Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9246 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9246 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: GRECO ANTONIO

Fermo
amministrativo

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore pro tempere,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la (pale è dcmiciliata in Rama in via dei Portoghesi n.
12;

ricorrente

contro

BICGMEI spa, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Ciapparani,

presso il quale è elettivamente dcmiciliata in Rum in via G.B.
Mbrgagni n. 19;
– controricorrente –

avverso la sentenza della °omissione tributaria regionale della
Lombardia n. 122/67/09, depositata il 31 luglio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7 febbraio 2012 dal Relatore Cons. Antonio Geco;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per la
ricaLLeute e l’avv. Fausto Ciapparoni per la cantroricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Data pubblicazione: 17/04/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi ed illustrato can successiva memoria, nei
confronti della sentenza della °ammissione tributaria regionale
della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato
l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di
rimborso, avanzata dalla spa Bicamet, del credito IVA del terzo
trimestre 2003. L’amministrazione, pur non contestando l’an ed il
in campensazione, secondo lo schema del ad. fermo amministrativo
di cui all’art. 69 del r.d. 18 noveMbre 1923, n. 2440, altri e
più impegnativi “carichi fiscali pendenti” della società
contribuente.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che
l’illegittimità del silenzio rifiuto “si sostanzia per il solo
fatto della carenza di una qualsiasi motivazione, a fronte della
pacificità del credito Bicamet, dal momento che il richiamo al
fermo amministrativo è venuto solo in sede giurisdizionale”
L’istituto era comunque inapplicabile ai crediti fiscali, in
quanto “le leggi d’imposta costruiscono ed identificano una
specifica forma di tutela alle aspettative fiscali, in relazione
a ciascun tipo di imposta”. Ciò valeva anche a prescindere dal
fatto Che “il contenzioso fiscale complessivo di Bicamet sta
conoscendo una evoluzione sostanzialmente positiva, colme da
riassunto esplicativo allegato all’appello incidentale”.
La spa Bicamet resiste con controricorso, illustrato can
successiva memoria.

Nomi DELLA DECISIONE
Can il primo motivo, denunciando “error in procedendo ex
art. 360, n. 4, c.p.c. per disapplicazione dell’art. 112 c.p.c.
in combinato disposto con l’art. 2 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
Vizio di ultrapetizione”, l’amministrazione ricorrente assume che
il giudice d’appello, ritenendo illegittimo il silenzio rifiuto
per la carenza di una qualunque motivazione a fronte della
pacificità del credito, atteso Che il richiamo al fermo
amministrativo era avvenuto solo in sede giurisdizionale, si
sarebbe pronunciato su domanda non formulata dalle parti.

2

quantum del credito, costituendosi in primo grado aveva opposto

Can il secondo motivo, denunciando “violazione di legge ex
art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 69 del r.d.
18.11.1923, n. 2440”, la ricorrente censura la decisione
sostenendo l’applicabilità del fermo armninistrativo, misura
cautelare espressione del potere di autotutela della p.a., la cui
adozione richiederebbe soltanto il fumus band iuris della ragione
di credito vantata dall’amndnistrazione, anche ai crediti fiscali
da riMborso dell’IVA, in quanto la forma di garanzia prevista
funzione non coincidente con quella del fermo amministrativo, e
comunque non avrebbe carattere speciale rispetto a questo.
Il secondo motivo, il cui esame logicamente precede, è
fondato.
Questa Carte ha infatti da tempo Chiarito come “il
provvedimento di sospensione del pagamento (cd. fermo
amministrativo) previsto dall’art. 69, ultimo camma, del r.d. 18
noveMbre 1923, n. 2440, costituisce una misura cautelare,
espressione del potere di autotutela della P.A., rivolto a
sospendere, in presenza di una “ragione di credito” della P.A.
stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia
dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito,
anche se non attualmente liquido ed esigibile, che
l’amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti
del suo creditore e la sua adozione richiede soltanto il fumus
bani lurís della ragione di credito vantata dall’Amministrazione,

restando, invece, estranea alla natura ed alla funzione del
provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum
in mora, senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cbst. Né consegue
che deve ritenersi legittimo il diniego di rirriborso di IVA da
parte dell’Amministrazione finanziaria, in dipendenza
dell’adozione di provvedinenta di fermo amministrativo delle
somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di
controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre
annualità d’imposta” (Cass. n. 9853 del 2011, n. 4567 del 2004).
E’ del pari fondato il primo motivo, nei termini di seguito
precisati.

3

dall’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, avrebbe una

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MATERIA TRII3UTAglA
concessa all ‘amministrazione finanziaria di

La

facoltà

sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del
contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso
titolo nei confronti di quest’ultimo, prevista dall’art. 69 del
r. d. 18 noveMbre 1923, n. 2440 (cosiddetto “fermo
amministrativo”), può essere esercitata nel corso del giudizio di
cognizione avente ad oggetto l’accertamento della pretesa
restitutoria vantata dal contribuente, ma non anche nel giudizio
essendo consentito in tale sede al giudice altro accertamento che
quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si
chiede l’esecuzione ((ss., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30058,
e 5 agosto 2010, n. 18208, in motivazione; cantra, Css. n. 23601
del 2011, non condivisa dal Collegio).
E’ pertanto erronea l’affermazione del giudice di merito
che ha escluso Che l’amministrazione potesse “richiamare il fermo
ammdnistrativo soltanto in sede giurisdizionale”: che potesse
cioè eccepire la sospensione del pagamento

ci.”‘ debito del

contribuente in forza del fermo amministrativo di cui all’art. 69
del r.d. n. 2440 del 1923, come avvenuto nella specie con la
costituzione in primo grado.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche
per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia.
P .Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad
altra sezione della

Carmissione

tributaria regionale della

Lombardia.
così deciso in Roma il 7 febbraio 2012.

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1..7 APR.2.013

di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest’ultimo – non

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