Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9247 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9247 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8700-2010 proposto da:
CAD LA SPEZIA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO SANTACROCE PROCIDA FRUSCIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati MILETO SALVATORE, SANTACROCE
BENEDETTO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 17/04/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controri corrente

avverso la sentenza n. 118/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MILETO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
ha chiesto l’inammissibilità e il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del l ° , assorbiti gli altri.

udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 5 ottobre 2009 la Commissione tributaria
regionale della Liguria confermava la sentenza resa dalla CTP di La
Spezia, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Centro Assistenza
Doganale CAD La Spezia srl, avverso diversi avvisi di rettifica per la
ripresa a tassazione, nei confronti dell’importatore Di Feng srl, in
solido con lo spedizioniere CAD, titolare di procedura domiciliata, di
dazi all’importazione relativi a capi di abbigliamento presentati alla

1.2 Affermava il giudice di appello di condividere pienamente
l’esposizione del fatto e le esaustive motivazioni espresse dai giudici
di primo grado, tutte ampiamente documentate e provate, essendo
incontrovertibilmente dimostrato che la CAD era coobbligata al pagamento
della pretesa doganale ai sensi dell’art.201 c.3 Reg. CEE 2913/92.
2. Ha proposto ricorso cassazione, affidato a tre motivi di ricorso, al
quale ha resistito l’Agenzia delle Dogane con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con i primi due motivi di ricorso la società contribuente ha dedotto
la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e l’assenza
degli elementi essenziali

richiesti dall’art.36 d.lgs.n.546/1992.

3.1 Secondo la ricorrente la CTR si sarebbe appiattita sulle posizioni
dell’Agenzia delle Dogane, tralasciando di motivare le ragioni che
l’avevano indotta a ritenere la responsabilità solidale della stessa,
omettendo, ancora, di esaminare le tesi difensive esposte a sostegno
dell’illegittimità della pretesa e di redigere l’esposizione dei motivi
in fatto e in diritto.
3.2 Sarebbe stato parimenti omesso l’esame del primo motivo
d’impugnazione con il quale era stata censurata la sentenza di prime cure
per violazione dell’art.29 del Reg.CEE n.2913/92 e dell’art.30 Reg.CEE
n.2913/92, in relazione all’art.181 bis Reg.CE n.2454/93 con specifico
riferimento alla questione dell’idoneità dei prezzi di produzione
dichiarati.
4. Con il

la società contribuente ha dedotto

terzo motivo di ricorso

violazione e falsa applicazione dell’art.201 del codice doganale
comunitario, nella parte in cui la CTR aveva affermato la responsabilità
di essa società ai sensi dell’anzidetta disposizione, così ponendosi in
contrasto con la giurisprudenza di legittimità e della Corte di
Giustizia.

1

Dogana di La Spezia relativi all’anno 2007.

5. L’Agenzia delle Dogane ha dedotto, in via assolutamente preliminare,
l’improcedibilità del ricorso, in quanto la CAD, nel prospettare il vizio
di omessa pronunzia della CTR sul primo motivo di appello, non avrebbe
riproposto le censure di merito della pretesa fiscale, con ciò provocando
la definitività della decisione di appello.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
6.1 Ed invero, giova evidenziare che la CTR, nel confermare la sentenza
di primo grado, si è limitata ad affermare di condividere la decisione

aggiungendo che era incontrovertibilmente dimostrato come la CAD fosse
obbligata al pagamento della pretesa doganale ai sensi e per gli effetti
dell’art.201 c.3 Reg.CEE n.2913/92, risultando titolare di rappresentanza
indiretta.
6.2 Ciò posto, nella sentenza resa si riscontra il vizio della nullità
della decisione per assenza di motivazione tanto con riguardo alla
questione del valore della merce come rideterminato dall’Agenzia in sede
di rettifica che rispetto alla ritenuta responsabilità solidale della
CAD.
6.4 Ed invero, il giudice di appello ha, per un verso,

totalmente

pretermesso l’esame delle censure esposte dalla società contribuente nei
confronti dell’operato dell’Agenzia concernenti l’asserita inidoneità dei
prezzi di produzione dichiarati all’atto della presentazione in dogana
della dichiarazione; questione sulla quale il giudice di prima istanza,
come emerge inconfutabilmente dalla riproduzione di una parte della
motivazione resa dalla CTP a pag.9 del controricorso, si era lungamente
intrattenuto ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio alla stregua
dell’art.181 bis DAC.
Parimenti insigisfacente appare la decisione impugnata nella parte in
cui ha ritenuto 4.)a CAD fosse obbligata al pagamento dell’obbligazione
doganale in quanto “titolare della rappresentanza indiretta”.
Ed infatti, non è dato comprendere, dalla motivazione anzidetta, quale
fosse il titolo dal quale derivasse la qualifica di rappresentante
indiretto, essendosi la CTR limitata a richiamare il contenuto
dell’art.201 Reg.CE n.2913/1992.
6.5 Totalmente insoddisfacente risulta il richiamo, operato dalla CTR,
alla circostanza che la sentenza di primo grado doveva essere confermata.
6.6 E’ noto, infatti, che ai fini della congruità della motivazione della
sentenza di appello non è in alcun modo sufficiente il mero richiamo alla
motivazione della sentenza impugnata, che peraltro nel caso di specie

2

di primo grado che aveva, a suo dire, motivato esaustivamente, poi

nemmeno è presente, ma occorre, come non può fare a meno di tacere la
stessa Avvocatura dello stato nel controricorso, che il giudice del
gravame abbia posto in correlazione la decisione impugnata con le
argomentazioni critiche esposte dalle parti.
6.7

In questa direzione, infatti, questa Corte non ha mancato di

precisare

che , la motivazione della sentenza “per relationem”

è

ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere
possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario

argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinviocfr., fra le altre, Cass.7347/2012-.
6.8 E poiche’ il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non
indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando,
genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza
alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica
che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
6.9 Né può sottacersi che la conformità della sentenza al modello di cui
all’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., pur non richiedendo
l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata
disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di
quelli non ritenuti significativi postula, al fine di soddisfare
l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento
risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, vagliate nel loro
complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a
giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle
assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente
incompatibili con la decisione adottata-cfr.Cass.8294/2011-.
6.10 Appare dunque evidente che la sentenza impugnata palesa in modo
marcato le proprie intrinseche carenze sul piano motivazionale, mancando
nel caso qui all’esame della Corte la sintetica e riassuntiva
indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova; c)
degli argomenti logici idonei a giustificare la legittimità
dell’accertamento la sentenza va cassata, rimanendo assorbito l’esame del
terzo motivo di ricorso.
8. Sulla base di guanto affermato in accoglimento del primo motivo di
ricorso, assorbite le ulteriori censure, la sentenza impugnata va cassata
con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria per nuovo esame
P.Q.M.

3

che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali

SENTF. DA
AI SE
iYL D.i.;.
N. 131

La Corte

ZYJATERli-\

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della
Liguria per nuovo esame, la quale pure provvederà alla liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2013 nella camera di consiglio della V

sezione civile.

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