Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9243 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/05/2020), n.9243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6133/2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA

59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO SANDULLI;

– ricorrenti –

contro

F.A., F.S.L., F.G.,

quali eredi di D.G.C., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati BORRIELLO GENNARO, GENNARO BORRIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 972/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 16 gennaio 2006, D.G.C. esponeva di essere proprietaria, per la quota pari a 3/4, di un fabbricato rurale detenuto senza titolo da S.P. il quale, diffidato a rilasciare il bene, aveva dedotto di essere stato autorizzato a detenere l’immobile da M.L., comproprietario, per la quota di quarto, del medesimo immobile e conduttore delle restanti parti, sulla base di un contratto di locazione del 20 febbraio 1970. Aggiungeva che Fu.An., erede di M., pur in assenza di un qualsiasi contratto, aveva inviato tre vaglia postali per il pagamento di canoni di locazione riferiti al medesimo immobile. Sulla base di tali premesse l’attrice richiedeva, in via principale, la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile perchè detenuto senza titolo, in via subordinata, la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 20 febbraio 1970 con M.L., per inadempimento del conduttore ovvero, in via ulteriormente gradata, per cessazione del rapporto di locazione;

si costituiva S.P. sostenendo di detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato stipulato verbalmente con M.L., comproprietario del bene oggetto di controversia per una quota pari ad 1/4 e detentore delle restanti quote, in forza di contratto di locazione del 20 febbraio 1970. Aggiungeva di avere acquistato la quota di un quarto che faceva capo a M., con contratto pubblico del 25 gennaio 2006, stipulato con la erede di M.L., Fu.An.. Quest’ultima non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace;

il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 14 dicembre 2007, disponeva la separazione delle cause relative alle domande subordinate formulate dalla parte attrice, disponendo, altresì, per queste ultime, il mutamento del rito, trovando applicazione la disciplina dettata dagli artt. 409 c.p.c. e segg.;

con sentenza del 10 luglio 2010 n. 1681 il Tribunale di Salerno pronunciando sulle domande principali, condannava S.P. al rilascio dell’immobile in favore di D.G.C.;

avverso tale decisione S.P. proponeva appello con atto di citazione del 2 agosto 2010 e si costituiva di D.G.C. chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Salerno con sentenza dell’11 ottobre 2017 rigettava l’appello condannando S.P. al pagamento delle spese processuali;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.P. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso D.G.C.. Il ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis e copia della citazione per revocazione e l’ordinanza della Corte di Salerno che dispone la sospensione della esecutività della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 295 c.p.c. e del principio della sospensione necessaria del processo relativo alla causa dipendente pregiudicata;

dall’esame della sentenza di primo grado emergerebbe che, al momento della redazione del provvedimento, il giudice estensore era perfettamente consapevole della pendenza dell’altra causa relativa alle domande subordinate, tanto che il giudice, estensore di entrambi i provvedimenti, avrebbe “ricopiato il paragrafo dedicato allo svolgimento del processo della antecedente sentenza n. 1148 del 2010” relativa al giudizio separato, avente ad oggetto le domande subordinate riferite al contratto di locazione. Pertanto, il giudice di primo grado della causa principale (quella definita con sentenza del 10 luglio 2010 n. 1681 relativa alla detenzione senza titolo e al contratto di comodato) era nelle condizioni di valutare il rapporto di pregiudizialità e il relativo obbligo di sospendere il processo pregiudicato per evitare conflitti di giudicati. Da ciò discenderebbe la violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto il giudizio sulla domanda di rilascio per detenzione senza titolo sarebbe divenuto dipendente dall’esito del giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione o intervenuta scadenza del contratto di locazione. Sulla base di quanto precede sarebbe errata la decisione di appello in quanto i giudici di merito avevano avuto piena consapevolezza della pendenza dell’altro giudizio connesso, del suo oggetto e del rapporto di pregiudizialità rispetto alla decisione della domanda principale di detenzione senza titolo, oggetto del presente procedimento;

il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la puntuale argomentazione posta a sostegno della decisione impugnata che ha correttamente evidenziato che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sospensione del processo grava sulla parte interessata l’onere di fornire al giudice documenti idonei a provare la pendenza dell’altra causa e l’oggetto della medesima, al fine di consentirgli di valutare il rapporto di pregiudizialità logica e giuridica e quindi la sussistenza dell’obbligo di sospendere il processo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato – in appello – che la causa ritenuta pregiudicante fosse ancora pendente al momento dell’adozione della sentenza impugnata. Sotto tale profilo è evidente che alcuna valenza giuridica può avere la personale conoscenza da parte del giudice che avrebbe redatto la sentenza, dell’esistenza di analogo procedimento connesso, poichè tale profilo non assume valore giuridico e certamente non riguarda la decisione della Corte d’appello oggetto di valutazione;

la questione dedotta, peraltro, è anche infondata poichè, da quello che è dato comprendere dai passaggi trascritti dal ricorrente e relativi al giudizio avente ad oggetto la persistenza del rapporto di locazione, quel procedimento riguarda la sussistenza del rapporto contrattuale di locazione fra D.G.C. e Fu.An., per avere il Tribunale di Salerno rigettato la domanda proposta dalla prima, tesa alla dichiarazione di risoluzione o cessazione del contratto di locazione. Al contrario, il presente procedimento coinvolge la valutazione incidentale adottata dai giudici di merito riguardo alla sussistenza di un contratto verbale di comodato tra S.P. e il dante causa di Fu.An., M.L. e non coinvolge i rapporti tra S.P. e il conduttore Fu.An., rispetto ai quali nulla viene dedotto da parte ricorrente;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nonchè la violazione l’art. 99 e del principio della domanda e l’omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. Parte ricorrente deduce che con l’atto introduttivo D.G.C. aveva proposto una domanda di rilascio dell’immobile perchè detenuto sine titulo. Si tratterebbe di una pretesa del tutto distinta ed incompatibile con quella di cessazione del rapporto di comodato, che invece è stata presa in esame dal Tribunale, il quale dopo avere affermato che le deduzioni del convenuto S.P. sull’esistenza di un titolo per detenere erano prive di pregio ha aggiunto che “anche voler ritenere sussistente il dedotto contratto di comodato, trattandosi di comodato senza determinazione di durata, parte attrice può legittimamente chiedere in rappresentanza della maggioranza dei comunisti, la restituzione ad nutum del bene controverso”. Pertanto il Tribunale non avrebbe accolto la domanda di rilascio per detenzione senza titolo, ma avrebbe pronunciato sulla diversa domanda di cessazione del rapporto di comodato;

al di là dell’errata formulazione del motivo riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, in luogo dell’ipotesi corretta che riguarda il vizio di nullità della sentenza

e violazione dell’art. 112 c.p.c., da inquadrare nell’ambito dell’ipotesi tipica prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 4, la censura è infondata perchè quasi interamente riferita alla decisione di primo grado, mentre non si confronta in alcun modo con la sentenza di appello;

in particolare, non prende in esame la specifica argomentazione adottata dalla Corte territoriale a pagina 7, nell’esaminare il quarto motivo di appello interamente riproposto in questa sede. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il vizio dedotto ricorrerebbe quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunziando oltre i limiti delle pretese;

al contrario, il Tribunale avrebbe deciso esclusivamente in ordine alla domanda di rilascio proposta alla parte attrice, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, soffermandosi sul rapporto di comodato, per esaminare la specifica eccezione sollevata dal convenuto. Infatti, S.P., anche in quella sede, aveva prospettato di essere detentore legittimo del bene in forza di un rapporto di comodato intercorso verbalmente con M.L.. Tale argomentazione non è presa in considerazione dalla ricorrente;

con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 111 Cost. e il difetto di contraddittorio e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., con riferimento al difetto di legittimazione attiva e di interesse della parte attrice ( D.G.C.) a richiedere la cessazione del rapporto di comodato;

il motivo, oltre che essere assolutamente generico e privo di specificità, anche questa volta non si confronta con la puntuale motivazione adottata dalla Corte territoriale e sembra riproporre le argomentazioni esposte in appello. Peraltro, erroneamente evidenzia che Fu.An. non sarebbe stata evocata in giudizio, mentre la Corte d’Appello rileva che la stessa, ritualmente citata è rimasta contumace;

occorre solo aggiungere che con riferimento alla carenza di legittimazione di D.G.C. il giudice di appello ha correttamente evidenziato che l’interesse della stessa trovava giustificazione nella qualità di comproprietaria che aveva agito in rappresentanza della maggioranza dei comunisti e ciò proprio perchè S.P. aveva allegato di detenere l’immobile in virtù di un contratto di comodato stipulato verbalmente con M.L., a sua volta comproprietario del bene per la quota di un quarto;

la Corte territoriale ha ribadito che la circostanza che D.G.C. avrebbe agito in rappresentanza della maggioranza dei comunisti, espressamente evidenziata dal Tribunale, non è stata oggetto di appello e costituisce profilo non contestato;

con il quarto motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio di specificità dei motivi di appello previsto all’art. 342 c.p.c.. Il Tribunale ha ritenuto legittima la domanda di D.G.C. quale comproprietaria di minoranza dell’immobile facendo riferimento ad una presunzione semplice secondo cui la stessa avrebbe agito in rappresentanza della maggioranza dei comunisti. Al contrario non sarebbe stata fornita la prova della volontà della maggioranza dei comunisti di incaricare D.G.C. di agire per il rilascio dell’immobile o la dimostrazione della convocazione dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dell’art. 1105 c.c.. Tale profilo sarebbe stato evidenziato in appello, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che S.P. non avrebbe individuato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata criticando in maniera aspecifica le argomentazioni della decisione del Tribunale;

il motivo è inammissibile perchè per superare la puntuale argomentazione della sentenza di appello secondo cui il motivo di impugnazione non conteneva alcuna critica specifica avverso la decisione del Tribunale incentrata sulla presunzione che D.G.C. avesse agito con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione, parte ricorrente avrebbe dovuto, per il principio di autosufficienza, allegare o trascrivere il motivo di appello contenente la specifica censura. Al contrario, le argomentazioni contenute nel quarto motivo del ricorso sono generiche e il profilo individuato come più rilevante (pagina 33) costituito dallo “stralcio, non riportato nella sentenza qui censurata, del quinto motivo di impugnazione contenuto nell’atto di appello” si limita a riportare una massima di questa Corte che afferma il condivisibile principio per cui nel conflitto tra due comproprietari non maggioritari non è possibile richiedere all’altro il rilascio dell’immobile. Ma tale affermazione non costituisce in alcun modo una specifica censura alla decisione di primo grado la quale ha argomentato “che il convenuto deve essere condannato all’immediato rilascio dell’immobile in favore di D.G.C. che, come detto, deve presumersi abbia agito con il consenso della maggioranza dei partecipanti alla comunione”. Si tratta di argomentazioni già evidenziate dalla Corte territoriale e non contrastate dal ricorrente;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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