Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9234 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 19/04/2010), n.9234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22676-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale Mazzini n. 134

presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4044/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2005 r.g.n. 2645/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto la domanda proposta da C.F. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., della quale era dipendente, e per l’effetto ha condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell’indennità di agente unico nella misura di Euro 3,87 per ciascuna giornata di effettiva prestazione a decorrere dal 1 gennaio 1998.

L’erogazione della suddetta indennità era riferita ad un accordo sindacale del 12 settembre 1996 che aveva previsto la corresponsione di un incentivo giornaliero a favore dei lavoratori che, come il ricorrente, svolgevano mansioni di agente unico, le quali includevano mansioni di addetto alla consegna e ritiro degli effetti postali con autovettura della società in aggiunta a quelle di autista. La suddetta erogazione era stata sospesa dall’azienda a decorrere dal 1 gennaio 1998 pur essendo pacificamente continuata l’utilizzazione de lavoratore nelle stesse mansioni.

La Corte di merito osservava fra l’altro che gli accordi che avevano previsto e disciplinato il suddetto incentivo giornaliero non contenevano alcuna limitazione temporale; in particolare tale limitazione non poteva rinvenirsi nei verbali degli incontri fra rappresentanti aziendali e associazioni sindacali in data 22 dicembre 1997; in quell’occasione si era discusso solo sull’ammontare dell’incentivo ed il termine del 31 dicembre 1997 era stato indicato dalla società esclusivamente in ordine alla quantificazione dell’emolumento.

Sotto altro profilo riteneva la natura retribuiva dell’emolumento in esame in quanto erogato per compensare le particolari e più onerose modalità della prestazione richiesta al lavoratore; con la conseguenza dell’illegittimità della sua soppressione stante il protrarsi immutato della prestazione stessa.

Per la cassazione della sentenza sopra indicata propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico, complesso illustrato da memoria; il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 e segg. c.c. con riferimento a norme collettive e circolari del datore di lavoro, artt. 2074 e 2099 cod. civ. e dell’art. 36 Cost., nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

La società ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura retributiva dell’emolumento in questione avendo in particolare omesso di compiere una ricognizione della volontà delle parti; fra l’altro non sarebbe stata adeguatamente valutata l’espressione “a titolo di incentivo” adoperata dalle stesse; sotto un ulteriore profilo la sentenza dovrebbe ritenersi erronea per non aver colto il carattere temporaneo dell’emolumento in questione, avendo erroneamente valutato la portata degli accordi collettivi che avevano disciplinato la materia; infine l’erroneità della sentenza impugnata dovrebbe altresì cogliersi, ad avviso della ricorrente, nel fatto che la Corte di merito non aveva tenuto conto della disdetta effettuata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, risultante dal verbale di incontro del 22 dicembre 1998 nonchè in quello del 9 gennaio 1998.

Anche tale profilo; è infondato.

Ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, l’interpretazione dei contratti collettivi è riservata in via esclusiva al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Secondo l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo collettivo del 1996, l’indennità in questione remunerava certe prestazioni lavorative, ossia la consegna e ritiro degli effetti postali in aggiunta alle mansioni di autista, per cui aveva causa retributiva (non esclusa dal motivo “incentivante”, ossia di stimolo a ben lavorare). Queste affermazioni della Corte risultano congruamente motivate e non presentano contraddizioni o vizi logici.

Le censure che la società muove a tale interpretazione della Corte, lungi dall’evidenziare vizi logici tali da impedire la ricostruzione dell’iter argomentativo che sorregge la decisione, si sostanziano nella prospettazione di una diversa interpretazione delle norme contrattuali e sono inammissibili, non essendo consentito al giudice di legittimità di sostituire una propria interpretazione a quella data dal giudice di merito, ma soltanto di controllare la coerenza della motivazione ed il rispetto dei canoni di ermeneutica (cfr., fra le tante, Cass. 12 agosto 2004 n. 15693; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1107).

Deve aggiungersi che, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. 7 agosto 2006 n. 17798; Cass. 20 settembre 2006 n. 20399; Cass. 22 settembre 2006 n. 20612, Cass. 1 marzo 2007 n. 482, che hanno esaminato una fattispecie sostanzialmente identica), dal riconoscimento della natura retributiva dell’indennità in questione consegue che essa, oggetto di un obbligo contrattuale, poteva non essere aumentata, ma non poteva essere ridotta e tanto meno abolita, quand’anche fossero mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro invocato l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Va inoltre ricordato che il termine finale toglie, alla scadenza, efficacia al contratto collettivo, ma non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., mentre l’ammontare del corrispettivo ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all’ammontare già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. S.U. 30 maggio 2005 n. 11325). Il carattere meramente eventuale dell’indennità in questione, prospettato dalla ricorrente, ossia non corrispettivo di un’attività lavorativa effettivamente prestata, non è plausibile poichè esso trasformerebbe l’indennità in esame da oggetto di un’obbligazione in graziosa elargizione, così contrastando con il principio di proporzionalità della retribuzione espresso dall’art. 36 Cost., comma 1.

Giova inoltre ricordare che dall’art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione dell’ammontare della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, è ricavabile il principio della non riducibilità della retribuzione, da estendere alla voce compensativa di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce può essere soppressa col venir meno di quelle particolari modalità, ma deve essere conservata in caso contrario (cfr, oltre alle sentenze prima citate, Cass. 11 maggio 2000 n. 6046). Ne consegue che l’impegno, assunto col contratto collettivo, di rivedere l’ammontare della voce retributiva entro un certo termine, fa si che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione della prestazione, la voce deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., anche nel caso in cui una parte abbia disdettato l’accordo.

Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere respinto. Nulla spese in relazione al mancato svolgimento di attività processuale da parte del lavoratore, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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