Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9233 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9233 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10197-2012 proposto da:
COMUNE DI TARANTO 80008750731 in persona del dirigente del
servizio affari legali dell’ente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avv. BARBERIO ROBERTO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SOCIETA’ COOPERATIVA OLIVELLA IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 68/29/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di TARANTO del 15.2.2011,
depositata il 25/02/2011;

Data pubblicazione: 24/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 10197 sez. MT – ud. 20-03-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Amministrazione Comunale di Tarantoappello proposto contro la sentenza n.165/07/2004 della CTP di Taranto che aveva
accolto il ricorso della contribuente “Società cooperativa Olivella a r.l.”- ed ha così
annullato l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2003, imposta la cui
debenza era stata pretesa dall’Amministrazione a decorrere dalla data di avvenuto
accatastamento degli immobili realizzati dalla cooperativa ai fini della successiva
assegnazione ai soci.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’Amministrazione aveva
fissato la decorrenza della pretesa impositiva in riferimento ad un dato meramente
formale (l’accatastamento), trascurando però il momento dell’assegnazione ai soci, e
ciò in contrasto con l’art.5 del D.Lgs.504/1992 che da rilievo all’effettivo utilizzo
dell’immobile. Per contro, l’accatastamento poteva rappresentare solo uno degli
elementi di prova da valutare in concreto per accertare l’utilizzazione effettiva
dell’immobile, senza che se ne possa ricavare una presunzione “de jure”. E pertanto
era il socio, a far tempo dal momento dell’assegnazione, ancorchè in via provvisoria,
dell’unità immobiliare, ad essere soggetto passivo dell’imposta, proprio per effetto
del trasferimento all’assegnatario del diritto reale sull’immobile.
L’Amministrazione di Taranto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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Osserva:

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli
art.3, 5 e 10 del D.Lgs. n.505/1992 e da esaminarsi preliminarmente per maggiore
semplicità di soluzione) l’Amministrazione ricorrente —premesso che gli
accertamenti in parola riguardavano il periodo che era intercorso tra l’avvenuto
accatastamento (a mezzo di procedura DOCFA) delle numerose unità immobiliari e

motivazione farraginosa e contraddittoria) ha negato che la data di decorrenza
dell’applicazione dell’ICI per i fabbricati di nuova costruzione coincida con
l’accatastamento degli stessi, così violando le norme dianzi richiamate che
attribuiscono all’iscrizione in catasto il presupposto principale e sufficiente per
l’assoggettamento al tributo.
Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della ribadita giurisprudenza di
codesto Supremo Collegio.
Ed invero, la Corte ha ritenuto che “In tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), ai fini della decorrenza del tributo, l’iscrizione dell’unità immobiliare nel
catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità)
costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l’unità stessa sia considerata
“fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata ad imposta, con la conseguenza che solo
nel caso di fabbricato di nuova costruzione, il tributo decorre dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,da quella della sua
utilizzazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24924 del 10/10/2008) ed inoltre ha
ritenuto che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini
dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione„ il criterio
alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di
ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo
quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale
iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010).

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la data della loro assegnazione ai soci- si duole del fatto che il giudicante (con

Non può peraltro tralasciarsi, ai fini della compiuta disamina della vicenda, anche
l’ulteriore principio sancito da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7297 del 11/05/2012
secondo cui:”In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato di
nuova costruzione, anche se la rendita gli sia successivamente attribuita, è soggetto
ad imposta dal momento in cui è intervenuta l’ultimazione dei lavori, atteso quanto

1992, n. 504; tuttavia, ai fini della determinazione della base imponibile il suo valore,
fino all’inizio dell’anno solare successivo a quello di attribuzione della rendita, deve
essere determinato ai sensi dell’art. 5, comma quarto, del medesimo decreto, con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto, essendo precluso
il ricorso alla rendita attribuita in corso d’anno dalla previsione che consente
l’impiego delle sole rendite “vigenti” al primo gennaio dell’anno di imposizione”.
Non resta che concludere che la pronuncia impugnata, per l’adozione della quale il
giudicante non si è attenuto ai principi dianzi richiamati, merita cassazione e
conseguente rinvio al medesimo giudicante d’appello, che rinnoverà l’esame della
materia controversia facendone puntuale applicazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che il
ricorso introduttivo del presente grado debba trovare accoglimento anzitutto sub
specie del primo motivo di impugnazione (centrato sull’insufficienza della
motivazione) alla luce del fatto che la autosufficiente ricostruzione degli elementi
probatori offerti dalla parte oggi ricorrente al giudice del merito avvalora da sé stessa

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disposto dagli artt. 2, comma primo, lett. a), e 5, comma sesto, del d.lgs. 31 dicembre

la conclusione che quest’ultimo abbia fatto superficiale valutazione dei fatti di causa,
con specifico riferimento al dato (controverso e decisivo) dell’epoca dell’avvenuta
assegnazione degli immobili di cui si tratta. E ciò si dice non già come valutazione
della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti
sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando

negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione,
esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo” (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003). Nella specie, parte ricorrente ha
evidenziato una pluralità di elementi documentali di prova (dotati di valenza
eventualmente dirimente), non adeguatamente e specificamente considerati dal
giudice del merito che costituiscono senz’altro idoneo indice sintomatico di una
possibile decisione ingiusta, siccome capace di generare una difettosa ricostruzione
del fatto dedotto in giudizio;
che consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può
essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al
medesimo giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a
pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di appello e regolerà anche le spese del
presente grado di giudizio;

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la
decisione impugnata e rinvia alla CTR Puglia che, in diversa composizione,
provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2014
Il Pre idente

sussiste un’adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta

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