Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9239 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro 6, presso lo studio dell’Avv. Lepore Gaetano che la

rappresenta e difende con l’Avv. Domenico Fragapane del foro di

Torino come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUNTO SERVICE COOP: SOCIALE a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell’Avv. Ciabattini Lidia,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti

Poy Bruno del foro di Vercelli e Paolo Tosi del foro di Roma come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 245/06 della Corte di Appello di

Torino de 14.02.2006/23.02.2006 nella causa iscritta al n. 2200 R.G.

dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23.02.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gactano Lepore per la ricorrente e l’Avv. Lidia

Ciabattini per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PIVETTI Marco

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, B.M.A. esponeva:

di avere lavorato alle dipendenze della Cooperativa PUNTO SERVICE dal 16.09.1993 in qualità di (OMISSIS);

-di avere svolto la sua attività in regime di subordinazione sotto le direttive e il controllo dei responsabili della società;

– di non avere percepito una retribuzione adeguata e insufficiente ex art. 36 Cost. in relazione all’attività svolta. Chiedeva quindi l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel (OMISSIS) livello – o, in subordine, nel (OMISSIS) livello- del CCNL e la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive.

All’esito il Tribunale di Vercelli con sentenza n. 172 del 2004 riconosceva l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con inquadramenti della ricorrente nel (OMISSIS) livello CCNL, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e TFR. Tale decisione, a seguito di appello della Coop. Punto Service, è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 245 del 2006, che, rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di valida “procura ad litem”, ha escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro intercorrente tra le parti in termini di subordinazione, essendo emerso che la B. aveva partecipato alle assemblee della cooperativa, dopo che aveva presentato domanda di ammissione alla cooperativa ed aveva versato le relative quote di capitale.

Quanto ai riflessi economici la Corte di Appello ha rilevato, sulla base delle deposizioni testimoniali, che la società appellante aveva applicato fino al 1997 il proprio Regolamento Interno e successivamente il CCNL “Cooperative Sociali” del 7.05.1997. Ha aggiunto che in relazione ad entrambi i periodi la B. non aveva dedotto l’esistenza di alcun credito. Contro la sentenza di appello la B. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo che l’impugnata sentenza ha erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della procura di appello conferita al difensore in proprio dal legale rappresentante della società e non nella qualità.

Il motivo non è fondato.

Al riguardo occorre osservare che secondo l’art. 1362 cod. civ. l’atto negoziale va interpretato secondo l’intenzione dell’autore senza limitarsi al mero senso letterale, sicchè non può logicamente ritenersi che la procura sia stata conferita per se e non per la cooperativa, come del resto risultava dall’intestazione dell’atto, contenente a margine anche l’autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore.

2. Con il secondo motivo la B. denuncia erroneità della sentenza impugnata, per avere, in violazione dell’art. 2094 cod. civ. e con vizio di motivazione, escluso l’esistenza di rapporto intercorso tra le parti in termini di subordinazione, in relazione alla domanda di ammissione quale socia lavoratrice e alla partecipazione alle assemblee societarie. Aggiunge che il giudice di appello nel giungere a tale decisione non ha tenuto nella debita considerazione le risultanze dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società e le deposizioni dei testi D.M. C., B.I. e S.L., alla stregua delle quali era da escludere la configurabilità dello status di socia lavoratrice in capo ad essa ricorrente ed ogni profilo di rischio nello svolgimento dell’attività lavorativa. Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese. Invero il giudice di appello ha riscontrato elementi significativi della volontà delle parti di dar vita ad rapporto sociale, ed in particolare per avere la ricorrente presentato domanda di ammissione alla cooperativa sottoscrivendo una quota del capitale sociale e dichiarando di avere preso conoscenza dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, nonchè per avere la stessa partecipato alle assemblee di soci regolarmente convocate. A fronte di tale valutazione, sorretta da adeguata e coerentemente motivazione, la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento delle circostanze in fatto e del materiale probatorio, non ammissibile in sede di legittimità.

D’altro canto va precisato sul punto della qualificazione della natura del rapporto intercorrente tra soci lavoratori e le cooperative la giurisprudenza di questa Corte, anche nel regime anteriore a quello dettato dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 è nel senso che spetta al giudice di merito di verificare se accanto al rapporto associativo esista un distinto contratto di lavoro autonomo o subordinato, verifica compiuta, come già detto, nel caso di specie con l’accertamento negativo dell’esistenza un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 10240 del 2009; Cass. n. 4415 del 2009;

Cass. n. 9264 del 2007; Cass. n. 17250 del 2004; Cass .n. 16821 del 2004).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la legittimità della sentenza impugnata per non avere fatto applicazione del CCNL relativo al personale dipendente del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo (ANASTE).

La censura non coglie nel segno, giacchè trattasi di una diversa interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di merito, che ha ritenuto, dandone ragionevole spiegazione, non applicabile nei confronti della società l’invocato contratto collettivo, non sottoscritto dalle organizzazioni sindacali cui aderiva la stessa cooperativa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia da parte del giudice di appello sui seguenti punti: a) violazione del divieto di nuove prove in appello in relazione alla produzione di conteggi; b) nullità della consulenza tecnica di ufficio ed acquiescenza della cooperativa; c) soccombenza parziale delle parti.

Tali rilievi non sono fondati.

Per quanto riguarda quello sub a) va osservato che la contestazione dei conteggi è consequenziale al contratto collettivo di riferimento sul quale quei conteggi si erano basati. Per quanto concerne il rilievo sub b) va evidenziato che la censura della nullità della consulenza è stata sollevata dalla società e non dalla ricorrente, sicchè l’omesso esame della questione non rileva, stante la pronuncia di assorbimento del giudice di appello per avvenuto accoglimento dell’appello della Punto Service, nei confronti della B..

Analoghe considerazioni possono svolgersi in ordine alla censura sub c), con la puntualizzazione che soltanto la medesima cooperativa ha chiesto con l’atto di appello (come riportato a pag. 3 e a pag. 9 della sentenza) la riforma della decisione di primo grado con la compensazione totale delle spese, stante la parziale soccombenza della B..

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto delle non conformi decisioni dei giudici di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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