Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9241 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9241 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 18317-2012 proposto da:
VEDOVE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato
RICCIONI ALESSANDRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato VECCHIO GIANFRANCESCO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/04/2014

avverso la sentenza n. 1/14/2012 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 23.11.2011,
depositata il 12/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott.

MARIO CICALA.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
IRAP commercialista

dott. Giuseppe Vedove
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto Mestre 6/301/12
del 12 gennaio 2012 che, giudicando a
seguito di rinvio disposto dalla ordinanza della Cassazione n. 23443 del 19 novembre 2010.
rigettava l’appello del contribuente e confermava l’assoggettamento ed IRAP della sua attività
professionale negli anni 1998-2002

2.L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso — secondo il relatore – deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata si limita ad
affermare apoditticamente che la presenza di compensi a terzi (per 1° somma di lire 17 milioni di
lire nel 1998) costituirebbe prova della sussistenza della autonoma organizzazione senza
considerare se si tratti di compensi ai dipendenti (in ipotesi solo part time) o compensi per libere
prestazioni richieste ad altri professioni (ad esempio consulenti legali).
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
La controversia può essere decisa nel merito. Appare opportuno compensare le spese della prima
fase del giudizio. Mentre quelle del giudizio di merito su rinvio e di questo giudizio di legittimità
vengono liquidate come da dispositivo

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese della prima fase del giudizio, condanna la
resistente alle spese del presente grado e del secondo giudizio di merito che liquida in euro 2000
complessivi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Reg. Gen. 18317/2012
RICORRENTE: Giuseppe Vedove
INTIMATO: AGENZIA DELLE ENTRATE

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