Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 924 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22922/2011 proposto da:

D.F.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ORLANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., D.C.S., D.C.E.;

– intimati –

nonchè da:

S.A. ((OMISSIS)), D.C.S. ((OMISSIS)),

D.C.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NOSCHESE, che li rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.F.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1355/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S.A. e D.C.S. ed D.C.E. intimarono ad D.F.A. sfratto per morosità per avere questi versato – dal mese di novembre 2008 al mese di marzo 2009 – il minor importo di Euro 180,00, in luogo del canone di Euro 400,00 mensili, risultante dal contratto stipulato il (OMISSIS) e registrato il 20 novembre 2008.

Il conduttore intimato si oppose alla convalida dello sfratto assumendo che il rapporto era regolato dal contratto di locazione (intercorso con l’originario locatore D.C.R.P., dante causa degli attori) stipulato sempre il (OMISSIS), ma registrato il 21 aprile 2005, che prevedeva, per l’appunto, un canone mensile di Euro 180,00; eccepì, quindi, la nullità del secondo contratto, successivamente registrato, nonchè spiegò domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni della L. n. 431 del 1998, ex art. 13.

L’adito Tribunale di Nola accolse la domanda attorea e rigettò quella riconvenzionale del conduttore, dichiarando risolto il contratto di locazione registrato il 20 novembre 2008, con condanna del D.F. al rilascio dei locali ed al pagamento della somma di Euro 1.100,00, a titolo di canoni maturati da novembre 2008 a marzo 2009, e della somma di Euro 400,00, a titolo di canoni da versare dal mese di aprile 2009 sino all’effettivo rilascio.

2. – Avverso tale decisione interponeva impugnazione D.F.A., che la Corte di Appello di Napoli, nel “ricostituitosi contraddittorio” con S.A. e D.C.S. ed D.C.E., rigettava con sentenza resa pubblica il 9 maggio 2011.

La Corte territoriale ribadiva che, sebbene fossero state redatte contestualmente due scritture, il contratto di locazione effettivamente voluto dalle parti era quello registrato per secondo e recante il canone di Euro 400,00 mensili, la cui tardiva registrazione lo aveva reso efficace fin dall’inizio, non determinandone la nullità la violazione di natura tributaria.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.F.A., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso S.A. e D.C.S. ed D.C.E., che hanno spiegato anche ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

La causa è pervenuta all’udienza del 20 ottobre 2016 a seguito di rinvio, disposto con ordinanza n. 7929 del 2015, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di nullità prospettata con il primo motivo del ricorso principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di parte controricorrente relativa alla notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente alla stregua del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107. Tale notificazione, infatti, è da ritenersi nulla, e non già inesistente, sicchè il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello scopo e con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato, come è avvenuto nella specie (tra le altre, Cass., 29 ottobre 2014, n. 22995).

2. – Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346 e art. 1418 c.c..

La Corte territoriale avrebbe errato a non fare riferimento all’unico contratto di locazione efficace inter partes, ossia quello stipulato, e registrato presso l’Agenzia delle entrate, il 21 aprile 2005, recante un canone mensile di Euro 180,00, là dove il contratto registrato il 20 novembre 2008 – oltre ad essere riferibile ad un soggetto defunto anni addietro (e, quindi, portato a registrazione da soggetti diversi dallo stipulante) ed essendone stato disconosciuto il contenuto – era comunque affetto da nullità ai sensi delle disposizioni indicate in rubrica.

3. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa pronuncia e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”.

La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame con il quale esso D.F. censurava il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione degli importi corrisposti in eccesso rispetto a quanto statuito nel contratto registrato.

4. – Con l’unico mezzo del ricorso incidentale condizionato è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la “nullità del procedimento di appello e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La Corte territoriale, nonostante l’eccezione di nullità del rinnovo della notificazione dell’atto di appello, non avrebbe pronunciato l’improcedibilità dell’impugnazione, derivante dal fatto che la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza era avvenuta il 9 febbraio 2011, oltre il termine del 5 gennaio 2011 fissato in detto decreto e in violazione del termine di difesa di almeno 25 giorni di cui dell’art. 435 c.p.c., comma 3, essendo stata fissata l’udienza di discussione in data 17 febbraio 2011.

5. – E’ logicamente prioritario l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale.

5.1. – La doglianza non può trovare accoglimento.

Premesso che, nel rito lavoro (applicabile alle controversie in materia locatizia), la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, l’inosservanza del termine dilatorio a comparire, dal canto suo, non è configurabile come vizio di forma o di contenuto dell’atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, sicchè tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (tra le altre, Cass., 28 agosto 2013, n. 19818; Cass., 16 ottobre 2013, n. 23426).

La Corte territoriale, nel disporre il rinnovo della notificazione dell’atto di appello, avvenuta, nei confronti della parte appellata, prima della udienza di discussione fissata nell’apposito decreto, seppure in momento tale da non consentire alla parte appellata di fruire dell’intero termine dilatorio (e, dunque, in ipotesi di notificazione affetta da nullità), si è correttamente attenuta ai principi sopra rammentati, là dove la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti incidentali (a partire da Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604) non si attaglia alla fattispecie in esame, giacchè l’improcedibilità dell’appello da essa postulata riguarda la ben diversa ipotesi di omessa o inesistente notificazione dell’appello prima dell’udienza di discussione.

6. – Il primo motivo del ricorso principale è ammissibile (in quanto sono sufficientemente individuati, in rapporto strettamente funzionale alla specifica denuncia veicolata in questa sede – la quale, peraltro, esibisce un autoevidente interesse all’impugnazione -, gli atti, segnatamente negoziali, su cui il ricorso si basa) e fondato.

La Corte territoriale, a fronte di due contratti di locazione stipulati in pari data ((OMISSIS)) e divergenti nella determinazione del corrispettivo della locazione (l’uno per un canone di Euro 180,00 mensili; l’altro per un canone di Euro 400,00 mensili), ma registrati presso l’Agenzia delle entrate in epoca successiva (quello per il canone minore tempestivamente il 21 aprile 2005; l’altro soltanto nel novembre 2008), ha affermato la prevalenza del “contratto” registrato successivamente, in quanto ad esso “concordemente le parti hanno inteso riferirsi giuridicamente”.

Posto, quindi, che la ratio decidendi esibita dalla sentenza impugnata evidenzia chiaramente (sebbene non se ne faccia esplicita menzione) l’esistenza di una convenzione simulatoria, avendo il giudice del merito attribuito valore di effettivo vincolo giuridico inter partes al “contratto” dissimulato, ossia a quello non registrato che esprimeva l’effettiva e reale volontà negoziale, deve, pertanto, trovare applicazione nella fattispecie il principio (rispetto al quale si pone in contrasto la decisione della Corte territoriale) enunciato (in controversia analoga alla presente) da Cass., sez. un., 17 settembre 2015, n. 18213, secondo cui: “in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica”.

7. – Lo scrutinio del secondo motivo del ricorso principale (che riguarda il profilo della restituzione degli importi corrisposti in eccesso dal conduttore) rimane caso assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.

8. – Va, dunque, rigettato il ricorso incidentale condizionato ed accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso.

La sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che, nell’esame dell’appello, si atterrà al principio enunciato sub p. 6, che precede.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso incidentale condizionato;

accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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