Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9235 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22792/2015 proposto da:

L.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO PROSPERO CERRUTI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SOC

COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO

IOLITA;

– controricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 813/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L.G.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop. ed C.E. avverso la sentenza del 19 febbraio 2015, con cui la Corte d’Appello di Milano ha provveduto sull’appello, proposto dalla Banca avverso un’ordinanza ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c..

2. La banca intimata ha resistito con controricorso, mentre l’intimata C. non ha svolto attività difensiva.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel senso dell’inammissibilità del ricorso per tardività.

Parte ricorrente, come ha correttamente eccepito la resistente, ha dichiarato che la sentenza gli venne notificata il 13 marzo 2015 e, quindi, avrebbe dovuto esercitare il diritto di ricorrere in Cassazione nel termine breve di sessanta giorni da quella data, mentre l’ha esercitato ben dopo.

L’allegazione gli avrebbe anche imposto di depositare copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, onde il ricorso sarebbe anche improcedibile (Cass. sez. un. n, 9055 del 2009).

2. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza verso la resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Nulla nel rapporto processuale fra ricorrente e parte rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilaseicento, oltre duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Nulla nel rapporto processuale fra ricorrente ed intimato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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