Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9235 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 03/04/2019), n.9235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6709/2013 R.G. proposto da:

EDILPARTEFIN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e IMMOBILIARE PRADA s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via

G. G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Paolo Mereu che le

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Contro

Agenzia Delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/38/12 della Commissione tributaria

regionale di Roma 38 depositata in data 8 novembre 2012;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. Gian Michele Gentile per delega dell’avv. Paolo Mereu

per la ricorrente;

udito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per la

controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2019

dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Edilpartefin s.r.l. e Immobiliare Prada s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2004 derivante da correzione del valore dichiarato di una compravendita di un’area edificabile in Roma.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il “decreto Visco Bersani” non trovava applicazione al caso di specie, essendo entrato in vigore nel 2006, laddove l’anno di imposta oggetto di lite è il 2004, ed essendo poi stato anche abrogato; che il valore accertato dall’Ufficio era dunque eccessivo, in quanto basato su dato OMI e su una perizia dell’Agenzia del territorio che erano datate, e validamente contraddette dalla successiva stima eseguita da “soggetti indipendenti”; che quindi il maggior valore accertato dall’Ufficio andava ridotto del 25%.

3. Per la cassazione della citata sentenza Edilpartefin s.r.l. e Immobiliare Prada s.r.l. ricorrono con due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione delle norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai fini della valutazione della legittimità dell’avviso di accertamento” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere affermato che il valore del bene compravenduto sia stato accertato nel 1997, laddove l’anno esatto era il 2002, con conseguente illegittimità della forfettizzazione della diminuzione di valore.

b. Secondo motivo: “Violazione di legge nell’individuazione dei criteri di valutazione adottati” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare che l’Ufficio aveva proceduto alla rettifica del valore dichiarato sulla base della parametrazione del bene oggetto di lite con altri che “nulla avevano a che fare” con esso, pervenendo dunque a una determinazione del valore assolutamente incongrua.

2. L’agenzia delle Entrate argomenta l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Entrambi i motivi denunciano asserite violazioni di norme di diritto che, neppure enunciate o altrimenti ricavabili (Cass. 25044/13), paiono riferirsi genericamente all’intero comparto accertativo induttivo e/o analitico/induttivo (Cass. S.U. 17555/13), così come non sono precisate le affermazioni censurate in punto di diritto (Cass. 25419/14).

5. Il primo motivo, declinato sub specie di vizio motivazionale, denuncia in tema di datazione della stima una sorta di travisamento dell’informazione probatoria; tale deduzione sarebbe rilevabile come vizio di motivazione (Cass. 28174/18), ma solo se il rilievo avesse carattere decisivo (Cass. 10749/15), il chè nella specie e non è, alla luce del controricorso (pag.10, primi due cpv.) e del più complesso compendio probatorio considerato dalla CTR (e riportato nelle difese).

6. Entrambi i motivi si palesano comunque inammissibili in quanto pretendono da questa Corte una riedizione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito. Il giudice di appello ha parzialmente accolto le doglianze delle società, opponendo alla valutazione erariale una valutazione di parte ad essa successiva, definita come eseguita da “soggetti indipendenti” e come tale validamente opponibile alla presunzione semplice su cui si è ritenuto fondato l’accertamento del maggior valore oggetto dell’avviso opposto.

7. In tale contesto, rileva la Corte che, non essendo stata tale ultima argomentazione in alcun modo censurata dalla Agenzia delle Entrate, la parziale riduzione dell’incremento di valore è stata basata sull’esame delle prove fornite in atti. E quindi va richiamata la circostanza per cui la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo I’ll settembre 2012. Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata poi precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

8. La soccombenza regola le spese.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna Edilpartefin s.r.l. e Immobiliare Prada s.r.l. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dall’art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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