Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9236 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 06/04/2021), n.9236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20090/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GERMANICO 211,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PIER GIORGIO CRISCUOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FILIPPO NAPOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1753/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2015 R.G.N. 469/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a V.N. l’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 19/4/2011.

La Corte ha rigettato l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, sollevata dall’Inps. Ha rilevato che in data (OMISSIS) il V. aveva presentato richiesta di visita medica ai fini del riconoscimento dell’assegno allegando certificazione medica; che tale istanza andava qualificata come domanda di prestazione nuova rispetto a quella presentata il 19/9/2007 in ordine alla quale si era concluso l’iter amministrativo nel maggio 2008; che alla data di deposito del ricorso giudiziario del 30/6/2011 non si era, pertanto, maturata la decadenza rispetto alla nuova domanda.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste il V..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. L’Istituto denuncia violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in quanto alla data del 30/6/2011, epoca di instaurazione del giudizio, era già decorso il termine triennale di decadenza decorrente dalla comunicazione di rigetto del ricorso amministrativo.

Rileva, inoltre, che la richiesta di visita medica in sede precontenziosa, presentata dopo la comunicazione di rigetto della domanda, non poteva essere considerata domanda nuova e che l’unica domanda alla quale fare riferimento era quella del 19/9/2007 alla quale inoltre vi era il richiamo nella richiesta di riesame.

4. Il ricorso va accolto nella parte in cui è censurata la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto che la richiesta di essere sottoposto a nuova visita in sede precontenziosa costituisse nuova domanda. L’unica domanda a cui occorre fare riferimento è quella presentata in data 19/9/2007 e, del resto, qualora si fosse già verificata la decadenza, la successiva riproposizione di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non farebbe venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (cfr. Cass. 21039/2018, 17792/2020).

5. Resta, peraltro, da esaminare l’ulteriore rilievo formulato dall’Inps secondo cui la decadenza si sarebbe maturata in quanto decorsi tre anni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto posto a conclusione dell’iter amministrativo.

A riguardo parte controricorrente ha rilevato che, pur a voler seguire la tesi dell’Inps secondo cui la sola domanda da prendere in considerazione era quella presentata in data 19/9/2007, ugualmente non sarebbe decorso il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, tenuto conto della comunicazione del provvedimento di rigetto avvenuta ben oltre il termine previsto e che, pertanto, il termine di decadenza decorreva dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (cioè 300 giorni). Secondo il ricorrente dalla documentazione si evinceva che il ricorso giudiziario era stato depositato il 30/6/2011 e cioè ben 16 giorni prima della scadenza del termine decadenziale.

Il V. ha richiamato principi corretti cui è necessario attenersi ai fini dell’accertamento del verificarsi della decadenza.

Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione….”.

E’ stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010, 25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)”.

Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l’eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione.

Il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall’esaurimento del procedimento amministrativo; mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa.

La “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento dei procedimento amministrativo.

Nel caso in esame non vi è certezza della data in cui è avvenuta la comunicazione di rigetto della domanda amministrativa. Occorre, pertanto, accertare se tale comunicazione sia intervenuta o meno tempestivamente. Se tempestiva, infatti, il termine di decadenza triennale decorre dalla notifica del provvedimento di rigetto. Viceversa se tale comunicazione è intempestiva il termine di decadenza decorre dalla domanda amministrativa.

La Corte territoriale non ha svolto alcun accertamento a riguardo e, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria perchè effettui tale accertamento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA