Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9248 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – President – –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consiglie – –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consiglie – –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16677-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1675/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/02/2007 R.G.N. 2090/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per rigetto del ricorso dell’INPS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1271 del 2004, accogliendo la domanda proposta da M.O., condannava l’Inps al ricalcolo della pensione di vecchiaia della ricorrente mediante l’accredito dei contributi figurativi relativi ai periodi di maternita’ anteriori al pensionamento, intervenuti nel 1965 e nel 1971. L’appello dell’Inps veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata l’8 febbraio 2007.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione dell’art. 2114 c.c., della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2 e del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25 e sostiene: che il diritto delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici all’astensione obbligatoria per maternita’ e’ stato riconosciuto dalla L. n. 1204 del 1971, entrata in vigore il 17.1.1972; che solo il D.Lgs. n. 564 del 1996 ha considerato utili a fini pensionistici i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternita’, anche se verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che la lavoratrice possa far valere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione; che, in mancanza di espressa previsione normativa, non e’ possibile creare posizioni assicurative per periodi in cui la legge non lo prevedeva; che, essendo i periodi di maternita’ della pensionata (19.8.1965 e 20.11.1971) precedenti all’entrata in vigore della L. n. 1204 del 1971, all’assicurata non possono essere accreditati contributi figurativi.

Il ricorso e’ infondato. La questione dell’accredito dei contributi figurativi per astensione obbligatoria per maternita’ alle lavoratrici a domicilio prima dell’entrata in vigore della L. n. 1204 del 1971, e’ stata gia’ affrontata da questa Corte e decisa nei seguenti termini: “Il principio di cui al D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2 comma 4, che consente che i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro siano oggetto di accredito figurativo, nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti o di forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., e subordinatamente alla esistenza di un quinquennio di contribuzione, non richiede l’attualita’ di un rapporto lavorativo di tipo subordinato, e spetta anche in relazione agli eventi antecedenti al 1 gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 14, peraltro esplicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86” (vedi Cass. n. 22244/2004, n. 9963/2005, n. 7385/2008, n. 15081/2008); detto principio, pertanto, si applica anche in favore della lavoratrice a domicilio e delle lavoratrici domestiche, sebbene all’epoca della maternita’ non esistesse ancora la tutela previdenziale in favore di dette categorie di lavoratici.

L’Inps sostiene che il D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 2, comma 4, ed il successivo D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, riconoscono l’accredito figurativo, per le nascite dei figli avvenute fuori dal rapporto di lavoro, solo in favore delle categorie che risultano tutelate in costanza di rapporto; poiche’ al momento delle nascite, la ricorrente non aveva alcuna tutela previdenziale, la stessa non potrebbe beneficiare delle disposizioni di cui alle citate disposizioni. La tesi e’ manifestamente illogica, atteso che pretende di applicare un trattamento deteriore alla lavoratrice che, all’epoca dei parti, esercitava una attivita’ lavorativa ancora non coperta da tutela per la maternita’, rispetto alla lavoratrice che, all’atto della maternita’, non lavorava affatto (cosi’ Cass. n. 15081/2008).

Al principio sopra enunciato questo Collegio intende prestare piena adesione, non essendo stati prospettati nuovi argomenti contrari che possano indurre ad una riconsiderazione del problema.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna dell’Inps al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e di cui va disposta la distrazione in favore dell’avv. Domenico Concetti che si e’ dichiarato anticipatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 11,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avv. Domenico Concetti.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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