Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9238 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9238 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 9750-2012 proposto da:
TONIOLO

PIERO

TNLPRI43H06H501V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 55, presso lo studio
dell’avvocato CARFAGNA GIACOMO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FANTONI MASSIMO, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 210/9/2011 della Commissione

Data pubblicazione: 24/04/2014

Tributaria Regionale di ROMA del 26.5.2011, depositata
il 12/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/04/2014 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;

si riporta agli scritti.

udito per il ricorrente l’Avvocato Giacomo Carfagna che

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

oggetto: Irap promotore finanziario
R.G. 9750/2012
RICORRENTE: Piero Toniolo

Il sig. Piero Toniolo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio 210 /09/11 del 22 ottobre 2011, che rigettava l’appello affermando la
non spettanza al contribuente del rimborso IRAP per gli anni 1998-2003.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso, secondo il relatore, deve essere accolto.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 12110 del 26 maggio 2009) hanno infatti affermato
che in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, commaa 1, primo periodo, e 3,
comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l’esercizio delle attività di agente di
commercio, di cui all’art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all’art. 31,
comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività
non autonomamente organizzata. Ed invece il giudice di merito ha ritenuto che il contribuente fosse
automaticamente e necessariamente soggetto a imposta.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 3 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

RESISTENTE: Agenzia delle entrate

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