Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9241 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20569-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIUSEPPINA GIANNICO, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., C.M.;

– intimati –

e contro

BO.UM., P.L., BA.AL., T.

P., BO.DI., D.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

CONCETTI DOMENICO, che li rappresenta e difende, giuste deleghe in

calce alle copie notificate dei ricorsi.

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 80/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/07/2005 r.g.n. 10/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi al giudice del lavoro di Udine gli odierni intimati, titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’INPS in virtù di contributi versati tanto nella gestione lavoro autonomo che in quella lavoro dipendente, lamentavano l’erronea quantificazione della prestazione poichè l’Istituto, invece di liquidare autonomamente la quota di pensione facente carico a ciascuna gestione secondo le modalità sue proprie, aveva effettuato una liquidazione unica globale, prendendo a riferimento la sommatoria dei contributi, in violazione della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16 per il quale, invece, l’importo della prestazione in godimento avrebbe dovuto essere determinato dalla somma della quota di pensione da lavoro dipendente e di quella da lavoro autonomo, calcolata secondo i criteri previsti dall’art. 5 della stessa Legge. Avendo tale modalità di calcolo dato luogo ad una decurtazione dell’importo spettante, i pensionati chiedevano la riliquidazione della prestazione e la condanna dell’INPS alle differenze maturate.

Costituitosi l’INPS, che eccepiva anche l’intervenuta decadenza dall’azione ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 ed accolta dal primo giudice la modalità di calcolo invocata dagli assicurati, nel senso che la pensione per lavoro autonomo doveva essere calcolata autonomamente sulla base dei criteri vigenti prima della L. n. 233 del 1990, come consentito dall’art. 5 della stessa Legge, l’Istituto proponeva appello insistendo per la decadenza e lamentando, nel merito, l’erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 5 e 16 della ripetuta Legge e della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, commi 8 e 9.

La Corte di appello di Trieste con la sentenza qui indicata in epigrafe respingeva l’impugnazione, rilevando che la decadenza non poteva operare trattandosi, non di domanda di liquidazione della prestazione, ma di diversa determinazione di una pensione liquidata in modo inesatto, e che, per il tenore letterale della L. n. 233 del 1990, art. 16, il cumulo di più pensioni derivanti da contribuzione in diverse gestioni previdenziali doveva essere effettuato per quote, si che, nella specie, essendo il diritto a pensione maturato nel periodo luglio 1990 – dicembre 1995, ai sensi dell’art. 5, comma 11, per la pensione da lavoro autonomo avrebbe dovuto farsi applicazione della disciplina più favorevole agli interessati, secondo il regime transitorio ivi previsto.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS, con due motivi. Degli intimati, i soli B.G. e C. M. non si sono costituiti, mentre gli altri hanno depositato procura al difensore, che ha partecipato alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente deduce violazione della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, e art. 5, comma 11, in relazione alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, commi 8, 9 e 10, ed al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, nonchè carenza di motivazione. Sostiene che, nell’ipotesi di cumulo di contributi versati in gestioni speciali e nell’assicurazione generale obbligatoria, il raffronto per individuare il trattamento più favorevole (ai sensi dell’art. 5, comma 11) dovrebbe essere effettuato tra a) il trattamento complessivo di pensione spettante in virtù della nuova disciplina, suddiviso in quote ma pur sempre unico (L. n. 233, art. 16), e b) il trattamento complessivo spettante in applicazione della precedente normativa (in base alla quale, nell’ipotesi di calcolo in forma contributiva delle pensioni a contribuzione mista, era prevista, non la liquidazione in quote secondo le diverse gestioni contributive, ma l’individuazione di un importo base, applicando all’ammontare complessivo dei contributi versati o accreditati le percentuali di legge, moltiplicando altresì il quoziente per il coefficiente di adeguamento indicato dalla L. n. 903 del 1963, art. 15, ed incrementando il risultato di una cifra fissa mensile a norma del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 3).

2. Con il secondo motivo si deduce che la decadenza doveva trovare applicazione anche nel caso di specie essendo irrilevante che la domanda si riferisse ad una prestazione già oggetto di liquidazione.

3. Tale secondo motivo, da esaminare prioritariamente poichè involge la proponibilità dell’azione in giudizio per decadenza sostanziale, è infondato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, che hanno precisato, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, che la decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., sez. un., n. 12720 del 2009).

4. Anche il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già precisato in analoghe controversie, con riferimento alla pensione spettante sulla base di contribuzione versata in gestioni speciali e nell’a.g.o., l’interpretazione letterale e logico-sistematica del combinato disposto degli art. 5, comma 11, e della L. n. 233 del 1990, art. 16, comma 1 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi – induce a ritenere che il legislatore abbia inteso tenere distinti i due regimi, prevedendo che ognuno dei periodi assicurativi, proprio per la diversità del sistema di calcolo, dia luogo ad una distinta quota di pensione, da determinare secondo specifici criteri (cfr. Cass. n. 6324 del 2001; n. 29476 del 2008). Questa conclusione è aderente anzitutto ai dati normativi testuali, in quanto l’art. 16 cit. non contiene esso stesso alcuna disposizione transitoria e, a proposito della quota di pensione relativa alla contribuzione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fa riferimento alla “quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle relative gestioni”. Sono proprio tali ultimi articoli, relativi il primo al metodo di calcolo della pensione degli artigiani e dei commercianti e il secondo al calcolo della pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a contenere, nei rispettivi commi 11 e 8, le disposizioni che fanno “salvo se più favorevole l’importo risultante dall’applicazione dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”. E, poichè tali disposizioni transitorie si collocano nell’ambito di disposizioni relative esclusivamente alla valorizzazione dei contributi versati alle gestioni speciali, risulta arbitrario attribuire alle stesse, per loro natura di carattere eccezionale, una valenza eccedente la disciplina nel cui ambito esse sono collocate e comportante una deroga anche al meccanismo di computo “pro rata” di cui all’art. 16 cit., che persegue, mediante la ricezione di un metodo di calcolo sperimentato anche a livello comunitario e di convenzioni internazionali, finalità perequative ed equitative che non risultano minimamente correlate alle specifiche normative applicabili a ciascuna quota di pensione. Ne consegue che, per i lavoratori la cui pensione sia da liquidare, con decorrenza compresa tra il giorno 1 luglio 1990 e il 21 dicembre 1995, in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni con i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il raffronto tra il vecchio e il nuovo regime, necessario al fine di stabilire quale sia il sistema di calcolo più favorevole transitoriamente salvaguardato, deve essere effettuato esclusivamente in riferimento alla quota di pensione afferente alla gestione speciale dei lavoratori autonomi (per la quale, per effetto della riforma, si è passati dal sistema contributivo al sistema reddituale) e non con riguardo all’intero trattamento (comprensivo della quota di pensione derivante dai contributi versati nell’a.g.o.). D’altra parte, deve escludersi che tale sistema di calcolo sia rimasto derogato, o abrogato, dalla disciplina sulla totalizzazione dei periodi contributivi, di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388 (sostituita, successivamente, dalla disciplina di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42), che ha fatto salve, espressamente, le disposizioni speciali in materia di cumulo dei periodi assicurativi (v. art. 7, comma 4, D.Lgs. cit.; cfr. Cass. n. 10234 del 2009).

5. In conclusione, il ricorso è respinto.

6. L’Istituto ricorrente va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite, con liquidazione come in dispositivo,” nulla deve disporsi per le spese, invece, nei confronti dell’intimato non costituito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite, liquidate complessivamente in Euro 10,00 per esborsi e in Euro mille per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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