Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9240 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 06/04/2021), n.9240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16481/2015 proposto da:

A.E., D.F.A., P.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 3, presso lo studio

dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARSALA n. 8,

presso AVVOCATURA ACI, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO GUARINO, AURELIANA PERA, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4770/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2014 R.G.N. 5444/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 25 giugno 2014 n. 4770 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da A.E., P.G. ed D.F.A. – già segretari comunali di fascia B, transitati volontariamente dal 16 settembre 1998 alle dipendenze di ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA (in prosieguo: ACI) ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, ed ivi inquadrati in posizione C5 – per l’accertamento del diritto all’inquadramento nei ruoli dirigenziali dall’1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 49.

2. La Corte territoriale accoglieva l’eccezione di giudicato opposta dall’ACI. Esponeva che con ricorso dell’anno 2002 i medesimi lavoratori avevano agito nei confronti dell’ACI per il riconoscimento della qualifica dirigenziale sulla base del CCNL segretari comunali e provinciali; la domanda era stata respinta per la inapplicabilità ai ricorrenti del contratto collettivo ratione temporis, in quanto già fuoriusciti dal ruolo.

3. Il giudicato prevaleva sulla norma retroattiva sopravvenuta di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, come unica fonte regolatrice della fattispecie, prevalente sulla disposizione generale ed astratta.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza A.E., P.G. ed D.F.A., articolato in due motivi, cui ha resistito l’ACI con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè degli artt. 11 e 12 preleggi, censurando la sentenza per avere accolto l’opposta eccezione di giudicato nonostante la diversità della causa petendi dei giudizi intercorsi tra le parti, il primo fondato sul CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 1998/2001, il secondo sulla norma sopravvenuta di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, erroneamente qualificata dalla Corte territoriale come norma retroattiva.

2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno chiesto a questa Corte – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – di decidere la causa nel merito, accertando il proprio diritto all’inquadramento nel ruolo dei dirigenti dell’ACI ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 49. Nell’assunto dei ricorrenti la norma avrebbe esteso ai segretari comunali e provinciali transitati ad altre amministrazioni anteriormente al 16 maggio 2001 – data di sottoscrizione del CCNL 1998/2001 e del CCNL economico 2000/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali – le disposizioni introdotte in quella sede dalle parti collettive, che in caso di mobilità avevano equiparato i segretari comunali di fascia A e di fascia B (per il livello stipendiale meno elevato, dal 31.12.2001) al personale dirigenziale.

3. Il ricorso è infondato.

4. Sulla questione di causa si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di passaggio dei segretari comunali e provinciali ad altra amministrazione pubblica, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito del processo di mobilità, non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge, che si riferisce ai soli processi di mobilità eventuali e futuri e non a quelli espletati in applicazione del c.c.n.l. di settore del 16 maggio 2001, dovendosi ritenere una diversa interpretazione lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza” (Cass. S.U. sentenze nn. 784, 785 e 786 del 2016).

5. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso nelle decisioni sopra richiamate, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass. sez. lav. 26 novembre 2020 n. 27070; 6 agosto 2019 n. 20999; Cass. n. 15374/2019, Cass. n. 3652/2019, Cass. n. 20873/2018, Cass. n. 19516/2018; Cass. n. 22998/2017) e già in precedenza enunciato da questa Sezione (ex aliis: sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014).

6. Alle motivazioni ivi espresse si fa rinvio, anche sul punto della non ipotizzabilità di una illegittima discriminazione a fronte di una disciplina differenziata applicata alla stessa categoria di soggetti in momenti temporali diversi.

7. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, con correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi sin qui esposti.

8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 6.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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