Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9248 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9248 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 12337-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
BAMBU’ SAS (già DANA Sas);
– intimata avverso la sentenza n. 22/12/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di TORINO del 17.2.2011,
depositata 1’1/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 24/04/2014

consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Torino ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza
n.95/08/2009 della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della “Dana sas”
avverso diniego sull’istanza di rimborso (datata 27.2.2002), per IVA relativa all’anno
1982 che era stata pagata a seguito di emissione di ingiunzione di pagamento (per
importo pari ad un terzo dell’ammontare accertato), ingiunzione che era stata
impugnata ed annullata con pronuncia della CT di primo grado n.9031/10/1990
(notificata alle parti il 19.11.1990) poi confermata da quella di secondo grado.
La CTR —dato atto che l’Agenzia aveva eccepito la prescrizione del credito per
decorso del termine decennale a far data dal sessantesimo giorno successivo alla
notifica della menzionata sentenza della CT di primo grado- ha evidenziato che la
norma dell’art.60 co.4 del DPR n.633/1972 (nella lettera vigente al momento
dell’adozione della predetta pronuncia) prefigura semplicemente una tutela
intermedia facoltativa del procedimento contenzioso, ma non pregiudica in alcun
modo il diritto pieno del contribuente a richiedere, a giudizio definitivamente
concluso ed in assenza di rimborso dell’ufficio, la restituzione dell’imposta non
dovuta, in esecuzione della sentenza passata in giudicato. D’altronde, a norma
dell’art.2943 cod civ la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’atto con il quale si
inizia la domanda giudiziale e l’effetto interruttivo si protrae fino al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si è difesa.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.60 del
DPR n.633/1972 e dell’art.2935 cod civ) e con il secondo motivo di impugnazione
(centrato sulla violazione dell’art.2943 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto

del provvisorio —proprio alla luce della previsione di una tutela intermedia
facoltativa- sorgesse non con il passaggio in giudicato della sentenza di appello, ma
nel sessantesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza” (di primo grado,
occorre aggiungere, per dare conto della implicita affermazione di parte ricorrente),
diritto che non è condizionato dal passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale e
sorge per il solo fatto del trascorrere del sessantesimo giorni dalla notifica della
pronuncia giudiziale. Si duole pure del fatto che il giudicante abbia fatto erronea
applicazione dell’art.2935 cod civ omettendo di riconoscere ciò che è “evidente”, e
cioè che “la prescrizione del diritto al rimborso della somme pagate a titolo di
iscrizione provvisoria decorre necessariamente dal titolo della pretesa restitutoria…
che è autonomo rispetto alla causa principale avente ad oggetto l’avviso di rettifica
della dichiarazione presentata per l’anno 1982”.
Entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e se ne propone il rigetto.
Anche volendo omettere di considerare che la parte ricorrente non ha dettagliato (in
ossequio al canone di autosufficienza) dove e come risulti nel processo l’avvenuta
notifica della sentenza della CT di primo grado più volte menzionata, ed anche
volendo omettere di considerare che la parte ricorrente confonde (nella trattazione del
secondo motivo di ricorso) il passaggio in giudicato della sentenza di appello
nell’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento (relativa all’iscrizione a titolo
provvisorio) con il passaggio in giudicato della sentenza relativa all’impugnazione di
tutt’altro provvedimento (l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA presentata per
l’anno 1982) di cui non risulta che si sia mai discusso in causa né se e come

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che il giudice del merito abbia omesso di riconoscere che “il diritto alla restituzione

un’impugnazione siffatta sia effettivamente avvenuta, non può che disattendersi la
tesi ricostruttiva degli effetti dell’art.60 co.4 del DPR n.633/1972.
Detta norma (nella versione allora in vigore) prevedeva:” Se l’imposta o la maggiore
imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma e’ inferiore
rimborso

della

differenza

entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza,
deve

essere eseguita anche

che

su richiesta del contribuente. Sulle somme

rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38 bis,
con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente”.
A tal proposito, premesso che nella presente sede (per quanto risulta dalla pronuncia
impugnata) si discute soltanto del rimborso della somma pagata in esecuzione del
titolo provvisorio che è stato allora impugnato ed annullato, occorre evidenziare che
la fuorviante interpretazione della predetta disposizione che la parte ricorrente
propone varrebbe a generare un regime di duplice (o multiplo, in considerazione degli
effetti collegati ai plurimi gradi di giudizio) decorso di termini prescrizionali a
rispetto del medesimo credito, sia pure in relazione alle frazioni di quello oggetto
delle pronunce intermedie. In tal modo verrebbe posta in non cale la disciplina del
combinato disposto degli artt.2943 e 2945 cod civ (secondo cui la prescrizione è
interrotta dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio e ricomincia a
decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio), per
effetto di che compete al creditore di attendere il passaggio in giudicato della
decisione conclusiva per pretendere il rimborso delle somme oggetto
dell’accertamento (actio iudicati) indipendentemente dalla facoltà che la legge
processuale concede di fare provvisoria esecuzione delle pronunce intermedie.
Consegue da ciò la palese infondatezza della tesi posta a fondamento del ricorso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza
Roma, 15 settembre 2013

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a quella gia’ pagata, il contribuente ha diritto al

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a fondamento della proposta

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

di decisione della lite;

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