Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9233 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20221/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA n.

53, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

22/05/2019; (Rg. 4568/18);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia emesso in data 22.5.2019, con cui era stato respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, che aveva rigettato la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con atto depositato in data 9.10.2019 il ricorrente ha rinunciato agli atti del presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia depositata dal ricorrente in data 9.10.2019, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Non osta, a tal fine, la circostanza che la rinuncia stessa non sia stata notificata nè che ad essa abbia fatto riscontro l’accettazione, alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dalla parte intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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