Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9248 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/05/2020), n.9248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16342/2018 R.G. proposto da:

Porto società semplice, in persona del socio amministratore

B.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Canale, Dario

Candellero e Alessandra Giovannetti, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultima in Roma, via Piemonte, n. 39;

– ricorrente –

contro

M.M., e B.P., nella qualità di eredi di

B.R., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Ferrano e

Roberto Maria Bagnardi, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima in Roma, viale Regina Margherita, n. 278;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 496 della Corte d’appello di Genova depositata

il 22 marzo 2018.

Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La società semplice Porto, in persona del socio B.G., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il notaio B.R. chiedendone la condanna per responsabilità professionale, avendo egli rogato la compravendita di un posto auto (accessorio ad un appartamento) di cui la società acquirente veniva successivamente evitta con sentenza divenuta definitiva.

Il B. si costituiva eccependo, fra l’altro, la prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva, respingeva l’eccezione preliminare e, successivamente, accertava la responsabilità professionale del B., condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla società per il deprezzamento dell’appartamento privo del posto auto.

Il B. appellava la decisione in via principale e la società semplice Porto in via incidentale.

La Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’impugnazione principale, riformava la sentenza di primo grado sul presupposto che il diritto azionato dalla società semplice Porto fosse prescritto. Infatti, secondo la corte territoriale, il danno subito dall’attrice si era manifestato già dalla data della notifica dell’atto di rivendica (4 febbraio 1997), sicchè da quel momento la società avrebbe potuto far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del notaio; diritto che, di conseguenza, al momento di notifica dell’atto di citazione (9 maggio 2011) si era ormai prescritto.

La società semplice Porto, in persona del socio B.G., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, affidandosi ad un solo motivo. M.M., B.L. e B.P., eredi di B.R. nel frattempo deceduto, hanno resistito con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe. Le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

La società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.

Il motivo è fondato.

La corte ligure ha ancorato l’exordium praescriptionis dell’azione risarcitoria al momento della notificazione dell’atto di citazione in rivendica (4 febbraio 1997), sul presupposto che da quel momento il danno si fosse manifestato all’esterno e gli attuali ricorrenti fossero “in grado di sapere, o quantomeno di verificare, se la porzione di terreno sulla quale insisteva il posto auto era effettivamente di proprietà della parte che gliela aveva venduta o dei terzi che se ne assumevano proprietari”.

Questa impostazione non è corretta.

Il danno, il cui risarcimento viene domandato, infatti, è divenuto concreto e attuale solo con l’accoglimento dell’azione di rivendica e, pertanto, soltanto da questo momento il diritto poteva essere fatto valere. Questa Corte, difatti, ha da tempo affermato che, non diversamente da quanto è disposto per l’azione da responsabilità extracontrattuale, l’azione da responsabilità contrattuale nei confronti del debitore presuppone la produzione del danno, ancorchè l’inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. Ne consegue che la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, allorchè il danno consegue all’accoglimento giudiziale di una altrui pretesa, comincia a decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza con la quale la suddetta pretesa viene accolta (o, quantomeno, viene emesso un provvedimento giudiziale, che possa essere messo in esecuzione), perchè solo a quel punto si tratta di un danno attuale e non meramente potenziale (ancora Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011, Rv. 620328-01; conformi Sez. 3, Sentenza n. 18606 del 22/09/2016, Rv. 642099-01; Sez. 3, Sentenza n. 3176 del 18/02/2016, Rv. 639073-01; Sez. 2, Sentenza n. 6747 del 07/04/2016, Rv. 639640-01; Sez. 3, Sentenza n. 22059 del 22/09/2017, Rv. 646018-01).

Pertanto, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Chiavari del 2 agosto 2003, trattandosi di provvedimento che poteva essere messo in esecuzione prima del suo passaggio in giudicato. Di conseguenza, dal momento che l’atto di citazione venne notificato al notaio il 9 maggio 2011, il diritto azionato, che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, alla data in cui è stato fatto valere per la prima volta non era ancora prescritto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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