Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9233 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 06/04/2021), n.9233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6558/2015 proposto da:

CO.BI.CA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74 INT. 8, presso lo

studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4148/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/03/2014 R.G.N. 4248/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4 marzo 2014, accogliendo il gravame svolto dall’INPS, ha rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l. CO.BI.CA. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi.

2. L’INPS, costituitosi in primo grado, in proprio, nella contumacia della società di cartolarizzazione, svolgeva il gravame nell’esclusiva qualità di mandatario della predetta società e la Corte territoriale – disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame per la formazione del giudicato anche nei confronti della società di cartolarizzazione, in difetto d’impugnazione da parte dell’INPS – affermava, sul rilievo della distinta soggettività giuridica tra le due parti, il diritto della società di censurare autonomamente la sentenza con il gravame interposto dall’INPS, nella dichiarata qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a..

3. Tanto premesso, la Corte di merito riteneva: extrapetitum l’affermata non debenza delle somme portate dalla cartella anche nei confronti della società di cartolarizzazione; provato, ex actis, il credito, riconosciuto dalla s.r.l. CO.BI.CA. e non contestato giacchè la società, piuttosto, aveva allegato, con l’opposizione, la presentazione dell’istanza di pagamento dilazionato ed eccepito due pagamenti parziali; non allegato, nè provato, nella specie, il provvedimento di ammissione alla rateizzazione e neanche i requisiti asseritamente posseduti per l’eventuale dilazione; inoltre, la prima domanda evocata non risultava congruente con le emergenze della cartella opposta e la seconda neanche risultava agli atti, conseguendone il diritto della concessionaria di tutelare le ragioni creditorie con l’iscrizione a ruolo delle somme dovute all’ente previdenziale creditore.

4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. CO.BI.CA., con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS, quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., art. 324 c.p.c., L. n. 448 del 1998, art. 13 e assume che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame svolto dall’INPS, nella qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a., non avendo l’ente previdenziale dimostrato, nel corso del giudizio di merito, di aver ceduto il credito oggetto di causa alla società di cartolarizzazione risultando così privo di legitimatio ad causam e ad processum.

6. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 329 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la società si duole che il gravame dell’INPS, in proprio, non sia stato dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, per non avere contestato le argomentazioni difensive svolte nel ricorso in opposizione, inerenti alla corrispondenza tra l’importo portato dalla cartella esattoriale e quello oggetto di pagamento dilazionato.

7. Con il terzo mezzo, deducendo violazione dell’art. 434 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, si deduce, ancora, l’inammissibilità del gravame svolto dall’INPS, quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., contumace in primo grado, perchè avrebbe introdotto nuovi temi di indagine relativi alla non contestazione, da parte della CO.BI.CA. s.r.l., del credito oggetto del giudizio.

8. Il ricorso è da rigettare.

9. La Corte di merito ha correttamente dichiarato ammissibile il gravame svolto dall’INPS, nella qualità di mandatario della società di cartolarizzazione, in considerazione della qualità di parte della società di cartolarizzazione, evocata in giudizio in primo grado, rimasta contumace in quel grado e legittimata ad impugnare la sentenza.

10. La qualità di parte della società di cartolarizzazione nei confronti della quale, sia pure in contumacia, si è celebrato il giudizio di opposizione, ha legittimato l’ente previdenziale a interporre il gravame nell’esercizio della contemplatio domini e, dunque, esclusivamente nella qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti.

11. La seconda censura non coglie nel segno perchè non si confronta affatto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il principio di non contestazione non trova applicazione rispetto alla parte contumace, nè censura gli argomenti svolti dalla Corte di merito nel ritenere provato, ex actis, il credito, alla stregua del tenore delle allegazioni dell’opponente e della documentazione, agli atti, allegata dalla medesima società.

12. In altri termini, il mezzo d’impugnazione non svolge alcuna censura specifica nè avverso le allegazioni richiamate dalla Corte di merito, nè avverso la decisiva affermazione della carenza di prova in ordine all’istanza di rateizzazione.

13. Ancor meno si ravvisa, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la novità nei temi d’indagine trattandosi di mere difese svolte dalla parte rimasta contumace in primo grado.

14. In conclusione, il ricorso va rigettato.

15. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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