Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9249 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE AVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – President – –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consiglie – –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consiglie – –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9255-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRAMANDINOLI GIUSEPPE,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2006 R.G.N. 792/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per: accoglimento ricorso INPS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di M.A. a conseguire, quale appartenente alla categoria di ex combattenti e assimilati, la maggiorazione mensile della pensione (pari a L. 30.000), prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 a favore di tale categoria, con l’applicazione del beneficio della perequazione automatica a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L. n. 140 del 1985 e non gia’ dalla data (nella specie, giugno 1993) di costituzione della pensione, come preteso dall’INPS. Il giudice di appello, richiamata la sentenza di questa Corte n. 14285 del 2005, ha osservato che la interpretazione della disposizione citata, sostenuta dall’ente previdenziale, non e’ giustificata dal suo tenore letterale e tradirebbe la finalita’, con essa perseguita, di mantenere nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, in linea con la previsione costituzionale dell’art. 38 Cost.. Ha poi aggiunto – parzialmente accogliendo l’appello dell’Istituto previdenziale in punto di decadenza dall’azione giudiziaria – che, nella specie, le differenze sulla maggiorazione, derivanti dall’applicazione del beneficio della perequazione automatica, andavano riconosciute solamente a decorrere dai tre anni anteriori alla proposizione della domanda giudiziale e ha, quindi, condannato l’Istituto al pagamento delle suddette differenze limitatamente al periodo successivo al 28.7.2002 (risalendo il deposito del ricorso introduttivo al 28.7.2005).

Contro questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il pensionato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inps, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, sostiene che il meccanismo di perequazione automatica della maggiorazione di L. 30.000 non puo’ decorrere da epoca antecedente alla titolarita’ del trattamento pensionistico cui la maggiorazione in questione accede; si che gli effetti economici scaturenti dalla sua applicazione si produrranno, per le pensioni “in godimento”, dal 1 gennaio 1985, mentre, per coloro che, a questa data, non siano ancora titolari di pensione, solo “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.

Come questa Corte ha precisato in altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285 del 2005, la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) e’ una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione – che peraltro non compete “ex lege” ma a domanda – che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora (cfr. ex plurimis Cass. n. 13723, n. 14050, n. 14051 del 2009).

3. Alla stregua di tale principio il ricorso deve essere accolto, con cassazione delle decisione impugnata, e, decidendosi la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda del pensionato deve essere rigettata.

4. L’esistenza di un precedente e diverso indirizzo giurisprudenziale e il formarsi recente del nuovo orientamento inducono alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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