Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9243 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9243 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 21588-2007 proposto da:
ISGRO’ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
AUTRU RYOLO LAURA in 98122 MESSINA – Via Cesare
Battisti 155, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FORESTIERI PAOLINA, RAGUSA ANTONINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229,
presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO UGO,

Data pubblicazione: 17/04/2013

rappresentati e difesi dall’avvocato STRANGI ANTONIO
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 270/2006 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 30/05/2006 R.G.N. 172/2003;

udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GIOVANNI PINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine il rigetto.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Giuseppe Isgrò convenne in giudizio i coniugi Antonio
Ragusa e Paolina Forestieri premettendo che nel maggio 1987
gli stessi si erano a lui rivolti chiedendogli in prestito la
somma di £ 10.000.000, al fine di installare una lavanderia,

Non avendo i mutuatari provveduto a restituire quanto
ottenuto, l’Isgrò chiese la loro condanna in solido al
pagamento in suo favore della suddetta somma, oltre interessi.
I convenuti sostenevano che la somma di £ 10.000.000
costituiva il parziale corrispettivo della cessione da essi
effettuata all’Isgrò della lavanderia di loro proprietà,
avvenuta per il prezzo di £ 14.000.000.
Per questi motivi chiesero che venissero dichiarate
infondate, inammissibili, improcedibili o comunque rigettate
le domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna
dell’Isgrò al pagamento in loro favore della somma di £
4.496.000.
Con sentenza del 14 dicembre 2001 vennero rigettate tanto
la domanda principale quanto quella riconvenzionale.
Propose appello Giuseppe Isgrò chiedendo la riforma
dell’impugnata sentenza, con condanna dei coniugi appellati al
pagamento delle somme indicate nell’atto introduttivo del
giudizio, oltre accessori.

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assicurandone la restituzione entro la fine dell’anno.

Si costituirono gli appellati chiedendo dichiararsi in
via preliminare l’inammissibilità dell’appello proposto, per
la tardività dell’impugnazione e, in subordine, il rigetto nel
merito.
Sempre in via subordinata e sempre nell’ipotesi di

accogliersi il loro appello incidentale con condanna dello
Isgrò al pagamento della somma di E 4.496.000, oltre
accessori.
La Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’appello
principale ed accolto per quanto di ragione l’appello
incidentale, condannando l’Isgrò al pagamento dell’ulteriore
somma di C 2.065,83 ai coniugi Ragusa – Forestieri.
Propone ricorso per cassazione Giuseppe Isgrò con due
motivi.
Resistono con controricorso Antonino Ragusa e Paolina
Forestieri.
Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Omessa o
insufficiente motivazione della sentenza sul fatto controverso
relativo alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le
parti, diverso da quello di mutuo, e consistente nel contratto
di cessione di beni relativi all’azienda dei convenuti.»
Secondo Giuseppe Isgrò la sentenza ha errato nella parte
in cui, per affermare la compatibilità della cessione
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mancato accoglimento dell’eccezione preliminare chiesero

dell’azienda con la contestuale demolizione dell’immobile che
la ospitava, prospetta che l’oggetto della cessione sarebbe
stato costituito dalle attrezzature. Afferma inoltre l’Isgrò
che la suddetta sentenza non ha adeguatamente valutato le sue
censure in appello e che la Corte ha adottato una

Il motivo è infondato.
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione,
denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360
n.5 cpc, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una
obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto
alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di
contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a
fondamento della decisione risultino sostanzialmente
contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non
consentire l’individuazione della

ratio decidendi,

e cioè

l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a
base della decisione adottata (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).
Nella specie è pacifico che Isgrò ha consegnato ai
coniugi Ragusa la somma di L. 10.000.000, mentre è controverso
se tale somma sia stata consegnata a titolo di mutuo o come
corrispettivo parziale della vendita della loro lavanderia,
effettuata al medesimo Isgrò.

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insufficiente motivazione.

Secondo i principi in tema di onere della prova l’attore
che chiede la restituzione di guanto erogato non solo deve
provare l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo
della stessa, con la conseguenza che detto onere si ritiene
assolto ove vengano accertati entrambi tali elementi.

testimonianze assunte è stata raggiunta la prova dell’avvenuta
vendita.
Né la circostanza della demolizione dei locali può
considerarsi un valido motivo per contestare tale vendita,
essendo l’azienda un complesso di beni materiali e
immateriali.
Questo apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato
dal giudice di merito risulta insindacabile in sede di
legittimità, in presenza di una congrua motivazione, priva di
vizi logico-giuridici.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente non sono idonee a
giustificare la critica a quanto emerso dall’impugnata
sentenza, né dimostrano che la somma è stata erogata a titolo
di mutuo.
Con il secondo motivo si afferma che «La sentenza è
carente di motivazione per le ragioni sopra esposte, nella
parte in cui, sulla base delle medesime circostanze sopra
indicate, pur in assenza della determinazione dell’oggetto

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Risulta dall’impugnata sentenza che attraverso le

della cessione, si ritiene raggiunta la prova anche sul
corrispettivo pattuito.»
Tale motivo deve essere rigettato in conseguenza del
rigetto del primo, in quanto oltre alla prova raggiunta
sull’esistenza della vendita, è stata anche raggiunta la prova

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione che liquida in C
3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Roma, 12 marzo 2013

sull’entità del corrispettivo pattuito.

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