Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9237 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9412-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.R., S.M., D.C.P., C.

G.;

– intimati –

e sul ricorso 13344-2007 proposto da:

D.S.R., S.M., D.C.P., C.

G., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FORTUNA TULLIO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 335/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/03/2006 R.G.N. 46/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato FORTUNA TULLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: inammissibilità per S.,

rigetto del ricorso delle altre parti, e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 marzo 2006 la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con la società Poste Italiane da D.S.R., S.M., D.C.P. e C.G., per tutti e quattro per il periodo dal (OMISSIS); ha dichiarato inoltre la conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, condannando l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora, avvenuta il 11 giugno 2002 con la notifica a mezzo raccomandata della richiesta del tentativo obbligatorio di è conciliazione, contenente anche la richiesta di riassunzione in servizio.

La sentenza impugnata è pervenuta a tale conclusione, dopo aver rilevato che le assunzioni disposte per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, concernevano periodi oltre il limite temporale del 30 aprile 1998, previsto dall’accordo integrativo 25 settembre 1997 e dai successivi accordi attuativi.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la società con otto motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

La società ha depositato copia del verbale della conciliazione sindacale intervenuta con S.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, in quanto avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Ancora in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di Poste Italiane nei confronti di S.M. e dell’incidentale di costei, a seguito della conciliazione sindacale intervenuta, risultando dal relativo verbale allegato che la S. ha transatto la lite con la società, impegnandosi a definire la controversia in corso “in coerenza” con la conciliazione raggiunta. Questa da luogo alla cessazione della materia del contendere tra le parti, con il conseguente venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione.

Atteso l’accordo raggiunto, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra la S. e la società le spese del giudizio di cassazione.

Passando all’esame del ricorso principale per la parte che concerne gli altri tre lavoratori resistenti, con i primi due motivi si denuncia rispettivamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (precisamente dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ., art. 100 cod. proc. civ.), e vizio di motivazione, e si critica la sentenza impugnata a) per avere negato la sussistenza della risoluzione consensuale dei contratti malgrado la prolungata inerzia manifestata dai lavoratori prima di agire in giudizio, sicuro indice, invece, ad avviso della società, del loro disinteresse alla ripresa del rapporto di lavoro, b) per avere addossato all’azienda la prova di ulteriori elementi della fattispecie risolutiva, senza neppure accertare se il tentativo di conciliazione potesse valere come manifestazione della volontà di contestare lo scioglimento del rapporto.

Il terzo motivo, nel denunciare vizio di motivazione, lamenta la contraddizione in cui è incorso il giudice del gravame prima nell’ammettere, e poi negandola, l’ampiezza della delega riconosciuta alla contrattazione collettiva nell’individuazione di nuove ipotesi di assunzione a termine, richiedendo l’introduzione di un rigido limite temporale per il ricorso da parte dell’azienda ai contratti a termine.

Il quarto e il quinto motivo denunciano violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 e ss. cod. civ.. La sentenza impugnata è criticata, perchè nella convinzione che la disciplina del contratto a termine debba essere di natura eccezionale, ha voluto individuare un elemento temporale che la disciplina contrattuale non contiene affatto, ritenendo di poterlo reperire negli accordi attuativi indicati in rubrica: questi nè in base ad una interpretazione letterale, nè in base alla volontà delle parti, possono condurre alla riportata conclusione, limitandosi invece via via a dare atto della particolare situazione in cui si trovava l’azienda, situazione che legittimava il ricorso ai contratti di lavoro a termine.

Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione e addebita al giudice del merito di non avere esposto in modo inidoneo le ragioni circa il rapporto sussistente tra contratto collettivo, accordo sindacale del 25 settembre 1997 e i successivi cd. accordi attuativi, in relazione al limite temporale per il ricorso alle assunzioni a termine dei lavoratori.

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094 e 2099 cod. civ., e critica la sentenza impugnata per avere affermato che dalla nullità del termine dei contratti di lavoro conseguiva, da un lato, la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altro lato, l’obbligo retribuivo a carico del datore di lavoro dalla data di costituzione in mora.

L’ottavo motivo svolto denuncia vizio di motivazione e assume la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice del merito, laddove ha affermato la costituzione in mora della società in base all’istanza del tentativo obbligatorio di conciliazione, pur non contenendo questa l’offerta della prestazione lavorativa. Il ricorso è infondato.

Quanto ai primi due motivi, come questa Corte ha più volte affermato in analoghe controversie instaurate da altri lavoratori nei confronti della medesima azienda, per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, è necessario, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, non solo sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, ma anche del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. Cass. 10 novembre 2008 n. 26935, Cass. 28 settembre 2007 n. 20390).

Nella specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il ritardo con il quale i lavoratori avevano agito in giudizio per far valere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro da essi stipulato non era prolungato, ma di sedici mesi, ed in mancanza di altri elementi, non costituiva una inequivoca manifestazione alla rinuncia dei predetti lavoratori alla prosecuzione del rapporto.

Riguardo al terzo, al quarto, quinto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione, è accertato che le assunzioni a termine della D.S., della D.C. e di C. avvennero in base ai contratti stipulati per tutti e tre in relazione al periodo dal 6 novembre 2000 al 5 febbraio 2001, ai sensi dell’accordo 25 settembre 97, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Ciò premesso, rileva il Collegio che questa Corte, sulla scia di Cass. sezioni unite 2 marzo 2006 n. 4588, ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli: impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063, v.

anche Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le tante, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4548 e numerose altre successive).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. ex plurimis Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

In specie, quindi, come questa Corte ha più volte precisato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In particolare, premesso che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al suesposto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29 luglio 2005 n. 15969, Cass. 21 marzo 2007 n. 6703), va confermata la nullità del termine apposto ai contratti innanzi indicati.

Infondati sono pure il settimo e l’ottavo motivo, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato sulla costituzione in mora della società dalla ricezione della lettera raccomandata inviata dai lavoratori, contenente oltre alla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, anche quella di riassunzione in servizio, che comporta l’offerta delle prestazioni lavorative.

Riguardo al ricorso incidentale, l’unico motivo censura addebita alla Corte territoriale di avere compensato le spese processuali senza fornire alcuna indicazione delle ragioni che l’avrebbero indotta a ritenere sussistenti i giusti motivi posti a base di quella statuizione.

Il motivo è infondato, avendo il giudice giustificato la compensazione in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali in materia.

In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale nei confronti della D.S., della D.C. e del C. sia quello incidentale di costoro.

Le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate fra le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti di S.M. e quello incidentale di quest’ultima; rigetta il ricorso principale proposto nei confronti di D.S.R., D.C.P. e C.G.; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA