Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9236 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25795/2016 proposto da:

CAMERA COMMERCIO FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SAVERIO

MARINI, GINO SCACCIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al tribunale di Cassino depositato in data 17.9.2009 l’avvocato S.G. esponeva che aveva rappresentato ed assistito la Camera di Commercio di Frosinone in taluni giudizi di espropriazione forzata immobiliare innanzi al tribunale di Frosinone; che la Camera di Commercio non aveva provveduto a corrispondere quanto spettantegli a saldo per diritti ed onorari.

Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento della somma di Euro 5.223,10, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 704/2009 veniva pronunciata l’ingiunzione richiesta.

La Camera di Commercio di Frosinone proponeva opposizione ed instava per la revoca dell’opposto decreto.

Si costituiva l’opposto che chiedeva il rigetto dell’opposizione. Con sentenza n. 522/2013 il tribunale di Cassino accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposto alle spese di lite.

Proponeva appello S.G. cui resisteva la Camera di Commercio di Frosinone.

Con sentenza n. 2205 dell’8 aprile 2016 la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione proposta dalla Camera di Commercio di Frosinone avverso l’ingiunzione e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

In primo luogo la Corte rilevava che la procura, ancorchè generale ad lites, conferita all’avvocato da un ente pubblico e la sottoscrizione da parte dell’officiato patrocinatore di un qualsivoglia atto difensivo poi depositato in giudizio valgono ad integrare, non prefigurandosi la necessità della contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà, gli estremi della stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione.

Passando quindi ad esaminare le varie eccezioni sollevate dall’appellata, evidenziava che erano allegati al fascicolo del procedimento monitorio i documenti che attestavano lo svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’appellante.

Doveva altresì escludersi che ricorresse la nullità del contratto per violazione del canine generale di buona fede e di correttezza ovvero per contrasto con l’art. 1343 c.c., mancando ogni prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (accordo truffaldino tra l’opposto ed un funzionario della Camera di Commercio).

Aggiungeva altresì che l’eccezione con cui l’appellata aveva dedotto il difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, firmatario della procura generale ad lites rilasciata al S., era vanificata dall’intervenuta ratifica da parte della Camera di Commercio di Frosinone dell’operato del proprio segretario generale.

Infatti, la Camera di Commercio, revocata la procura generale ad lites conferita all’appellante, si era costituita in tutti i giudizi di espropriazione forzata in cui era intervenuta col ministero del difensore in precedenza officiato ed aveva fatto proprie tutte le domande e richieste antecedentemente svolte, in tal guisa ratificando sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia le prestazioni dal difensore espletate.

Ancora era disattesa l’eccezione di illegittimo ed abusivo frazionamento del credito da parte dell’opposto, rilevandosi che lo stesso vantava tanti autonomi crediti per quanti erano i procedimenti esecutivi patrocinati, ed infine era esclusa la validità della clausola che derogava ai minimi tariffari, alla luce della giurisprudenza di legittimità applicabile in ragione della normativa applicabile all’epoca della conclusione del contratto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Frosinone sulla scorta di due motivi.

S.G. ha resistito con controricorso.

2. Ad avviso del Collegio, attesa la connessione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti ed aventi evidenti profili di connessione, atteso che si tratta di controversie tutte scaturenti dal medesimo contratto di patrocinio, e che presentano la necessità di risolvere identiche questioni di diritto, si impone la rimessione della causa alla pubblica udienza, al fine di favorire la possibile trattazione unitaria.

Tuttavia reputa il Collegio che debba sottoporsi alle parti la questione, rilevabile d’ufficio, e sollecitata dal richiamo delle parti all’esistenza di numerosi precedenti tra le medesime parti, e relative sempre a controversie scaturenti dal medesimo rapporto, che hanno determinato il passaggio in giudicato di alcune delle domande proposte dal S. e relative al pagamento dei compensi occasionati dalle prestazioni professionali rese in adempimento del contratto oggetto di causa, dell’eventuale esistenza di un giudicato esterno, quanto meno di carattere implicito, circa il riconoscimento della validità del contratto di patrocinio medesimo, che costituisce il presupposto necessario per addivenire all’accoglimento delle domande di condanna precedentemente proposte e sulle quali è intervenuto il giudicato.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza, invitando le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d’ufficio, di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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