Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9241 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/05/2020), n.9241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11016/2018 proposto da:

PHARMAGIC SRL, in persona dell’Amministratore Unico e Legale

Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO,

29, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA GIANNETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO CRITELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA ROSSI;

– ricorrente incidentale –

contro

PHARMAGIC SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4471/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/7/2017 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società Pharmagic s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Roma 14/5/2017, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti dell’Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto di pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno subito per il mancato pagamento del prezzo di forniture di “materiale sanitario oggetto delle fatture elencate ed allegate”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pharmagic s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la Ausl Toscana (OMISSIS) (già Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto), che spiega altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole essersi dalla corte di merito ritenuti inammissibili i documenti da essa – contumace in 1 grado – prodotti in sede di gravame, senza espressamente motivare in ordine alla ravvisata relativa “mancanza di attitudine” a “dissipare lo stato d’incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata”.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è stata pubblicata il 14/5/2010, e l’atto di appello notificato il 1/7/2011, anteriormente al 30 giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 2012).

Orbene, quanto all’individuazione del testo dell’art. 345 c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile deve farsi riferimento al principio affermato da questa Corte secondo cui, non recando la suindicata L. n. 134 del 2012 (a differenza della precedente L. n. 69 del 2009) una disciplina transitoria e in assenza di esplicite previsione contrarie, trova applicazione il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale (in linea con quanto affermato anche da Corte Cost. n. 155 del 1990), che in base alla regola generale posta all’art. 11 preleggi, ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento (v. Cass., 15/2/2011, n. 3688), non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere, sicchè l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione (v. Cass., 18/12/2014, n. 26654; Cass., 12/5/2000, n. 6099).

A tale stregua, nella specie trova pertanto applicazione l’art. 345 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass., 14/3/2017, n. 6590; Cass., 24/3/2016, n. 10693; Cass., 18/12/2014, n. 26654) nella previgente formulazione (come sostituita dalla L. n. 581 del 1950, art. 36 e poi nuovamente sostituita dalla L. n. 353 del 1990, art. 52 e modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18 (cfr. Cass., 20/8/2018, n. 20793).

Ne consegue che, come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha già avuto modo di affermare, nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012 (che ha eliminato la valutazione di indispensabilità del documento, residuando pertanto solamente l’ipotesi di impossibilità di relativa proposizione o produzione per causa non imputabile alla parte richiedente), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (v. Cass., Sez. Un., 4/5/2017, n. 10790; e, conformemente Cass., 13/10/2017, n. 24164; Cass., 3/10/2018, n. 24129).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove, premettendo che nel caso la causa è stata introdotta in 1 grado con “atto di citazione notificato il 17.5.2008″, ha dichiarato l'”inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della nuova documentazione depositata solo in questo grado di giudizio da Pharmagic s.r.l., senza che la medesima abbia addotto a giustificazione di ciò la sussistenza dei presupposti di cui all’indicato art. 345 c.p.c.”, ritenendo in particolare non trattarsi di documentazione “indispensabile (nel senso sopra specificato di impossibilità di acquisire la conoscenza dei fatti da essa rappresentati con altri mezzi)”, e che la relativa mancata produzione non fosse “dovuta a circostanze a lei non imputabili”, nonchè senza essere stata “al riguardo chiesta dalla stessa alcuna autorizzazione”.

Ancora, nella parte in cui ha affermato essere nel caso ratione temporis applicabile la vigente formulazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto, “come noto”, relativamente “ai giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 – come è nel caso di specie” la “pendenza del primo grado del presente procedimento va individuata alla data del 14 giugno 2008 (data di notifica da parte di Pharmagic s.r.l. dell’atto di citazione introduttivo del primo grado del presente giudizio)”.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione ed errata applicazione” degli artt. 161,299,305 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che è rimasta priva di difensore “a far data dal 16/06/2015”, all’esito della cessazione del “rapporto d’impiego del procuratore costituito per l’ex Ausl n. (OMISSIS) di Grosseto, avvocato Silvia Rossi, per effetto del trasferimento della stessa all’Azienda Ausl n. (OMISSIS) di Siena”, con conseguente “perdita da parte del suddetto legale del proprio ius postulandi” e “interruzione del processo per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 301 e 299 c.p.c.”, laddove “nessuna riassunzione del giudizio è stata operata da controparte”, sicchè “la sentenza depositata in data 5 luglio 2017 in un giudizio che era estinto da oltre un anno risulta affetta da nullità”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato alla Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto”, all'”atto di appello”, al suo atto di costituzione “in grado di appello… (cfr. fascicolo di parte di secondo grado)”, alla “comparsa depositata il 18/11/2011”, alla cessazione “dal rapporto di pubblico impiego con l’Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto a seguito di mobilità dell’Azienda n. (OMISSIS) di Siena” del “procuratore costituito Avv. Silvia Rossi, a far data dal 16/06/2015” nelle “more del giudizio di merito”, ai “documenti 5, 6, 7 e 8”, alla “dichiarazione del Vice Commissario (svolgente i compiti del vecchio Direttore Generale dell’Ausl (OMISSIS) di Grosseto in virtù di delega conferitagli dal Commissario dell’Ausl (OMISSIS) di Grosseto con Delib. n. 1 del 2015, cfr. doc. 8) prot. Az. N. 37491 del 15/07/2015 con allegata l’attestazione di servizio del Duirettoere dell’U.O. Gestione del Personale (cfr. doc. 4)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., la “dichiarazione del Vice Commissario prot. Az. N. 37491 del 15/07/2015 comunicata a mezzo fax all’avv. Annalisa Giannetti, procuratore della Pharmagic srl in data 27 agosto 2015, comprensiva di apposita attestazione di servizio del Direttore dell’UO Gestione del Personale (doc. 4)… (cfr. docc. 5, 6 e 7 e cioè gli atti del Presidente della regione Toscana e della Giunta della regione Toscana richiamati”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr.,Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso sottolineato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione “previa liquidazione”.

Nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante.

Nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso non ha senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve pertanto ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l’ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto che già risultassero all’atto della liquidazione (v. Cass., 18/1/2002, n. 535, e, conformemente, Cass., 27/4/2016, n. 8377).

Orbene, all’esito della fusione dell’originaria convenuta ed appellata Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto con l’Azienda Usl (OMISSIS) di Siena e l’Azienda Usl (OMISSIS) di Arezzo l’odierna ricorrente in via incidentale Ausi Toscana (OMISSIS) (istituita L.R. Toscana 16 marzo 2015, n. 28, ex art. 8) è subentrata, con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle predette aziende L.R. Toscana 28 dicembre 2015, n. 84, ex art. 83.

A tale stregua, l’estinzione (anche) della suindicata Azienda Usl (OMISSIS) di Grosseto – con successione a titolo universale a far data dal 1 gennaio 2016 in tutti i relativi rapporti giuridici dell’Ausl Toscana (OMISSIS) (nella specie costituitasi in giudizio a mezzo dello stesso difensore che rappresentava quella estinta) – va assimilata alla morte o alla perdita di capacità della parte ex art. 299 c.p.c., ed è disciplinata dalla regola dell’ultrattività del mandato ad litem (della cui sussistenza la corte di merito dà atto nell’impugnata sentenza), in base alla quale ove l’evento come nella specie non risulti essere stato dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della medesima rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., 4/5/2015, n. 8883).

Non può d’altro canto sottacersi come già con riferimento alla diversa ipotesi delle gestioni liquidatorie delle soppresse Usl (in ordine alla quale v. Cass., 6/5/2015, n. 8990), in cui la successione per eventuale fusione tra enti pubblici non si realizza automaticamente con la soppressione degli enti assorbiti essendo dalla legge prevista una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione, sicchè la legittimazione processuale relativa ai rapporti facenti capo all’ente assorbito appartiene all’organo di rappresentanza della gestione stralcio, almeno finchè questa non sia formalmente chiusa con apposito provvedimento degli organismi di liquidazione (v. con riferimento alla successione delle Aziende sanitarie locali alle Unità sanitarie locali già Cass., 12/12/1996, n. 11111), si è da questa Corte – anche a Sezioni Unite – posto in rilievo (superandosi il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 6/6/2000, n. 5418) che allorquando per l’adempimento delle loro funzioni le gestioni liquidatorie delle Usl si avvalgono di strutture operative delle A.S.L. deve ritenersi che anche per esse gli avvocati interni di quest’ultime possano esercitare lo ius postulandi, nel quadro di un fenomeno – non sconosciuto al diritto amministrativo – di utilizzazione da parte di un ente dell’ufficio di un altro ente, anche in ragione della circostanza che per effetto di tale fenomeno gli affari del primo ente possono ravvisarsi quali affari del secondo ai fini del rispetto del disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, u.c., lett. b), secondo cui gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, ed iscritti all’albo speciale, possono svolgere le loro funzioni solo per le cause ed affari dell’ente di appartenenza (v. Cass., 16/1/2009, n. 975; Cass., 16/5/2008, n. 12402; Cass., 23/9/200, n. 12622; Cass., 23/9/2000, n. 12615; Cass., 12/8/2000, n. 10778. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 10/3/2014, n. 5488).

E’ per altro verso appena il caso di sottolineare come si sia da questa Corte sottolineato che (diversamente da quanto dall’odierna ricorrente in via incidentale invero adombrato) l’art. 300 c.p.c., subordina l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall’evento previsto come causa d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa sia la possibilità di rilievo d’ufficio dell’evento che la rilevanza della dichiarazione dell’evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito (v. Cass., 4/8/2009, n. 17913, che ha confermato la sentenza impugnata la quale, in difetto di dichiarazione del procuratore della parte interessata dall’evento interruttivo, aveva escluso l’interruzione del processo instaurato nei confronti di una Unità sanitaria locale ritenendo irrilevante la soppressione ex lege delle Usl e la successione delle Regioni nei relativi rapporti obbligatori ex D.Lgs. n. 502 del 1992 e della L. n. 724 del 1994 e L. n. 549 del 1995; Cass., 7/2/2000, n. 1329).

Orbene, come detto l’evento interruttivo non risulta (e l’odierna ricorrente in via incidentale d’altro canto non ne dà invero conto in ossequio al requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) essere stato nella specie dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c..

Stante quanto sopra rilevato ed esposto, rigettato il ricorso incidentale, dell’impugnata sentenza s’impone dunque la cassazione in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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