Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9247 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – President – –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consiglie – –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consiglie – –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16680-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DI MEGLIO ALESSANDRO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., N.D., A.M., GI.

F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER

53/5, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVIA ANTONIO,

PETROCELLI MICHELE, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 170/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/03/2007 R.G.N. 6/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi del 13 e 17 novembre 2003, successivamente riuniti, gli attuali resistenti, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, chiedevano al Tribunale di Potenza la condanna dell’Inps alla corresponsione dell’adeguamento annuale dell’indennita’ loro corrisposta per gli anni dal 1999 al 2001.

L’Inps si costituiva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto e la decadenza dall’azione giudiziaria. Nel merito deduceva l’infondatezza della pretesa.

Il Tribunale rigettava le domande. Proponevano appello i lavoratori e la Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata il 13.3.2007, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto degli appellanti all’adeguamento degli assegni loro erogati negli anni da 1999 al 2001 e condannava l’Inps al relativo pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 e della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 ed ha osservato: che l’Istituto non aveva mai disconosciuto il diritto degli assicurati ad ottenere l’adeguamento del sussidio LSU per gli anni dal 2000 in poi; che invece l’adeguamento non era dovuto per l’anno 1999 in quanto l’assegno per i LSU a partire dal 1 gennaio 1999 era stato elevato a L. 850.000 dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sicche’ per detta annualita’ non poteva operare il disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, che prevedeva la rivalutazione dell’assegno LSU nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 1999; che a seguito della nuova determinazione legislativa dell’assegno LSU a partire dall’anno 1999, l’adeguamento stabilito dal citato art 8 poteva avere effetto soltanto a partire dall’anno 2000.

Il ricorso e’ fondato. Poiche’ l’Inps non contesta il diritto dei lavoratori alla rivalutazione dell’indennita’ per gli anni 2000 e 2001, la questione sottoposta all’esame della Corte e’ se per l’anno 1999 sia dovuta la rivalutazione dell’assegno per i LSU nella misura dell’80% della variazione ISTAT, atteso che l’assegno medesimo e’ stato determinato ex novo a partire da detto anno.

La questione e’ stata gia’ affrontata e decisa da questa Corte con sentenza n. 10397/2009, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’assegno mensile base per i lavoratori socialmente utili, fissato dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3 in L. 800.000 (attuali Euro 413,17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dal primo gennaio 1999, nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, e’ stato successivamente determinato, dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, in L. 850.000 mensili, dal primo gennaio 1999, non suscettibili di rivalutazione, D.Lgs. n. 468 del 1997 cit., ex art. 8, comma 8, atteso il palese contrasto di quest’ultima norma con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che fissa in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, per il 1999, dell’assegno in questione;

ne’ in senso contrario sono invocabili considerazioni logiche, non essendovi alcuna ragione di rivalutare, per l’anno 1999, un assegno la cui misura, per il medesimo anno, e’ stata direttamente fissata dal legislatore”.

A tale orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, non ravvisando nuovi argomenti contrari che possano indurre ad una riconsiderazione del problema.

Il ricorso pertanto deve essere accolto, avendo il giudice di appello erroneamente affermato che la rivalutazione e’ dovuta anche per l’anno 1999, Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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