Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9242 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 03/04/2019), n.9242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9906-2013 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA

14, presso lo studio dell’avvocato DIDDI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BELLUNO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza, depositata in data 12.12.2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto da S.A. sul presupposto che le ricevute sottoscritte dalla contribuente e relative alla società General Dynamic di Lugano implicavano la sua conoscenza in ordine alla dazione di denaro e dunque il conseguente obbligo a carico della impugnante della relativa dichiarazione.

La CTR del Veneto respingeva il ricorso della contribuente attribuendo, ai fini della decisione, rilevanza probatoria al contratto stipulato tra la prefata società e la ricorrente, la quale, benché vittima di una truffa, risultava aver affidato un mandato alla società.di Lugano per la gestione e l’acquisto e la vendita di valute e l’apertura di un c/c, i cui estratti sarebbero stati trattenuti presso la sede della società; rilevando che, nel contratto, risultava competente il Tribunale di Lugano per ogni controversia, il che denotava la consapevolezza della investitrice della destinazione delle somme su conto estero; ragion per cui l’omessa compilazione del quadro RW relativa al trasferimento di somme all’estero a scopo di investimento, era rivelatrice della circostanza che effettivamente la S. era consapevole che le somme conferite alla predetta società erano state o avrebbero dovute essere investite in c/c estero, tanto che nelle dichiarazioni antecedenti alla denuncia penale, la stessa aveva omesso di dichiarare il trasferimento di somme all’estero.

Avverso la decisione la sentenza n. 12/19/12 ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, la concessionaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4 e dell’art. 24 Cost., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente affermato la sussistenza della violazione dell’obbligo dichiarativo di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, in presenza di una mera “intenzione” di investimenti all’estero, in realtà mai effettuati, come dimostrato dalla stessa indagine penale.

In particolare, la sottoscrizione – presso la General Dinamic srl di Bergamo – di un contratto di mandato di consulenza e gestione con la General Dinamic S.A. di Lugano non comprovava l’effettiva realizzazione di impieghi finanziari da parte di quest’ultima all’estero; evenienza smentita dal fatto che gli asseriti investitori non avevano avuto alcun rapporto diretto con società svizzera e che le somme conferite erano state tutte distratte ed appropriate dalla società.

3. Il motivo è infondato sotto tutti i profili nei quali si articola.

La commissione tributaria regionale – con valutazione fattuale congruamente motivata, e dunque qui non sindacabile – ha appurato che le somme di denaro erano state dalla ricorrente rimesse alla società svizzera, tramite la società di Bergamo, per impieghi all’estero. Ciò risultava – sul piano contrattuale – dall’avvenuta stipulazione del mandato di gestione con la destinazione dei fondi in Svizzera; e – sul piano operativo – dall’effettiva apertura, a tal fine, di un conto corrente presso la società elvetica General Dinamic SA.

Ferma restando l’avvenuta distrazione della massima parte delle somme, è incontroverso che quantomeno il 10 % di quanto conferito confluì su tale conto.

In definitiva, la circostanza che gli importi in questione siano stati, in massima parte, successivamente sottratti ed indebitamente appropriati, non ne escludeva l’effettiva messa a disposizione, da parte della contribuente, in favore della società operante in Svizzera. Ciò appare sufficiente ad integrare la nozione di detenzione di cui al D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito in L. n. 227 del 1990; vista la finalità sostanziale del c.d. “monitoraggio fiscale” instaurato a seguito della liberalizzazione valutaria.

4. Sull’ampiezza ed onnicomprensività di tale nozione normativa, si richiama quanto affermato da Cass. 26848/14 la quale, nel recepire i precedenti di cui in Cass. nn. 17051/10, 9320/03 e,10332/07, ha ritenuto integrata la detenzione ex art. 4 cit. – “avuto riguardo alla ratio legis del c.d. monitoraggio fiscale” ed all’esigenza di rendere quanto più efficace il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero – anche in tutte le ipotesi in cui il soggetto, quand’anche non beneficiario effettivo del trasferimento, abbia comunque “la disponibilità e/o la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività” (cfr anche Cass. n. 22552/2017). E tale situazione – nella valutazione che ne ha reso il giudice di merito – era qui positivamente riscontrabile in capo alla società finanziaria, alla quale le somme dovevano essere rimesse in esecuzione di vincolo contrattuale di investimento e gestione oltreconfine. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, pertanto, non può dirsi che la sanzione, nella specie, abbia colpito una mera “intenzione” di investimenti esteri poi non realizzatisi; rilevando invece, secondo l’intendimento e lo scopo pratico perseguito dal legislatore, il dato oggettivo ed attuale della detenzione di somme affidate alla società svizzera.

5. Con la seconda censura si lamenta l’erronea applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, disapplicato dal decidente, benchè la norma preveda la sospensione dei procedimenti tributari pendenti per sanzioni inferiori ai 20.000 Euro, indipendentemente da una istanza di condono presupposta dai giudici territoriali.

6. Anche la seconda censura è priva di pregio.

Risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata che all’udienza pubblica perveniva il fax dell’avvocato che riferiva dell’intenzione della contribuente di avvalersi della sospensione prevista dal D.L. n. 98 del 2011, dichiarazione che veniva disattesa sul presupposto che la ricorrente aveva manifestato una generica volontà di avvalersi del condono, contraddetta da quella mostrata dal difensore in udienza.

In tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l’astratta definibilità della lite, per la sussistenza dei presupposti richiesti, non determina l’automatica sospensione del procedimento se ne sia stata fissata la data di trattazione, poiché la precisata statuizione, nel regolare la sospensione, richiama la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, prevedendo, in particolare, che “si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni:. c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012” e, a sua volta, la previsione richiamata dispone, al comma 6, nella seconda parte del primo inciso, che, “qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo” (da individuarsi, per il combinato disposto con l’art. 39, comma 12, lett. c), in quello intercorrente dalla data di entrata in vigore di questo “fino al 30 giugno 2012), “i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo” (Cass. n. 11070 del 2006; Cass. n. 22255 e n. 22256 del 2011).

7. Sennonché, la CTR ha motivato il rigetto sul presupposto della carenza di correlazione tra istanza inviata via fax dal legale del ricorrente relativa alla volontà della S. di avvalersi della sospensione e il procedimento in corso, nonché sulla incongruità della dichiarazione rispetto alla difesa svolta in udienza dal legale, motivazioni non attinte dalla ricorrente.

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva dell’Agenzia. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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