Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9234 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22114/2015 proposto da:

BANCA POPOLARE VICENZA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

CAF.FI GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABRIZIA

MOZZATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., contro la società Caffi Group s.r.l., avverso la sentenza n. 207 del 9 febbraio 2015, con cui il Tribunale di Udine rigettava l’opposizione agli atti esecutivi dalla medesima proposta contro un’ordinanza di assegnazione emessa a favore dell’intimata in una procedura di espropriazione forzata presso terzi.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso dell’inammissibilità per tardività della proposizione del ricorso.

Invero, in tema di opposizione agli atti esecutivi, infatti, non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini.

Si vedano: Cass. n. 30229 del 2008, secondo cui: “Il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, dispone che sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione. Tra questi procedimenti sono compresi: quelli di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli artt. 615 e 617 c.p.c.; quelli di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui al successivo art. 619 c.p.c.; quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c.”; Cass. n. n. 13928 del 2010, secondo cui: “Anche a seguito dell’intervento riformatore di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) è sottratto all’operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un’attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento”.

Nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata in data 9 febbraio 2015, mentre il ricorso risulta essere stato notificato il 9 settembre 2015. In assenza tuttavia della sospensione feriale, il termine di sei mesi (trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla riforma dell’art. 327 c.p.c., entrata in vigore il 4 luglio 2009) deve ritenersi spirato il 9 agosto 2015.

2. Il ricorso è pertanto manifestamente tardivo e in quanto tale deve essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza della questione, ignorata da giudici di merito e parti, della necessaria partecipazione al giudizio della parte debitrice esecutata, che non parrrebbe avervi partecipato.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromila, oltre duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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