Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9246 del 19/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9246
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – President – –
Dott. PICONE Pasquale – Consiglie – –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consiglie – –
Dott. CURZIO Pietro – Consiglie – –
Dott. BALLETTI Bruno – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15534-2006 proposto da:
SOCIETA’ VES.TA S.A.S. di G. TARTABINI & C. IN LIQUIDAZIONE,
in
persona del legale rappresentante pro tempore e T.G. in
proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6,
presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO ANTONIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,
MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Z.F., CONFEZIONI LARA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA;
– intimati –
sul ricorso 29022-2006 proposto da:
SOCIETA’ VES.TA S.A.S. di G. TARTABINI & C. IN LIQUIDAZIONE,
in
persona del legale rappresentante pro tempore e T.G. in
proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6,
presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO ANTONIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,
MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato
in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
Z.F., CONFEZIONI LARA S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA;
– intimati –
avverso la sentenza definitiva n. 409/2005 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 10/10/2005 r.g.n. 80/04, e quella non
definitiva n. 153/2005 della C.A. di Ancona, dep. il 27/4/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
LA CORTE:
premesso che con sentenza non definitiva, depositata in cancelleria il 27 aprile 2005, la Corte d’appello di Ancona ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Macerata, che aveva condannato la s.a.s. Ves.ta di G. Tartabini di Tartabini Guido & C, in solido con quest’ultimo personalmente – quale impresa fruitrice di mere prestazioni lavorative dalla cooperativa Lara a r.l. (la cui rappresentante legale era Z.F.), debitrice dell’INPS di parte dei contributi dovuti e dichiarata insolvente dal Tribunale di Camerino il 17 maggio 2000 – a pagare all’INPS i contributi cosi’ omessi, relativi al periodo dal febbraio 1991 (dichiarando prescritti i precedenti) al 25 gennaio 1994, oltre alle somme aggiuntive di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), disponendo con separata ordinanza l’ulteriore corso del giudizio per la quantificazione delle somme dovute;
che con successiva sentenza definitiva depositata il 10 ottobre 2005, la medesima Corte d’appello ha condannato Ves.ta s.a.s. di Tartabini Guido & C. nonche’ il T. in proprio a pagare all’INPS la somma di Euro 193.285,54 per i titoli indicati nella sentenza non definitiva, oltre interessi legali dal 28 giugno 2000;
rilevato che la Ves.ta di G. Tartabini & C. in liquidazione e T.G. in proprio hanno proposto un duplice ricorso per cassazione, il primo avverso la sentenza non definitiva, articolato in cinque motivi, notificandolo l’11/12 maggio 2006, il secondo con riguardo alla sentenza definitiva, con un unico motivo, notificato il 9/14 ottobre 2006;
che alle domande ha resistito 1TNPS con propri rituali controricorsi, mentre la Coop. Lara a r.l. e la sua legale rappresentante Z. F. non hanno svolto difese in questa sede;
che le ricorrenti avverso la sentenza non definitiva hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
ritenuto che i due ricorsi vadano riuniti in quanto tra di loro strettamente connessi, investendo, rispettivamente, la sentenza non definitiva e quella definitiva pronunciate nell’ambito del medesimo giudizio;
rilevato che il ricorso avverso la sentenza non definitiva e’ stato notificato oltre il termine – stabilito a pena di decadenza, in assenza della notifica della sentenza, dall’art. 327 c.p.c., comma 1 – di un anno dal deposito della sentenza impugnata nella cancelleria della Corte d’appello di Ancona;
ritenuto che la deduzione svolta nella memoria ex art. 378 c.p.c., dalla difesa delle ricorrenti, secondo cui, essendo stata originariamente proposta dall’LNPS, in via subordinata, una richiesta di risarcimento dei danni rappresentati dai contributi omessi, sarebbe applicabile al presente processo l’interruzione feriale dei termini processuali prevista per il rito ordinario che avrebbe dovuto essere seguito in proposito, e’ infondata, a tacer d’altro in ragione del fatto che le sentenze impugnate hanno riguardato la domanda previdenziale di pagamento dei contributi, che comunque il processo si e’ svolto nei due gradi di merito col rito del lavoro e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta del rito condiziona altresi’ il regime delle impugnazioni (cfr., ad es. Cass. S.U. 10 ottobre 2000 n. 562, sez. 1A, 28 giugno 2002 n. 9498, e, piu’ recentemente, sez. lav. 12 dicembre 2008 n. 27019, sez. 2A 16 marzo 2007 n. 6170 e S.U. 26 luglio 2006 n. 16997);
ritenuto pertanto che il ricorso avverso la sentenza non definitiva della Corte territoriale e’ inammissibile, per tardivita’ dello stesso;
che l’inammissibilita’ si comunica anche al ricorso avverso la sentenza definitiva, il cui unico motivo del resto investe un tema esclusivamente oggetto della pronuncia non definitiva e quindi deve ritenersi privo di motivi pertinenti la decisione impugnata;
che il regolamento delle spese di questo giudizio debba seguire il criterio della soccombenza, secondo quanto stabilito in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce al presente il ricorso n. 15534/06 e dichiara ambedue i ricorsi inammissibili; condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13,00 per spese ed Euro 6.000,00, oltre accessori, per onorari. Nulla per le spese della coop. Lara s.r.l. e di Z.F..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010