Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9243 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8644-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PREDEN SERGIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.I.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOTTA CATALDO, giusta mandato a margine del

controricorso;

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MAFFEI ROSA che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1616/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/10/2006 r.g.n. 3076/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega ROSA MAFFEI; udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI

Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, confermando la statuizione emessa dal Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio con l’INAIL e con la SAIT s.p.a., accoglieva la domanda di P.A. contro l’INPS, per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l’Istituto previdenziale, il 15 settembre 1998, aveva disposto la sospensione della pensione di anzianità in godimento. Il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato, come (OMISSIS), dal 5.10.1981 al 9.10.1990 alle dipendenze della SAIT, società esercente attività che lo avevano esposto all’amianto, per cui l’INPS, su sua domanda, gli aveva riconosciuto la pensione di anzianità dal primo agosto 1998 con la rivalutazione dei contributi ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13 sulla base della dichiarazione dell’INAIL attestante che la SAIT aveva corrisposto il premio supplementare contro l’asbestosi dal 1984; l’INAIL aveva successivamente comunicato all’INPS che la SAIT (la quale, peraltro, aveva pagato il sovrappremio per rischio amianto solo fino al 1989), lo aveva chiamato in giudizio per richiedere la restituzione del sovrappremio pagato per gli anni dal 1984 al 1989, deducendo l’inesistenza del rischio nei cantieri di (OMISSIS) per quei medesimi anni. La Corte territoriale affermata la rilevanza della attestazione della SAIT allegata alla domanda di pensione circa l’avvenuta esposizione a rischio (attestazione che confermava quella resa dalla medesima società ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12, comma 1, con riferimento alla natura delle lavorazioni espletate), nonchè dell’attestato INAIL, del pari allegato alla domanda di pensione, che dava atto dell’adibizione del lavoratore a mansioni che avevano determinato il versamento del premio supplementare rilevava che nel 1982 e nel 1986 erano stati eseguiti dall’INAIL accertamenti per la determinazione del premio supplementare per l’asbestosi, mentre risultava priva di ulteriori riscontri tecnici, e quindi inidonea a smentire i precedenti accertamenti, la successiva comunicazione fatta dall’INAIL all’INPS che il premio era stato pagato solo fino al 1989 e che la SAIT aveva promosso azione per ottenere la restituzione del premio medesimo relativo agli anni dal 1984 al 1989 per inesistenza del rischio. In ogni caso, osservava la Corte, il mancato pagamento del premio era irrilevante, essendo l’obbligo connesso alla effettiva esistenza del rischio, comprovato dagli accertamenti espletati dall’INAIL, di talchè – in mancanza di rilevazioni tecniche di segno diverso – l’INPS non avrebbe potuto sospendere la prestazione. La Corte di merito, poi, con riguardo al superamento della soglia di esposizione per il diritto al beneficio, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2000, riteneva che con gli atti di indirizzo del 6-8 marzo 2001 del Ministero del lavoro, emanati a seguito di accertamenti svolti dall’INAIL, era stata riconosciuta la esposizione alle polveri di amianto dei dipendenti delle aziende appaltatici dei lavori di manutenzione operanti – come, nella specie, la SAIT – presso i cantieri della centrale ENEL e del Petrolchimico di (OMISSIS), onde era incontestabile il superamento dei valori- soglia fissati dalla legge.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore e la SAIT s.p.a. hanno resistito con propri controricorsi, mentre l’INAIL non ha svolto difese. Sia l’INPS che il lavoratore hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’INPS, con l’unico motivo censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Tale motivo è inammissibile, dovendo per esso rilevarsi la mancanza del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), in quanto, a prescindere dalla intitolazione, si risolve in una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In concreto, infatti, si critica la sentenza impugnatà a) per avere ritenuto, erroneamente, che l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi rappresenti un presupposto per beneficiare della rivalutazione contributiva, mentre l’obbligo di pagamento del premio supplementare di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 153, scaturisce solo dalla astratta corrispondenza fra le lavorazioni svolte nell’impresa e quelle menzionate al n. 8 della tabella allegata, a prescindere da ogni valutazione sui modi e ai tempi di assolvimento delle mansioni da parte dei dipendenti; b) per avere ritenuto direttamente rilevanti, ai fini della configurazione dell’esposizione superiore alla soglia prescritta dalla legge, i dati emergenti dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, che, invece, secondo l’Istituto, non assurgono a valenza autonoma in ordine al diritto ai benefici, ma servono da supporto e orientamento per l’INAIL, cui è deferito il compito di accertare la durata e la consistenza della esposizione di ciascun lavoratore; c) per aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’attribuzione del chiesto beneficio contributivo, una durata della esposizione all’amianto inferiore al decennio. Tali considerazioni, all’evidenza, non investono il ed.

giudizio di fatto, cioè la logicità e coerenza della motivazione nell’esame delle risultanze probatorie acquisite nel processo, ma mirano alla (ri)affermazione di precisi principi di diritto – elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (significativo è il richiamo di numerosi “precedenti” in materia) e, asseritamente, violati dal giudice di merito riguardanti la efficacia giuridica del pagamento del premio supplementare ai fini del riconoscimento della ripetuta agevolazione contributiva, il valore probatorio degli (V. atti di indirizzo ministeriali, nonchè le conseguenze, in ordine al possibile riconoscimento del beneficio, della carenza del presupposto del decennio di esposizione, espressamente richiesto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; sostenendosi, specificamente, da un lato, che la decisione impugnata “ha operato un’indebita commistione fra due distinti ed autonomi rapporti assicurativi (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) ed individuato, così, un nesso funzionale, a ben vedere inesistente, fra l’obbligo assicurativo e contributivo corrente fra la SAIT e l’INAIL ed il rapporto previdenziale”; dall’altro, che gli atti di indirizzo ministeriale, non seguiti da apposita certificazione INAIL rilasciata ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 18, comma 8, non possono assurgere a prova dell’esposizione individuale qualificata;

infine, che un periodo di esposizione (ancorchè qualificata ma) inferiore ai dieci anni è, comunque, ostativo all’attribuibilità del richiesto beneficio contributivo. D’altra parte, proprio la effettiva proposizione di una quaestio juris, e non di una censura di vizio di motivazione, giustifica, da parte dell’Istituto ricorrente, la mancata produzione dei documenti (dichiarazioni SAIT e INAIL, atti di indirizzo), escludendo la improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. L’INPS va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del lavoratore, con liquidazione come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avvocato Rosa Maffei. Vanno invece compensate le spese nei confronti della SAIT s.p.a., la cui costituzione in giudizio non ha comportato, alla stregua delle relative conclusioni, alcuna contrapposizione rispetto all’impugnazione proposta dall’INPS, mentre nulla deve disporsi nei confronti dell’INAIL in difetto di una sua attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di P.A., liquidate in Euro 27,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;

compensa le spese nei confronti della SAIT; nulla nei confronti dell’INAIL. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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