Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9234 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C. O C.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE

CORRADO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTUCCI EMILIO,

BIONDI CATERINA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

21/02/07, rep 72854;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1276/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 1704/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato RAFFAELA FABBI per delega LUIGI LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da C.A. avente ad oggetto la condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita conseguente a malattia professionale.

La predetta Corte poneva a base del decisimi il rilevo fondante che la patologia, di cui era portatore l’assicurato, non determinava, cosi’ come chiarito dal consulente di primo grado, alcuna compromissione funzionale.

Avverso questa sentenza l’assicurato ricorre in cassazione articolando un’unica censura.

L’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’assicurato denuncia vizio di motivazione ed allega che la Corte territoriale non ha tenuto conto della consulenza di parte nella quale veniva rilevato che non si era proceduto a tutti gli opportuni accertamenti.

La censura e’ infondata.

Invero, parte ricorrente ancorche’ denunci che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della controdeduzioni di cui alla consulenza di’ parte, non censura in alcun modo l’affermazione della predetta Corte secondo la quale la malattia di cui e’ portatore l’assicurato non determina alcuna compromissione funzionale.

Ne’ tale contestazione, almeno per quello che e’ riportato nel ricorso, emerge dalla consulenza di parte non senza considerare che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, omette di trascrivere il testo di tale consulenza.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese giudizio di legittimita’ ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione ratione temporis, il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese. di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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