Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9244 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore in carica, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., P.F., C.M.L.,

R.R., C.A., D.L., D.

F., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2006 r.g.n. 1250/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato mediante consegna dell’atto in data 10 febbraio 2007 all’ufficiale giudiziario, che aveva quindi provveduto alla trasmissione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., l’Agenzia delle dogane chiede, con un unico articolato motivo – relativo alla violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 12; 26 del Regolamento di amministrazione interno, D.L. n. 79 del 1997, art. 12, comma 3 e al vizio di motivazione – la cassazione della sentenza pubblicata il 13 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, di accoglimento della domanda del funzionario C.A. di annullamento degli atti, posti in essere nel corso degli anni 2001 e 2002, di copertura provvisoria di posizioni dirigenziali con personale non appartenente alla categoria di dirigente, in sede di avvio operativo dell’Agenzia, in luogo del soppresso Dipartimento del Ministero delle finanze.

La Corte territoriale aveva infatti affermato che, alla stregua dei criteri di buona gestione e trasparenza, i provvedimenti in questione avrebbero dovuto “evidenziare all’esterno i criteri della scelta” ed aveva accertato il difetto di motivazione di essi, in quanto contenenti solo un generico riferimento a precedenti esperienze degli interessati.

Col ricorso l’Agenzia delle dogane sostiene che, trattandosi di atti di esercizio della privata autonomia, gli incarichi di copertura provvisoria di posizioni dirigenziali in questione non avrebbero dovuto essere motivati e che la sentenza cadrebbe al riguardo in una evidente contraddizione laddove riconosce la natura privatistica di tali atti che peraltro sottopone a moduli operativi e di controllo tipici del provvedimento amministrativo.

Ricorda in proposito, che a norma dell’art. 26 del Regolamento di amministrazione, l’Agenzia, in attesa dell’espletamento dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all’atto dell’avvio della nuova struttura, poteva stipulare, per un periodo comunque limitato, contratti di lavoro a termine con propri funzionari (con trattamento economico di dirigente), previa specifica valutazione dell’idoneita’ a ricoprire provvisoriamente l’incarico.

L’Agenzia aggiunge di avere rispettato tale disciplina, provvedendo a stipulare i contratti in questione con funzionari segnalati, quanto all’idoneita’, dalle strutture periferiche di provenienza e dando atto in ogni provvedimento che si trattava di funzionario in possesso delle specifica esperienza di settore.

Nessuno degli intimati si e’ costituito nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

Questa Corte ha ripetutamente precisato (cfr. per tutte, Cass. 14 aprile 2008 n. 9814) che gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali hanno natura negoziale e sono pertanto sottratti alle regole proprie degli atti amministrativi (in particolare alle norme della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni), essendo viceversa ad essi applicabili le norme del codice civile relative all’esercizio del poteri del privato datore di lavoro.

Tale regola e’ riferibile anche al caso in esame in cui si trattava dell’attribuzione temporanea di incarichi dirigenziali a funzionari nelle posizioni rimaste scoperte nella nuova struttura, in attesa dell’espletamento del concorso per dirigente.

Quanto ai possibili limiti interni di tali poteri, e’ stato rilevato, in via generale, che essi si configurano in presenza di disposizioni, contrattuali, legali o di autoregolamentazione, che dettino regole relative al relativo esercizio, vuoi sul piano sostanziale che su quello procedimentale, “regole suscettibili di essere integrate e precisate dalle clausole generali che obbligano ad applicarle secondo correttezza e buonafede” (cosi’, la sentenza n. 9814/08, citata).

Nel caso in esame, piu’ che al D.Lgs n. 29 del 1993, art. 19 (e all’omologo D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19), che riguarda gli incarichi conferiti al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale (su cui, comunque, v. ancora, quanto ai limiti interni di natura procedimentale, la sentenza di questa Corte citata) o al D.L. n. 79 del 1997, art. 12, comma 3 convertito in L. n. 140 del 1997 (estraneo alla presente fattispecie, in quanto relativo ad incarichi di reggenza di uffici dell’amministrazione finanziaria, che presuppongono l’emanazione di un decreto del Ministro, qui inesistente) e’ all’art. 26 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane, emanato ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 60 e 71 e richiamato dalla sentenza e dal ricorso, che occorre fare riferimento per la individuazione di eventuali limiti interni e in particolare di quelli ritenuti esistenti dalla Corte territoriale.

Secondo quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, tale norma prevede, in fase di prima attuazione della nuova struttura denominata Agenzia delle dogane, per un periodo limitato e nell’ipotesi in cui, a seguito dei processi di mobilita’ attuati in tale fase, restino scoperte alcune posizioni dirigenziali, la possibilita’ per il direttore dell’agenzia di stipulare contratti di lavoro a termine con propri funzionari “previa specifica valutazione dell’idoneita’ a ricoprire provvisoriamente l’incarico’”.

Con essa viene pertanto introdotto un limite interno a tale potere, condizionato alla sussistenza delle condizioni temporali e dei presupposti indicati e il cui esercizio comporta la specifica valutazione di idoneita’ del dipendente prescelto, che le clausole generali di correttezza e buona fede obbligano, nell’ambito di rapporti di natura contrattuale, ad esplicitare in maniera adeguata.

Cio’ posto, con valutazione di merito, sulla quale le scarne deduzioni svolte al riguardo dall’Agenzia ricorrente non riescono ad incidere, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto generiche e quindi inadeguate le motivazioni con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali in questione ai funzionari in epigrafe indicati come controinteressati.

Rilevato infine che la sentenza impugnata non e’ censurata quanto alle conseguenze tratte da tale accertamento, il ricorso va pertanto respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA