Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9246 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.C., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO SABATINI-SINAGRA-SANCI’,

rappresentati e difesi dall’avvocato FOGLIETTI FABRIZIO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 931/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/11/2006 R.G.N. 1069/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 207/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di L’Aquila, in accoglimento della domanda proposta da C.S. e R.C. nei confronti del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca, condannava il Ministero a pagare in favore dei ricorrenti, in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo con qualifica di dirigenti di seconda fascia, la somma di Euro 12.911,42 ciascuno, quale compenso per la partecipazione, quali componenti interni dell’Amministrazione scolastica, alla attività dei Nuclei di valutazione dei capi di istituto previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis per l’anno scolastico 1999/2000, compenso richiesto nella stessa misura di quello percepito dai componenti esterni.

Con ricorso del 4-8-2005 il Ministero proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Gli appellati si costituivano e resistevano al gravame.

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 9/11/2006, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava la inapplicabilità alla posizione dei ricorrenti dell’art. 41 del ccnl del comparto scuola ed affermava che il principio dell’omnicomprensività, introdotto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 e succ. mod. era applicabile soltanto dall’entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva (nella specie ccnl comparto ministeri area dirigenza sottoscritto il 5/4/2001), mentre i fatti di causa risalivano al 2000.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il R. e il C. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del ccnl comparto scuola 31/08/1999, deduce che tale norma (che prevede che “per i componenti interni all’amministrazione scolastica la partecipazione all’attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri di ufficio”) deve ritenersi applicabile a tutto il personale dipendente del Ministero appellante.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3, lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie (ratione temporis) il principio stabilito dalla detta norma, sulla base della considerazione che la L. n. 448 del 2001, art. 16 ne ha previsto la decorrenza dalla data di definizione della contrattazione integrativa, avvenuta il 5-4-2001.

In particolare il ricorrente deduce che l’espressione “fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti, si riferisce a quei compensi che, dopo la detta data, “non verranno più conferiti al dirigente direttamente, bensì all’amministrazione, vale a dire i compensi dovuti da terzi”.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, (che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”), il ministero ricorrente lamenta che, la Corte di merito “dichiarato inapplicabile l’art. 41 CCNL citato, non ha individuato la specifica norma di legge sulla cui base attribuire il compenso, tale non essendo il generico richiamo al ccnl dirigenti 94/97 che nulla dispone in merito ai compensi de quibus”.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la sentenza impugnata contraddittoriamente “risolve in senso favorevole all’odierno appellato il problema della non applicabilità dell’art. 41 ccnl citato, ma poi non individua (nè potrebbe farlo, perchè non esiste) alcuna norma, di legge o di contratto, da porre a fondamento della pretesa, tant’è che in sede di liquidazione del dovuto, è costretta a ricorrere ad un criterio equitativo, che non può che ispirarsi proprio al parametro della retribuzione spettante (ex art. 41 ccnl) ai membri esterni dei nuclei di valutazione”.

Osserva il collegio che il secondo motivo, che in ordine logico va esaminato per primo, è fondato e va accolto.

Come questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. 5-3-2009 n. 5306, Cass. 26-7-2010 n. 17513) “in tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dalla L. n. 448 del 2001, art. 16 che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell’Amministrazione”.

In particolare questa Corte ha chiarito che tale ultima norma “indica le modalità della ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva, richiamando la specifica disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 48 e stabilendo tuttavia una deroga con riferimento ai compensi di cui all’art. 24, comma 3. Ma poichè in tale comma si parla di compensi in relazione a quelli dovuti dai terzi – situazione del tutto diversa da quella in esame – e si afferma che tali compensi “sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” la deroga apportata dalla Legge Finanziaria del 2002 concerne tali compensi, escludendo che essi confluiscano nelle risorse da ripartire, ma non incide sul principio di omnicomprensività”.

Detto principio nella fattispecie (riguardante i nuclei di valutazione per l’anno 1999/2000) ratione temporis era previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 16 e modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 9 (“il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa… “- vedi ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3).

Orbene non può esservi dubbio che nel caso di specie (partecipazione di dirigenti di seconda fascia dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, come componenti interni, alla attività dei nuclei di valutazione dei capi di istituto) si tratti di incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque di incarico conferito dall’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, e che esso ricada quindi nell’ambito della norma in esame, la cui amplissima formulazione mira proprio ad impedire ogni possibilità di distinzioni e di esclusioni.

Tanto basta per accogliere il ricorso, risultando assorbita ogni altra censura avanzata dal ricorrente.

Pertanto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. va enunciato il seguente principio di diritto: “l’incarico di componente interno dei Nuclei di valutazione dei capi di istituto, conferito al dirigente del Ministero dell’Istruzione (nella specie di seconda fascia in servizio presso l’ufficio scolastico regionale) in ragione dell’ufficio ricoperto e comunque conferito dal l’amministrazione presso la quale egli presta servizio o su designazione della stessa, è soggetto al principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale”.

La impugnata sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del C. e del R..

Ricorrono infine giusti motivi, in considerazione della soluzione delle relative questioni adottata soltanto recentemente in sede di legittimità, per compensare le spese dell’intero processo tra le parti.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del C. e del R.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA