Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9245 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BOCCEA

34, presso lo studio dell’avvocato FERA ANNA RITA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MATAFU’ CARMELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI MESSINA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 142/C, presso lo studio

dell’avvocato PRUDENTE SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SORBELLO GAETANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/02/2006 R.G.N. 1796/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FERA ANNA RITA per delega CARMELO MATAFU’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che, con ricorso notificato il 16 febbraio 2007, B. G. – dipendente della C.C.I.A.A. di Messina fino al 16 ottobre 1998, quando era stata collocata a riposo – chiede, con un unico motivo, la cassazione della sentenza depositata in data 16 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Messina aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto della sua domanda di inclusione, nella base di calcolo dell’indennita’ di anzianita’, del compenso per lavoro straordinario prestato con continuita’ nel corso del rapporto di impiego, per una media di 16 ore settimanali;

che la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della domanda argomentando dalla disciplina contenuta nella L.R. siciliana n. 2 del 1962, art. 31 che richiama per i dipendenti regionali la normativa relativa dell’indennita’ di buonuscita dei dipendenti statali, la quale non prevede la richiesta inclusione;

che col ricorso tale decisione viene censurata per violazione della L.R. indicata nonche’ dell’art. 77 del regolamento approvato con D.M. 12 luglio 1062 riguardante il personale dipendente dalla C.C.I.A.A., alla stregua del quale occorre includere nel calcolo dell’indennita’ di anzianita’, oltre allo stipendio e alla tredicesima mensilita’, anche altri eventuali assegni pensionabili, ivi compresa ogni forma di trattamento economico accessorio e quindi anche il compenso per lavoro straordinario continuativamente prestato, cosi’ come previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 espressamente richiamato dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 9;

che la Camera di commercio intimata resiste alle domande, sostenendo col controricorso che la L. 23 febbraio 1968, n. 125, art. 12, da cui trae origine il regolamento 12 luglio 1982 fa salve, in materia, le competenze delle regioni a statuto speciale e che la Regione Sicilia ha, in proposito, emanato la L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 vigente fino al 2003, correttamente applicata dalla Corte territoriale. In ogni caso, la resistente sostiene che, anche a norma dell’art. 77 del Regolamento 12 luglio 1982, sarebbe escluso il computo in esame;

che la Camera di commercio ha infine depositato una memoria;

ritenuto che il ricorso e’ inammissibile;

rilevato, infatti, che, nonostante il richiamo, operato nella rubrica, anche alla L.R. n. 2 del 1962, il ricorso fonda sulla disciplina alternativa di cui al Regolamento 12 luglio 1982, riguardante il personale dipendente della CCIAA, emanato sulla base della delega contenuta nella L. 23 febbraio 1968, n. 125, art. 3, comma 2, la quale peraltro, all’art. 12, fa salva nella materia la competenza delle Regioni a statuto speciale, secondo la resistente esercitata con la legge regionale suddetta, sulla interpretazione della quale, non specificatamente contestata, si e’ formato il giudicato;

che comunque la deduzione relativa all’applicazione al caso in esame del citato Regolamento statale per i dipendenti delle Camere di commercio non risulta, dalla lettura del ricorso, effettuata nei due precedenti gradi del giudizio; e ritenuto che, implicando tale deduzione, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale cui questo collegio intende aderire (cfr. Cass. nn. 18288/09 e 20037/09), un accertamento in fatto su cui non ha avuto modo di svilupparsi il contraddittorio nel giudizio di merito (data di decorrenza del rapporto di impiego della B.), essa non puo’ essere esaminata per la prima volta in questa sede di legittimita’;

che da cio’ consegue l’inammissibilita’ del ricorso, che va dichiarata, con le normali conseguenze derivanti da tale pronunzia in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la B. a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi ed Euro 2,500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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