Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9241 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ZAMPINI GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato

VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GUASCO MARCO, PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/01/2007 R.G.N. 1421/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per: dichiarazione di

improcedibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da G. L.F. inteso ad ottenere la condanna dell’AMIAT spa al pagamento in suo favore dell’una tantum prevista dall’art. 40, comma 12 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende municipalizzate di igiene urbana del 31 ottobre 1995.

Il G. ha proposto appello chiedendo l’accoglimento della domanda. Resisteva l’AMIAT spa resistendo al gravame.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 24 gennaio 2007, respingeva il ricorso, osservando che l’art. 40 del c.c.n.l.

disciplinava nel suo insieme la fattispecie della “inidoneita’ sopravvenuta in servizio” e, dopo aver regolato la procedura che poteva portare all’accertamento della inidoneita’ fisica, prevedeva in favore dei lavoratori che, come il ricorrente, fossero inidonei a svolgere le mansioni per le quali erano stati assunti od alle quali erano adibiti, ma non anche inidonei a svolgere qualsiasi altra attivita’ lavorativa, la facolta’ di formulare all’azienda richiesta di essere mantenuti in servizio per svolgere mansioni diverse. La norma, ad avviso della corte territoriale, imponeva poi all’azienda di seguire una certa procedura (nella specie ad avviso della corte seguita), stabilendo che “qualora non si raggiunga l’accordo l’azienda procedera’ al licenziamento del lavoratore con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneita’”. Per i lavoratori inidonei l’art. 40 prevedeva infine il licenziamento ed il riconoscimento dell’una tantum nel caso in cui la procedura di riallocazione si risolva infruttuosamente, cio’ che ad avviso della corte di merito si verificherebbe solo ed esclusivamente nei casi in cui non vi fossero o non fossero state proposte al lavoratore parzialmente inidoneo mansioni compatibili col suo stato di salute, e non gia’ quando questi le rifiuti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il G., affidato a due motivi. Resiste l’AMIAT spa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c., n. (comma) 4 e 5, nonche’ per insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamentava che la Corte d’appello, oltre ad interpretare erroneamente la disciplina contrattuale collettiva, avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta diretta a dimostrare che l’azienda non aveva rispettato la procedura prevista dall’art. 40 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende municipalizzate di igiene urbana. Formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, senza altra specificazione. Lamentava tuttavia in sostanza l’erronea interpretazione del c.c.n.l. di categoria, formulando un quesito di diritto nel quale riproduceva i commi 11 e 4 dell’art. 40, chiedendo se tale disciplina dovesse essere o meno interpretata nel senso che al lavoratore inidoneo alla mansione, ma idoneo ad altra collocazione lavorativa, spetti l’una tantum qualora egli abbia richiesto ed ottenuto la procedura di riallocazione, essendo del tutto indifferente il suo rifiuto alla nuova mansione proposta.

3. – I due motivi, che, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati, risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

Essi si basano su di una lamentata erronea interpretazione del c.c.n.l. di categoria, senza che questo sia stato prodotto integralmente.

Deve al riguardo osservarsi che il mancato deposito per intero del c.c.n.l. risulta in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione (Cass. n. 15495 del 2009).

Come, ancor piu’ precisamente, osservato da Cass. 30 dicembre 2009 n. 27876, l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilita’ del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non e’ limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validita’ ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis cod. proc. civ.; ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessita’ che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito.

In tal senso si sono poi espresse le sezioni unite di questa Corte, e’ sentenza 23 settembre 2010 n. 20075. Il principio e’ strettamente connesso a quello dell’autosufficienza del ricorso, in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex plurimis. Cass. n. 12362 del 2006).

La mancata produzione per intero del c.c.n.l. si riverbera anche sulla doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali, di cui il ricorrente pur riproduce integralmente i 20 capitoli formulati, posto che essi sarebbero diretti a dimostrare che la procedura contrattualmente prevista per il caso di parziale inidoneita’ al lavoro non sarebbe stata nella specie rispettata, mancando tuttavia l’elemento di comparazione (il testo integrale del c.c.n.l.).

La Corte ritiene di dover aggiungere che la prova richiesta circa la irregolarita’ della procedura di cui all’art. 40, contrasta con la tesi prospettata, per cui al lavoratore inidoneo alla mansione, ma idoneo ad altra collocazione lavorativa, spetterebbe l’una tantum alla sola condizione che egli abbia richiesto ed ottenuto la procedura di riallocazione, essendo del tutto indifferente il suo rifiuto alla nuova mansione proposta (ed a fortiori la regolarita’ della procedura).

4. -Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 12,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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