Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9245 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9245 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 12112-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

DE TULLIO GAETANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 35/3/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di BARI del 3.2.2011, depositata
il 28/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 24/04/2014

consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.56/12/2010 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso di De Tullio
Gaetano- ed ha così annullato l’avviso di diniego del rimborso sull’istanza di
rimborso presentata il 13.12.2004 e relativa ad un credito IVA di £ 6.380.000
risultante dalla dichiarazione afferente l’anno 1998.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’art.30 del DPR n.633/1972
consente di chiedere il rimborso IVA in eccedenza nel Modello Unico, senza che
detto diritto di restituzione possa essere negato per non avere la parte contribuente
omesso di compilare l’apposito modello VR.
L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione

(rubricato come:”Violazione e falsa

applicazione degli arttt.30 e 38 bis del DPR n.633/1972, dell’art.2946 c.c. e
dell’art.21 del D.Lgs.546/1992, in relazione all’art.360 n.3 cpc”) l’Agenzia —e dato
atto che si tratta di impresa che ha cessato l’attività, siccome posta in liquidazione – si
duole del fatto che sia stata dal giudice di appello ritenuta tempestiva la domanda
proposta dal contribuente, per quanto questa non sia stata presentata se non a mezzo
della esposizione del credito in dichiarazione, e perciò senza la specificazione dei
presupposti che hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza richiesta a rimborso,

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letti gli atti depositati

così impedendo all’Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari riscontri su
questi ultimi.
Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa (prevalente, alla
quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di questa Corte:”La
domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal

annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di
imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto
del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso
costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi,
adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del
rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di
recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita,
ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di
decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall’art. 21,
comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012,
in precedenza Class. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 20039 del 30/09/2011, sicché l’orientamento deve considerarsi ormai consolidato a
seguito di iniziali apparenti oscillazioni).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

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contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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