Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9245 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11676-2006 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI

26/B, presso lo studio dell’avvocato DELL’UNTO MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASI MARCO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/04/2005 R.G.N. 137/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 6 aprile 2005, in riforma della sentenza di primo grado della sezione lavoro del Tribunale della medesima città, ha respinto le domande svolte da A.C. nei confronti della propria datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a., dirette ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sua estromissione da una procedura interna finalizzata al conseguimento dell’accesso all’area (OMISSIS), provenendo dall’area operativa (OMISSIS) categoria.

In particolare, la A. aveva esposto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. che, nell’ambito dell’indicata procedura, una percentuale del 9% dei posti disponibili era riservato a tutto il personale dell’area (OMISSIS), da sottoporre ad un colloquio finalizzato all’accertamento professionale, previa una preselezione (che mirava ad individuare un numero di candidati superiore del 20% a quello dei posti disponibili), da operare a livello territoriale, sulla base dei seguenti criteri di massima: titolo di studio, esperienza lavorativa in azienda e fuori e corsi professionali interni ed esterni.

La ricorrente aveva quindi aggiunto che, nonostante tale disciplina – convenuta a livello collettivo con le OO.SS. e diffusa con circolare aziendale n. 35 del 7.11.95, dalla indicata preselezione nel territorio della Emilia-Romagna sarebbero stati illegittimamente esclusi tutti i dipendenti di area (OMISSIS) in possesso di laurea, tra i quali anche la stessa A..

La Corte territoriale, riformando la pronuncia di accoglimento del Tribunale, ha rilevato che questo, nell’accogliere la domanda di risarcimento danni, avrebbe trascurato due fatti, ritenuti di portata decisiva in giudizio: a) il fatto che la società aveva negato o comunque non ammesso di avere violato i criteri di preselezione di cui agli accordi sindacali, deducendo che a questa erano stati ammessi tutti i dipendenti appartenenti all’area (OMISSIS); b) il fatto che l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla selezione indicata presupponeva l’allegazione, da parte della lavoratrice, delle circostanze di fatto da cui far risultare la sussistenza in suo favore di un numero di titoli idonei a porla in condizione di superare la preselezione e quindi di partecipare all’accertamento finale, allegazione di cui non vi sarebbe traccia negli atti di giudizio.

Per la cassazione della sentenza indicata propone ora ricorso A.C., con un unico articolato motivo.

Resiste alle domande la società Poste Italiane p.a. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, A.C. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 ss. c.c., con riferimento all’art. 50 del C.C.N.L. 26.11.94 applicabile e della circolare attuativa n. 35 del 7/11/95; degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 257, 420, 421 e 437 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe anzitutto enunciato i principi correnti in materia di possibilità per il lavoratore escluso da una procedura selettiva di chiedere il risarcimento dei danni per la perdita delle chances di conseguire la relativa promozione, conseguente alla violazione delle regole di correttezza e buona fede.

La Corte d’appello avrebbe quindi affermato che, nel caso esaminato, avendo la società negato di avere violato i criteri stabiliti dalla circolare n. 35, citata, la preselezione avrebbe correttamente riguardato tutto il personale appartenente all’area (OMISSIS) e sarebbe stata operata sulla base degli elementi desunti dai fascicoli personali dei selezionando Tale affermazione sarebbe, secondo l’ A., illogica ed erronea in fatto, in quanto smentita decisamente dalle prove testimoniali acquisite in giudizio, non confutate e neppure esaminate dalla Corte territoriale, delle quali la ricorrente riproduce stralci significativi e che avrebbero dimostrato:

1) che non era neppure chiaro da quale struttura fosse stata attuata la preselezione in Emilia-Romagna (se dalla direzione della sede regionale o dalla direzione della filiale di (OMISSIS));

2) che comunque la sede emiliana aveva effettivamente escluso dalla preselezione i dipendenti in possesso di laurea, aderendo ad una direttiva della sede centrale, come dichiarato dal teste D.S..

Del resto, a fronte della citata contestazione formulata dalla lavoratrice, sarebbe stato onere della società specificare i criteri di fatto seguiti per giungere ai risultati della preselezione e provare la conseguente regolarità della procedura, mentre Poste Italiane aveva su ciò osservato il più rigoroso silenzio e l’ A. aveva proposto nel giudizio di primo grado e riproposto in appello, oltre alla richiesta di prova testimoniale in ordine alla esclusione dei laureati dalla procedura, anche quella di acquisizione di tutta la documentazione afferente il procedimento di selezione, con l’illustrazione della posizione personale dei candidati e l’indicazione dei criteri seguiti, richiesta che i giudici non avevano accolto.

La ricorrente deduce inoltre, con riguardo alle opportunità di un’utile conclusione della procedura che la Corte territoriale, affermando che l’appellata non avrebbe fornito prove a fondamento delle proprie pretese, avrebbe del tutto ignorato che l’ A. aveva dedotto e dimostrato di possedere una laurea, di avere una anzianità risalente al 1980, di essere inquadrata nella posizione apicale dell’area (OMISSIS) (in quanto proveniente dalla ex (OMISSIS) cat.) e di avere avuto affidato nel tempo il compito della formazione di altro personale, mentre tra i promossi nella selezione indicata nessuno sarebbe laureato e figurerebbero dipendenti confluiti nell’area (OMISSIS) dall’ex (OMISSIS) categoria.

La lavoratrice rileva infine che la Corte territoriale avrebbe respinto le ulteriori istanze istruttorie in proposito formulate anche in appello dalla lavoratrice, per cui l’affermazione che quest’ultima non avrebbe fornito la prova delle proprie possibilità di superare la selezione sarebbe assurda.

Consistenti elementi di prova erano infatti già presenti in giudizio e altre prove erano state chieste dal l’originaria ricorrente;

sicchè, ove i giudici le avessero ritenute insufficienti, avrebbero dovuto affermarlo e indicarne le ragioni, attivando semmai al riguardo i propri poteri istruttori di ufficio.

La ricorrente conclude con la richiesta di cassazione della sentenza, con eventuale pronuncia nel merito da parte di questa Corte.

Nel controricorso, la società deduce in via preliminare “l’intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla mancata prova del danno asseritamene subito dalla lavoratrice”.

A quanto è dato comprendere dal controricorso, la società sostiene infatti che nell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente non avrebbe indicato i propri titoli preferenziali nè lamentato che nella selezione le fossero stati preferiti altri lavoratori dotati di titoli minori. A ciò conseguirebbe che l’eventuale violazione della procedura, ove esistente, non sarebbe stata correlata causalmente col preteso evento dannoso.

Infine, con riguardo alle singole censure del ricorso, la società ne sostiene l’inammissibilità – in quanto esse sarebbero dirette ad ottenere “un riesame del merito” – e comunque l’infondatezza – in quanto il giudizio di idoneità alla promozione sarebbe stato, nel caso in esame, rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, con la conseguenza che, in ordine ad esso, sarebbe irrilevante il richiamo alle regole di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Il ricorso è fondato.

Alla stregua del ricorso e degli atti ivi richiamati, la materia del contendere è relativa alla richiesta della A. di condanna generica della società a risarcirle i danni conseguenti alla perdita delle chances di promozione alla qualifica di quadro di secondo livello (Area (OMISSIS)), in conseguenza della illegittima esclusione dalla relativa procedura selettiva, che, se fosse stata condotta con i criteri dovuti, avrebbe consentito alla ricorrente, sulla base dei titoli posseduti in confronto di quelli degli altri ricorrenti, di accedere alla qualifica superiore.

Come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno risarcibile da perdita di chances (ad es. in materia di appalti, ma anche di assunzioni al lavoro o di promozioni) consegue alla perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene della vita, non costituente una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (cfr., sull’argomento, ad es. Cass. 12.8.08 n. 21544, 20.6.08 n. 16877, 6.8.07 n. 17176, 28.1.05 n. 1752).

Per ottenere il risarcimento di tale danno, l’interessato ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

Nel caso in esame, il quadro disciplinare relativo alle procedure di attribuzione, mediante selezione, della qualifica di quadro muove dall’art. 50 del CCNL 16.11.1994, intitolato “Criteri di accesso alle Aree”, il quale, dopo aver demandato all’Area di (OMISSIS) (Area (OMISSIS)) il compito della selezione del personale, da attuarsi con procedure idonee a garantire la massima trasparenza e obiettività, ha previsto, con specifico riferimento all’Area (OMISSIS), che qui interessa, “procedure di accertamento e selezione che individuino le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionando.

Successivamente, in data 26.10.1995 era stato raggiunto tra la società e le OO.SS. un accordo applicativo dell’art. 50 del C.C.N.L., poi recepito nella circolare n. 35 del 7.11.1995, che aveva previsto, per la copertura dei posti di (OMISSIS) di cui alla lettera E della circolare, riguardante la presente controversia (in quanto relativa al fatto che il 9% dei posti disponibili sarebbe stato riservato “al personale dell’intera area (OMISSIS)”), un accertamento professionale articolato in due fasi:

“ciascuna sede dovrà provvedere ad una preselezione del personale nella misura del 120% dei posti. A tale proposito, si propongono all’attenzione delle SS.LL. i seguenti criteri di massima: titolo di studio, esperienza lavorativa; corsi professionali interni ed esterni:

I candidati così preselezionati verranno sottoposti ad un colloquio finalizzato all’accertamento professionale presso questa area (OMISSIS).” Alla luce del quadro normativo contrattuale così riassunto, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, questa si era vincolata, alla stregua degli accordi raggiunti in sede di C.C.N.L. e di contratto integrativo del 1995, alla adozione, nell’ambito che interessa il presente giudizio, di criteri di selezione capaci di individuare le capacità, le potenzialità, le attitudini ed il livello culturale dei selezionandi, quali quelli, successivamente specificati, relativi al titolo di studio posseduto, all’esperienza lavorativa acquisita, alla partecipazione a corsi professionali interni ed esterni e ad altri elementi di valutazione riconducibili ai criteri generali enunciati nel C.C.N.L..

Vincolo, che, nei confronti dei possibili candidati, si traduceva per Poste Italiane in un dovere di correttezza nell’applicazione dei criteri convenuti, il quale necessariamente imponeva, quanto meno a fronte della contestazione o della richiesta di spiegazioni da parte degli esclusi, l’esplicitazione dei modi in cui la società aveva proceduto a tale applicazione (cfr., nel medesimo senso, relativamente ad una selezione disciplinata dalle medesime norme contrattuali qui richiamate, Cass. 2.2.09 n. 2581 e 5.9.02 n. 12897).

Ciò posto in linea di principio, va rilevato dagli atti riprodotti in ricorso che l’ A. che questa aveva dedotto, fin dall’inizio, la sua illegittima esclusione, in quanto laureata, dalla preselezione finalizzata all’attribuzione della qualifica (OMISSIS), lamentando che, a seguito della violazione dei criteri di cui alla circolare n. 35 del 1995, alla qualifica rivendicata avessero avuto accesso, all’esito della selezione, persone in possesso di titoli minori rispetto a quelli da lei posseduti.

Come indicato nella memoria di costituzione riprodotta in appello, senza che risulti in tale sede alcuna contestazione al riguardo da parte di Poste Italiane, la ricorrente aveva infatti un anzianità che risaliva al 1980, era in possesso di laurea, proveniva dalla massima categoria confluita nell’area (OMISSIS) e aveva avuto affidati dalla società anche compiti di addestramento di personale neo assunto, tutti titoli noti alla società in quanto risultanti dal fascicolo personale, mentre altri possibili titoli professionali non risultavano richiesti ai candidati.

La Corte territoriale ha omesso ogni considerazione in ordine alle deduzioni in parola, assegnando inoltre pieno affidamento alle semplici dichiarazioni della società di avere svolto la selezione nell’osservanza dei criteri stabiliti, mentre, a fronte della deduzione della lavoratrice del fatto che nessun laureato appartenente all’area (OMISSIS) era stato ammesso alla preselezione, desunto dalla circostanza che tra gli ammessi alla selezione finale nessuno era in possesso di laurea, costituiva semmai onere della società esplicitare i criteri seguiti per giungere al risultato indicato, fornendone altresì la prova.

Inoltre e comunque, la Corte ha omesso ogni riferimento e valutazione anche solo per negarne l’attendibilità – alle dichiarazioni rese in giudizio dal teste D.S. – e riprodotte in ricorso – confermative del fatto decisivo della esclusione dalla preselezione di tutti i laureati, tra i quali la ricorrente.

La sentenza impugnata è conseguentemente censurabile per difetto di motivazione in ordine a fatti decisivi, quali l’effettiva deduzione e prova da parte della lavoratrice della violazione del criterio relativo alla individuazione della platea degli aventi diritto alla selezione in parola nonchè l’effettiva esposizione da parte sua dei titoli posseduti – e non contestati e comunque noti alla società – che le avrebbero consentito, secondo il calcolo delle probabilità, di sopravanzare, nella selezione, altri candidati in possesso di titoli di minore rilievo.

Infine, quanto finora rilevato e valutato priva di ogni fondamento la cd. eccezione di giudicato, formulata dalla difesa della resistente con richiamo alla pretesa mancata prova del danno derivato dalla illegittimità della procedura, che, nelle condizioni rappresentate in giudizio, appare viceversa conseguenza necessaria di tale violazione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Ancona, che dovrà valutare il materiale probatorio acquisito al processo, per accertare l’effettiva esistenza della denunciata indebita esclusione della ricorrente dalla fase della preselezione e valutare le sue possibilità di accesso alla qualifica rivendicata ove la procedura selettiva fosse stata svolta correttamente in osservanza dei criteri stabiliti dal C.C.N.L. e ulteriormente specificati nella circolare n. 35 del 1995.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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