Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9246 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9246 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12137-2012 proposto da:
SOCIETA’ LAVART SNC DI CARMELINA MARINO & C.
00814370110 in persona dei soci e legali
rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato

PANARITI PAOLO,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCAMPELLI MARIO, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 24/04/2014

ape legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/6/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di GENOVA del 12.1.2011,
depositata il 25/03/2011;

consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alessandro Ardizzi
(per delega avv. Paolo Panariti) che si riporta agli
scritti.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Genova ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.52/04/2008 della CTP di La Spezia che aveva accolto il ricorso della
“Lavart snc”- ed ha così confermato la cartella di pagamento concernente IVA
relativa all’anno 1997.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che doveva essere accolta l’eccezione
prospettata dall’Agenzia in ordine al mancato perfezionamento del condono proposto
ai sensi dell’art.9-bis della legge n.289/2002, per effetto del mancato versamento di
una o più delle rate che avrebbero dovuto essere pagate.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il quarto motivo di impugnazione (l’uno improntato alla
violazione dell’art.149 cpc e l’altro improntato alla omessa pronuncia sulla questione
relativa all’inesistenza della notifica dell’atto di appello) la ricorrente si duole del
fatto che il giudice del merito nulla abbia pronunciato (e comunque abbia
erroneamente disatteso per implicito la proposta eccezione) in ordine alla questione
della inesistenza della notifica dell’appello per il difetto della relata di notifica dello
stesso atto di appello che era stato notificato per posta.
I due motivi di impugnazione appaiono infondati, dovendosi ritenere in via
preliminare che l’esame delle questioni di merito effettuate dal giudice di appello
deve far considerare implicitamente disattese le questioni pregiudiziali di rito dedotte

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Osserva:

in quel grado di giudizio (tra cui quella relativa alla notifica dell’atto introduttivo di
secondo grado), siccome poste in relazione di incompatibilità con la dimostrata
intenzione del giudicante di decidere la causa nel “merito” (in termini si veda Cass.
Sez. L, Sentenza n. 16788 del 21/07/2006).
Venendo perciò al secondo profilo del primo motivo, che propone il merito della

costantemente ribadito da codesta Corte Suprema secondo cui:” In tema di
notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di
notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 890 del 1982 – comporta, non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della
notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita
dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che
sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al
richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio
postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato
l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata
integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non
essendo tale adempimento previsto nel suo interesse” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
9493 del 22/04/2009, Rv. 607957).
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (il primo improntato alla
violazione dei termini di decadenza di cui al D.L. 106/2005 ed il secondo improntato
alla omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla questione dianzi detta) la
parte ricorrente si duole che il giudicante nulla abbia argomentato a proposito
dell’eccezione (proposta sin dal primo grado e ribadita poi nell’atto di costituzione in
appello) con riferimento alla decadenza dell’Amministrazione dall’azione esecutiva
per avere notificato la cartella una volta scaduti i termini previsti dalla predetta
normativa.
Sul punto occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di parte controricorrente
che ha (infondatamente) sostenuto che il motivo sarebbe inammissibile per non avere

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questione controversa, esso appare in evidente contrasto con l’indirizzo

la parte contribuente proposto sul punto ricorso incidentale, essendosi limitata a
riproporre la questione (preliminare in senso logico) soltanto nella comparsa di
costituzione in appello. In termini, basti il rinvio alla pronuncia di Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5357 del 13/04/2002 (“Nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia
pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione

a detta parte, che intenda sottoporre all’esame della Corte la questione stessa, di
proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di
legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, dettata per l’appello, dall’art. 346
cod. proc. civ., con la conseguenza che l’onere dell’impugnazione gravante
sull’intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica,
e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il
controricorso”) dalla cui massima già si evince che in appello l’onere di
impugnazione va riferito alla sola soccombenza pratica, regola che non vi è motivo di
non applicare anche nel rito tributario.
Ciò posto, va detto che effettivamente il giudice di appello nulla ha argomentato con
riferimento alla questione che è stata eccepita dalla parte appellata nella sua comparsa
di risposta e che —per il fatto di essere semplicemente preliminare in termini logicinon può considerarsi implicitamente disattesa dal giudicante, non potendosi stabilire
alcuna relazione di incompatibilità con l’intenzione di decidere la causa nel merito.
Ciò basta per ritenere che la pronuncia di appello debba essere cassata e rimessa allo
stesso giudice del merito (in funzione di giudice di rinvio) affinchè torni a decidere la
causa dopo avere affrontato la dianzi menzionata questione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 5 settembre 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione proposto dall’avversario impone

delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

La Corte rigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo,
assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e
rinvia alla CTR Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese
di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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