Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9234 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 06/04/2021), n.9234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13021/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANCUSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 463/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rigettato la domanda di P.C. volta ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità. La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della consulenza d’ufficio svolta in secondo grado, ha ritenuto che il complessivo quadro patologico non determinava la riduzione della capacità lavorativa della lavoratrice in occupazioni confacenti con le sue attitudini a meno di 1/3.

2. Avverso la sentenza ricorre P.C. con nove motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4); con il secondo motivo per violazione degli art. 343 e 434 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4); con il terzo motivo per violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4); con il quarto motivo per violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con i suddetti motivi la ricorrente si duole del fatto che in appello l’Inps aveva proposto un ricorso nullo per motivi privi di specificità e, dunque, doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza di primo grado. Si duole, inoltre, che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni a riguardo sollevate.

4. I motivi sono infondati. L’Istituto, infatti, come risulta da quanto esposto dalla stessa ricorrente, aveva esplicitato il motivo di censura sia denunciando che dalla consulenza di primo grado emergeva un errato giudizio ed una conseguente astratta valutazione dell’incidenza funzionale delle patologie riportate in diagnosi, anche alla luce dell’epoca della decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità; sia attraverso le osservazioni contenute nel parere del proprio CTP allegate al ricorso e contestualmente notificate. Risulta, pertanto, evidente che la Corte ha implicitamente ritenute superabili le eccezioni sollevate dalla resistente e dunque l’opportunità di rinnovare la CTU, avuto riguardo al contenuto della CTP dell’Inps allegate al ricorso e delle contestazioni formulate.

Il richiamo all’art. 2909 c.c., contenuto nel motivo risulta, del tutto, infondato.

4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi ed in particolare della CTU di primo grado (art. 360 c.p.c., n. 5); con il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 132 (art. 360 c.p.c., n. 4). Si duole perchè la Corte non ha spiegato le ragioni in base alle quali aveva preferito la CTU di secondo grado.

5. Anche tali motivi sono infondati. Rientra, infatti, nei poteri del giudice, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche, aventi conclusioni difformi, aderire ad una delle due fornendone giustificazione.

Nella specie, tuttavia, i motivi difettano anche autosufficienza avendo omesso la ricorrente di riferire il contenuto, quantomeno nei punti rilevanti, della CTU del Tribunale, nonchè i punti di contrasto tra le due consulenze, e soprattutto di riferire se la consulenza alla quale il giudice abbia aderito, fornisca oltre agli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, anche, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario siano essi esposti nell’altra CTU o deducibili aliunde. La ricorrente, dunque, non riferisce in modo compiuto se la CTU svolta in appello abbia spiegato le ragioni del superamento di quella di primo grado, le cui conclusioni sono state, invece, accolte dalla Corte.

5. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, commi 1 e 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver omesso di valutare le patologie all’interno di un quadro globale morboso, cioè complessivamente, valutandole, invece, in modo atomistico l’una indipendente dall’altra.

6. Con l’ottavo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) per aver omesso di valutare il carattere usurante dell’attività espletata,quale bracciante agricola.

7. Con il nono motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5). Lamenta che il CTU e la Corte avevano omesso di valutare talune gravi patologie, nonostante risultassero dai certificati medici (cervicobrachialgia e turbe parestesiche arti superiori, lombosciatalgia bilaterale, miocardiosclerosi ipertensiva, scoliosi dx convessa, broncopatia). Lamenta altresì che la Corte aveva effettuato una valutazione incompleta e parziale di varie patologie.

9. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono peraltro inammissibili in quanto costituisce principio affermato più volte da questa Corte (Cfr. ord. n. 1652/2012; ord. n. 22707/2009; sent. N. 9988/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”.

Nella specie la ricorrente si è limitata ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate aventi carattere decisivo e, dunque, idonee a far pervenire ad una diversa decisione. Con riferimento alla denuncia di violazione di legge il motivo si risolve, anch’esso al di là del richiamo a varie disposizioni, in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione,come tale inammissibile in cassazione.

10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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