertare la
mancanza di personalità giuridica e,conseguentemente,disporne la cancellazione dal relativo
registro tenuto dal tribunale medesimo. A sostegno della domanda l’amministrazione dedusse

della sostitutiva attestazione ex art. 15 D.P.R. 13.2.1987),sia l’assorbente (ex art. 30 L. cit.)
rapporto di annessione del citato santuario ad altro ente ecclesiastico riconosciuto,la
Parrocchia della Beata Vergine del Piratello.
Costituitosi il Santuario,contestò la domanda sotto vari profili,tra cui,segnatamente ed in via
pregiudiziale,quello del difetto di giurisdizione,sostenendo essere la domanda,risolventesi
nella richiesta di revoca del provvedimento ricognitivo della propria personalità giuridica,
devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo Regionale.
All’esito dell’ istruttoria,anche orale, e dell’espletamento di consulenza tecnica,con sentenza
dei 29.9- 20.10.2004 l’adito tribunale respinse la domanda,ritenendo che allo Stato italiano
non spettasse alcuna discrezionalità in materia,dovendo solo prendere atto delle decisioni
dell’autorità ecclesiastica,e che peraltro dalle acquisite risultanze fosse emersa la
distinzione,soggettiva ed oggettiva,tra i due enti,i1 Santuario e la Parrocchia di cui sopra.
Avverso tale sentenza il ministero attore propose appello;si costituì l’appellato,resistendo al
gravame e rinnovò,in via di impugnazione incidentale,l’eccezione di difetto di giurisdizione,
lamentandone il mancato esame da parte del tribunale.
Con sentenza dei 10.5-7.11.2011 la Corte d’Appello rigettò entrambi i gravami,con
compensazione delle spese, anzitutto confermando che le risultanze istruttorie,segnatamente
della consulenza tecnica di ufficio,avevano evidenziato la distinzione tra i due enti
ecclesiastici, per diversità di ambiti territoriali,luoghi di culto,sedi legali e celebrazioni
religiose. Considerava,altresi,la corte felsinea che la sussistenza di una personalità giuridica
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sia il difetto di alcun decreto ministeriale di riconoscimento ex art. 1 L. 20.5.1985 n. 222 (o

nell’ambito del diritto civile, acquisita dal Santuario della Beata Vergine del Piratello con
l’iscrizione nel libro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bologna ottenuta con
decreto del 10.5.1987,comportava che l’amministrazione attrice, deducendo che la carenza
dei presupposti per tale iscrizione (mancanza di un decreto ministeriale di riconoscimento o
dell’attestazione sostitutiva) inevitabilmente si riflettesse sulla validità del suddetto

personalità giuridica già concessa attraverso procedimento amministrativo introdotto con
ricorso davanti alla competente autorità amministrativa,posto che la materia del
riconoscimento o meno della personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici è di natura
pubblicistica, anziché richiedere una pronuncia dichiarativa al giudice ordinario.”
Tale argomentazione comportava,ad avviso di quella corte,la reiezione anche del gravame
incidentale attinente alla questione di giurisdizione,che avrebbe potuto riguardare la,non
proposta,domanda di revoca del provvedimento di iscrizione,e non anche quella di
“accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento della personalità giuridica” in
concreto proposta dal Ministero.
Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad
un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato Santuario della Beata Vergine del
Piratello di Imola.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite in considerazione della questione di
giurisdizione proposta dall’amministrazione ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “violazione dei principi in materia di giurisdizione,
in relazione all’art. 360,comma 1,n. 1 c.p.c.”.
Censurando,in partieolare,l’argomentazione in narrativa testualmente riportata,secondo cui
l’amministrazione attrice avrebbe dovuto chiedere non un accertamento negativo davanti

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provvedimento di iscrizione, avrebbe “dovuto richiedere un provvedimento di revoca della

al giudice ordinario,bensì un provvedimento di revoca della personalità giuridica, si sostiene
che la corte territoriale si sarebbe posta in palese contrasto con i principi in materia enunciati
da queste Sezioni Unite con sentenza n. 9382 dell’11.7.2001,nella quale,pronunziando su
analoga questione,è stato affermato che,in materia di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche,anche se ecclesiastiche,non essendo demandati all’amministrazione poteri

attenendo a posizioni di interesse legittimo,ma di diritti soggettivi,rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata contiene non una dichiarazione di difetto
di giurisdizione in ordine alla domanda,così come proposta dal Ministero,a1 fine di sentir
negare la personalità giuridica al Santuario della Beata Vergine del Piratello,bensì una
statuizione di improponibilità derivante dal ravvisato difetto di una preventiva istanza di
revoca del provvedimento di riconoscimento,considerata quale presupposto necessario per la
contestazione dello status dell’ente convenuto e della relativa iscrivibilità nel registro delle
persone giuridiche.
Quale che sia la correttezza (alla luce della citata giurisprudenza di legittimità) della
suesposta essenziale ratio decidendi, evidente risulta la natura reiettiva della pronunzia e non
anche declinatoria della cognizione del giudice adito in ordine alla domanda ad esso
proposta,sicchè la censura non è conferente rispetto alla stessa.
A tanto aggiungasi,sotto il profilo processuale,che la questione della giurisdizione era stata
proposta al giudice di secondo grado da parte solo del Santuario,con il disatteso appello
incidentale, non anche del Ministero,i1 quale si era limitato a formulare censure di merito
avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda.
In tale contesto processuale,pertanto,risulta evidente la preclusione derivante dal principio
(al riguardo v. S.U. nn. 8517 e 11075 del 2012,n. 24150 del 2013) secondo cui,nei giudizi di

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autoritativi o discrezionali,ma soltanto compiti certificativi,le relative controversie,non

impugnazione il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo se dedotto con specifico
motivo avverso la sentenza che abbia,anche implicitamente,statuito sulla giurisdizione,
principio che,se pur codificato soltanto dall’art. 9 del C.P.A (contenuto del Dlgs. n. 104 del
2010),era da ritenersi già insito nel sistema processuale precedente,secondo l’ormai
consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. segnatamente n. 24883 del 2008

L’inammissibilità dell’unico motivo di impugnazione,dunque,si traduce in quella del ricorso.
Non vi è luogo,infine,a regolamento delle spese,in assenza di controparti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Cos‘ deciso in Roma,a sezioni unite 1’8 aprile 2014.
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e,tra le altre successive conformi, nn. 1417,3690,7867 del 2012).

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