Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9232 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTA

LANZILLI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/02/2008 R.G.N. 821/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Torino con sentenza n. 102 del 19 febbraio 2008 ha condannato l’Inps a liquidare l’indennita’ di buonuscita e la pensione integrativa in favore di G.L. e F. M., ex dipendenti dell’Istituto, tenendo conto dell’emolumento retributivo denominato salario di professionalita’.

L’Inps da una parte ha prestato acquiescenza al capo della sentenza che ha riconosciuto il diritto delle lavoratrici alla riliquidazione della pensione integrativa; d’altra parte ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino nella parte in cui l’Istituto e’ stato condannato alla riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita con l’inserimento della voce retributiva denominata “salario di professionalita’”, allegando la violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 13 e degli artt. 5 e 34 del regolamento di previdenza dell’Istituto.

Successivamente alla notifica del ricorso le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7154 del 25 marzo 2010, ed altre di analogo contenuto, hanno esaminato la questione risolvendo l’insorto contrasto di giurisprudenza. A seguito di tale pronuncia le parti intimate hanno rinunciato alla riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita con inclusione del salario di professionalita’ e quindi hanno rinunciato agli effetti favorevoli della sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ inammissibile.

La rinuncia delle parti intimate alla sentenza impugnata comporta infatti il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad impugnare dell’istituto ricorrente con conseguente inammissibilita’ del ricorso.

Questa Corte (Cass. 9 settembre 2002, n. 13084) ha infatti affermato che quando, anche nel corso del giudizio di legittimita’, sopravvenga una rinuncia all’azione comprendente una rinuncia alla domanda di merito da parte del soggetto vittorioso nei due precedenti gradi di giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto e’ venuto meno l’interesse delle parti alla definizione della lite, e conseguentemente il potere del giudice di pronunciare nel merito.

2. Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza, solo recentemente consolidatasi, sulle questioni dibattute e dell’esito complessivo della lite che vede una reciproca parziale soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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