Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9237 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., E.S., F.F.,

S.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DELLA MONICA UGO, giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso

lo studio dell’avvocato MONETA FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato AVAGLIANO MAURIZIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1272/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/10/2006 R.G.N. 389/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato AIELLO FILIPPO per delega UGO DELLA MONICA.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

2. A.C. ed altri tre dipendenti del Comune di Cava dei Tirreni adivano il Tribunale di Salerno esponendo che essi, inquadrati dal 1983 nella 6^ qualifica funzionale quale sottufficiali della vigilanza urbana svolgevano dall’1.1.1998 anche compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica e di qualifica inferiore; che per effetto del CCNL stipulato il 31.3.1999 era stata operata una riclassificazione del personale dell’area vigilanza gia’ inquadrato nella 5^ q.f., che era stato collocato nella ex 6^ q.f. a decorrere dall’1.1.1998 e nella categoria C dalla data di stipula del contratto; che in correlazione a tale riclassificazione, e alla conseguente attribuzione del medesimo inquadramento anche al personale svolgente funzioni di coordinamento e di controllo, il CCNL prevedeva l’impegno delle parti ad adottare misura idonee; che analogo impegno era stato assunto con il successivo CCNL dell’1.4.1999, fissando a tal fine la data ultima del 30.5.1999; che di fatto solo con le c.d. code contrattuali del 20.7.2000 era intervenuto un accordo in materia, con riconoscimento dell’inquadramento in D1 al personale con compiti di coordinamento e controllo; che la Giunta municipale aveva riconosciuto ad essi ricorrenti tale inquadramento solo con decorrenza 1.1.2001. I ricorrenti sostenevano che la corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali comportava invece il loro diritto all’inquadramento in D1 con decorrenza dal 30.5.1999, con il conseguente diritto alla successiva progressione alla fascia D4. In via subordinata limitavano la domanda al riconoscimento del diritto a differenze stipendiali.

Il Tribunale accoglieva la domanda relativa alle differenze stipendiali a partire dal 31.5.1999.

3. Le questioni inerenti alle suddette domande erano riproposte alla.

Corte d’appello di Salerno per effetto dell’appello principale del Comune e di quello incidentale dei lavoratori. Il giudice di appello, in accoglimento dell’appello principale, rigettava totalmente la domanda dei lavoratori.

4. Questi ultimi propongono ricorso per cassazione, con il quale deducono violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 e degli artt. 5 – 7 CCNL 31-3-1999 per il comparto regioni e autonomie locali. Il Comune resiste con controricorso.

5. La sentenza impugnata e’ stata depositata il 19 ottobre 2006 e quindi nel presente giudizio di cassazione trovano applicazione le norme introdotte con il D.Lgs. n. 40 del 2006 e, in particolare l’art. 366 bis c.p.c., in considerazione anche del criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto articolo 366 bis.

6. Il ricorso e’ quindi qualificabile come inammissibile perche’ lo stesso e’ carente dei requisiti dettati dall’art. 366 bis c.p.c., la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessita’ di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Come e’ stato piu’ volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

7. E’ opportuno precisare che la prescrizione relativa al quesito di diritto deve intendersi riferita anche al caso in cui sia dedotta la violazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali, ormai equiparata ai fini del ricorso per cassazione alla violazione di norme di diritto dalla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, con estensione di un principio gia’ introdotto quanto al settore dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; dal D.Lgs. n. 80 del 1998 con norma confluita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, (cfr. Cass. n. 4008/2008).

8. Nel caso in esame il quesito formulato nel ricorso non delinea una possibile regula iuris idonea ad applicarsi a una fattispecie astratta che sia contemporaneamente sufficientemente delineata e tale da essere riferibile anche ai fatti accertati nella specie, ma si limita a formulare l’interrogativo circa l’inquadrabilita’ dei ricorrenti nella categoria D1 con decorrenza dalla stipula del CCNL 30.5.1999 sulla base della corretta interpretazione degli artt. 7 del CCNL 31.3.1999 e 24, comma 2, del CCNL 1.4.1999, oppure circa il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti secondo le funzioni effettivamente esercitate.

9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro 25,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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