Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9238 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 20/05/2020), n.9238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16655/2018 proposto da:

VIS CAMPANIA SRL, in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE,

5637, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FERABECOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO D’ANDRIA;

– ricorrente –

contro

Z.P.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata in data 19.11.2016 il Giudice di Pace di Sant’Anastasia condannava Algida Vis Campania s.r.l. a risarcire il danno cagionato a Z.P., che liquidava in Euro 3.185,14 oltre interessi.

La sentenza di primo grado veniva notificata in data 2.12.2016 presso la Cancelleria del Giudice di Pace, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, in quanto il procuratore della società iscritto ad albo “extra districtum”, aveva indicato nella comparsa di risposta un indirizzo di posta elettronica ordinaria (milva.baglivo.tin.it), peraltro dichiarando che tale indirizzo veniva “specificato ai soli fini della comunicazioni di Cancelleria”, senza ottemperare al disposto dell’art. 125 c.p.c., comma 1, secondo periodo, nel testo, introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. a), vigente “ratione temporis” (essendo il giudizio pendente al 2012) per cui, nell’atto difensivo, “il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ed il proprio numero di fax”.

Vis Campania s.r.l. proponeva impugnazione notificando l’atto di citazione in appello, per via telematica, in data 17.5.2017, oltre il termine breve di decadenza di giorni trenta previsto dall’art. 325 c.p.c., ed il Tribunale Ordinario di Nola, in grado di appello, dichiarava inammissibile la impugnazione con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata in data 27.3.2018 – e comunicata il 28.3.2018 – a scioglimento della riserva assunta alla udienza 13.3.2018.

Propone ricorso per cassazione VIS Campania s.r.l., avverso tanto la ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’atto di appello, censurata con due motivi, quanto contro la sentenza di prime cure, con atto notificato il 25.5.2018, in via telematica, all’indirizzo PEC (legalerizzo.pec.it) del difensore della Z., estratto dall’Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti-INI PEC.

La intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., può essere pronunciata dal Giudice di appello in relazione alla verifica prognostica della infondatezza nel merito dei motivi di gravame, nel caso in cui il Giudice di merito ritenga che “la impugnazione…..non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” (art. 348 bis c.p.c., comma 1).

La predetta pronuncia di inammissibilità nella forma dell’ordinanza, rimane pertanto circoscritta esclusivamente all’indicato presupposto legale, in relazione al quale soltanto trova applicazione la disciplina normativa speciale del ricorso per cassazione “per saltum” avverso la sentenza di primo grado, di cui dell’art. 348 ter c.p.c., commi 3 e 4, come emerge in modo inequivoco dall’incipit dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1. “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”.

Consegue che se pure resa nella forma dell’ordinanza, alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, per decadenza dal termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., va riconosciuta natura di sentenza, come tale impugnabile con ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., trattandosi di pronuncia su questione in rito da decidere con sentenza, vertendo su condizione di ammissibilità dell’atto di appello e non sulla manifesta infondatezza del gravame (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 3980 del 12/02/2019).

Deve dunque ribadirsi il principio di diritto secondo cui la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016).

Tanto premesso, risulta che Vis Campania s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione – senza ulteriori specificazioni – nei confronti, tanto della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., quanto nei confronti della sentenza di prime cure ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3.

Orbene se la impugnazione della ordinanza del Giudice di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per “error in procedendo”, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018), nella specie la natura sostanziale di sentenza da riconoscere al predetto provvedimento reso in forma di ordinanza, preclude la verifica dei predetti limiti di accesso al sindacato di legittimità, atteso che la ricorrente veicola la impugnazione censurando la pronuncia di inammissibilità specificamente in punto di violazione ed errata applicazione delle norme di diritto concernenti la disciplina delle notifiche telematiche degli atti giudiziari (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82; D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), introducendo quindi motivi attinenti a vizi di legittimità pertinenti non alla forma ed ai presupposti legali ma al contenuto del provvedimento in quanto relativo all’accertamento della inammissibilità dell’appello per decorso del termine di decadenza ed alla definizione in rito del giudizio di appello.

La impugnazione della “ordinanza-sentenza” è dunque ammissibile in quanto, assolvendo ai requisiti prescritti per la proposizione del ricorso ordinario per cassazione ex artt. 360 e 366 c.p.c., risulta tempestivamente proposta nel termine di gg. 60 dalla data 27.3.2018 di deposito del provvedimento dichiarativo di inammissibilità e ritualmente notificata in via telematica, in data 25.5.2018, all’intimata Z.P. presso l’indirizzo PEC del difensore avv. Federico Rizzo, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti.

Tanto premesso i motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, sono fondati.

Il Tribunale di Nola in grado d’appello ha errato nel ritenere rituale la notifica della sentenza di prime cure eseguita in data 2.12.2016 dal difensore della Z. presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Sant’Anastasia – e quindi tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c., l’atto di appello notificato in forma telematica dal difensore di Vis Campania s.r.l. in data 17.5.2017 – per non avere quest’ultimo eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’Ufficio giudiziario procedente, nè indicato, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., nell’atto di costituzione in primo grado, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine.

Occorre premettere che, come correttamente trascritto nel ricorso, la comparsa di costituzione in giudizio in primo grado riportava la seguente dicitura “Vis Campania s.r.l rapp.ta dall’avv. Milva Baglivo del Foro di S. Maria C.V., elett. te dom.ta presso il suo studio sito in (OMISSIS)…. che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni….all’indirizzo pec: milva.baglivo.tin.it”

Ammette la stessa ricorrente che la indicazione dell’indirizzo PEC era corretta quanto all'”username” ((OMISSIS)) ma errata quanto alla estensione “tin.it” anzichè “pec”, mentre del tutto differente era l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (milbag.in.it).

Tanto premesso il Tribunale ha richiamato il precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012 che ha enunciato il seguente principio di diritto, così massimato dal CED di questa Corte: “il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale…. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”.

Orbene, indipendentemente dalla “ratio” portante della decisione delle Sezioni Unite del 2012 intesa a delimitare l’ambito di applicazione della notifica in Cancelleria, e che non ha modificato il principio generale per cui grava comunque – sulla parte notificante l’onere di previa individuazione del domicilio del destinatario della notifica, tanto più se l’errore, come nel caso di specie, sia agevolmente individuabile attraverso la interrogazione di organi affidatari di funzioni di natura pubblica, quali i Consigli dell’Ordine professionale, deputati a ricevere e registrare gli indirizzi PEC comunicati dai propri iscritti, osserva il, Collegio che occorre evidenziare come, alla data della decisione del Giudice di appello, fosse già entrato in vigore il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che, all’art. 45 bis, comma 1, ha modificato la disposizione dell’art. 125 c.p.c., comma 1, sostituendo il secondo periodo (“Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ed il proprio numero di fax”) con le parole “il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax”, ed al tempo stesso – con l’art. 52, comma 1, lett. b) – ha introdotto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 sexies (rubricato: “Domicilio digitale”) che dispone “1. Salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della giustizia”.

Ne segue che se al tempo della costituzione nel giudizio di primo grado (2012), vigente l’art. 125 c.p.c., nel precedente testo, il difensore della società aveva comunque assolto alla prescrizione di indicare l’indirizzo PEC nella comparsa di risposta – seppure in modo errato, quanto alla “estensione”-, al tempo della notifica della sentenza di prime cure era, invece, pienamente vigente l’art. 16 sexies del D.L. del 2012 come modificato dalla Legge del 2014, sicchè il notificante – individuato agevolmente l’errore commesso dal difensore della società – era tenuto a ricercare presso i registri pubblici quale fosse il corretto indirizzo PEC, disponendo di tutti gli altri dati identificativi del legale avversario, rimanendo escluso, peraltro, che l’errore commesso dal difensore della società – proprio perchè facilmente accertabile ed emendabile da parte del notificante – potesse integrare quella “impossibilità tecnica” di individuazione dell’indirizzo elettronico cui la legge condiziona in via eccezionale la notifica alla parte mediante deposito dell’atto in Cancelleria (analogamente, con riferimento all’onere di comunicazione della sentenza, nei casi in cui tale adempimento è disposto ex lege a carico della Cancelleria, l’atto di partecipazione è valido ed efficace, ai fini del decorso del termine di decadenza di impugnazione, soltanto se eseguito all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l’eventuale indicazione nell’atto del difensore di un diverso indirizzo PEC: Corte cass. Sez. L -, Sentenza n. 83 del 04/01/2019).

Pertanto deve ribadirsi il principio per cui in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore soltanto se eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. n. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).

In conseguenza occorre statuire che, la errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall’onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 1, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17048 del 11/07/2017; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017; Vedi: Corte Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, in motivazione).

Fondata è anche la censura ricolta dalla società ricorrente alla ordinanza-sentenza impugnata nella parte in cui sembra attribuire rilievo alla circostanza che l’indirizzo di posta elettronica fosse stato indicato nella comparsa di risposta “ai soli fini” delle comunicazioni di Cancelleria.

Dalla trascrizione dell’atto di difesa in primo grado si evince, infatti, che dalla generica espressione che correla l’indirizzo di posta elettronica alle “eventuali comunicazioni”, non emerge alcuna inequivoca ed evidente volontà del difensore diretta a distinguere tra elezione di domicilio, ai fini delle notifiche, ed indirizzo PEC da utilizzare “soltanto” od “esclusivamente” per le comunicazioni di Cancelleria (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 23412 del 17/11/2016), non trovando, pertanto, giustificazione, neppure in relazione a tale profilo, la notifica della sentenza di prime cure presso la Cancelleria anzichè in via telematica all’indirizzo di posta elettronica del difensore della società.

La notifica della sentenza di primo grado, eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso la Cancelleria del Giudice di Pace, doveva, in conseguenza, essere dichiarata nulla ed improduttiva del decorso del termine breve di impugnazione: trovando, quindi, applicazione il termine di impugnazione cd. lungo ex art. 327 c.p.c. (semestrale), la notifica in data 17.5.2017 dell’atto di appello deve ritenersi tempestiva.

La ordinanza-sentenza di inammissibilità va, dunque, cassata e la causa rimessa al Giudice di appello per l’esame dei motivi di gravame (ritualmente riprodotti alle pag. 9 ss. del ricorso per cassazione), nonchè per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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