Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9235 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12206-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 736/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/10/2005 R.G.N. 594/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, che in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con la società Poste Italiane, da P.A., per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine e la conversione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di appello della stessa sede, con sentenza depositata il 18 ottobre 2005, ha condannato, così accogliendo l’impugnazione incidentale della lavoratrice, la predetta società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora in data 7 dicembre 2002.

Nel disattendere, invece, l’appello principale di Poste Italiane, la Corte territoriale, dopo avere escluso la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha accertato che il contratto era stato stipulato in data (OMISSIS), ai sensi del ccnl 11 gennaio 2001, art. 25, per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, ma che non era giustificata la clausola di apposizione del termine, dovendo essere applicato il limite temporale del 30 aprile 1998 stabilito per i contratti di lavoro a tempo determinato, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi, mentre l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ., artt. 100 e 112 cod. proc. civ.. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la prolungata inerzia manifestata dalla lavoratrice a fronte dell’unicità del rapporto contrattuale e della sua breve durata, non vale a provare la intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, essendo necessaria tal fine una chiara volontà del lavoratore, mentre, ad avviso della ricorrente, la condotta della P., starebbe a dimostrare un consenso tacito alla definitiva risoluzione del rapporto. Censura inoltre la sentenza impugnata per avere posto a carico del datore di lavoro la prova della risoluzione del rapporto e anche la prova negativa della sussistenza di circostanze impeditive della fattispecie risolutiva. Aggiunge che la prolungata inerzia è indice della mancanza di interesse ad agire, che il giudice del merito avrebbe dovuto rilevare.

Il motivo è infondato. Come questa Corte ha più volte affermato in analoghe controversie instaurate da altri lavoratori nei confronti della medesima azienda, per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, è necessario, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, non solo sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, ma anche del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. Cass. 10 novembre 2008 n. 26935, Cass. 28 settembre 2007 n. 20390).

Nella specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il ritardo con il quale aveva agito in giudizio per far valere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso era di breve durata, contenuto in circa nove mesi, e non costituiva una inequivoca manifestazione alla rinuncia alla prosecuzione del rapporto. E in sostanza la critica della società, laddove sostiene che la condotta della lavoratrice “specie se posta in correlazione con i principi di buona fede, correttezza ed autoresponsabilità non può che essere interpretata come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la nullità parziale del contratto e, quindi come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto”, si riduce ad una inammissibile contrapposizione di una propria diversa valutazione del comportamento della lavoratrice rispetto a quella cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 1362 e ss. cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione. La stessa lavoratrice in primo grado aveva dedotto che il contratto da lei stipulato era ai sensi dell’art. 25 ccnl 2001 e non aveva mai richiamato l’accordo del 25 settembre 1997, il quale ad integrazione dell’art. 8 del precedente c.c.n.l. 1994, aveva introdotto quale ulteriore ipotesi contrattuale di legittima apposizione del termine, quella volta a far fronte ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali etc. Erroneamente perciò, assume la società ricorrente, la Corte di merito ha fatto riferimento a tale accordo integrativo.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che la deroga prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 circa la facoltà per la società Poste Italiane di stipulare contratti di lavoro a termine “trovava espressione nell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che le assunzioni consentiva fino al 31 gennaio 1998, termine poi prorogato al 30 aprile 1998 (ed, ulteriormente di un mese per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie, ed al 31 dicembre 1998 per i contratti a tempo parziale) e che gli accordi successivi, come quello del 18 gennaio 2001, ove attestano le parti la permanenza del processo di ristrutturazione, non valgono a legittimare vicende già poste in essere in contrasto con norme imperative”; per cui essendo stato il contratto in questione stipulato successivamente al 30 aprile 1998 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ha concluso per la nullità del termine.

Evidente è l’errore in cui è incorso il giudice del gravame nel pervenire a tale conclusione.

Come questa Corte ha già osservato la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588 e da numerose pronunce successive).

Ed in effetti, come sottolineato dalla società ricorrente, in attuazione di tale delega l’art. 8 del ccnl per i dipendenti delle Poste Italiane 26 novembre 1994 aveva previsto tre ipotesi di contratti a termine, oltre quelle stabilite dalla L. n. 230 del 1962, nei seguenti casi: necessità di espletare il servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali od esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non fosse stato possibile soddisfare con il normale organico; punte di più intensa attività stagionale.

Il successivo accordo del 25 settembre 1997 stipulato dalla società Poste Italiane ed integrativo del predetto art. 8, ha aggiunto una ulteriore ipotesi, quella per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Quindi con l’accordo attuativo stipulato nella medesima data del 25 settembre 1997, le parti contrattuali avevano riconosciuto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa si trovava a dovere fronteggiare quelle esigenze e perciò avrebbe potuto procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato. Altro accordo attuativo fu stipulato il 16 gennaio 1998, che riconosceva fino al 30 aprile 1998 la permanenza della medesima situazione, e questa Corte, decidendo in diverse controversie instaurate da altri lavoratori nei confronti della società Poste Italiane, ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito con la quale è stato ritenuto che con tali accordi le parti, nel riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998, e poi fino al 30 aprile 1998, della situazione descritta nel citato accordo integrativo, avevano fissato un limite temporale all’impresa in ordine alla facoltà di ricorrere alle assunzioni a termine del personale, con conseguente illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

Sempre in base alla suddetta delega in bianco le parti sindacali hanno successivamente individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui all’art. 25, comma 2, del ccnl 11 gennaio 2001.

Orbene, il giudice del gravame pur riconoscendo che il contratto in questione era stato stipulato il 26 settembre 2001, ai sensi dell’art. 25 del citato ccnl del 2001, e ricade perciò nella disciplina anteriore a quella dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ha finito però per applicare i limiti temporali, stabiliti dai menzionati accordi attuativi, per la facoltà dell’impresa di procedere ad assunzioni di lavoratori a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 della precedente disposizione contrattuale collettiva del 1994, come integrata dall’accordo del 25 settembre 1997.

Si tratta di un’errata interpretazione dell’art. 25 c.c.n.l. 2001 basata sull’ultrattività di limiti temporali stabiliti in accordi, che, per la temporaneità della fonte negoziale, sono riferibili esclusivamente alla precedente regolamentazione collettiva, come innanzi integrata, e non possono avere alcuna incidenza sulla disposizione del successivo regolamento contrattuale.

Accolto questo secondo motivo, resta assorbito il terzo, con il quale sono censurate le statuizioni concernenti il risarcimento del danno derivante dalla nullità del termine.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per nuovo esame della controversia, alla stessa Corte di appello di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio alla stessa Corte di appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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