Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9232 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. II, 20/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 20/05/2020), n.9232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19143/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO

SEREGNI e TIZIANA ARESI e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.I., cittadino (OMISSIS) originario del (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Pakistan per timore di essere accusato di tradimento dal padre della sua fidanzata. In particolare, il richiedente riferiva di esser fidanzato con la figlia di un ufficiale, con la quale aveva avuto un incontro nello studio privato del padre; quando la ragazza si era allontanata lasciandolo solo nella stanza egli aveva consultato alcuni articoli di giornale presenti nella stanza, sotto i quali vi erano documenti riservati; aveva allora sentito nel vialetto della casa il rumore di un’auto e, temendo che fossero i genitori della ragazza, si era dato alla fuga; era quindi stato cercato da personale dell’agenzia di sicurezza militare ed aveva deciso di fuggire, giungendo prima in Italia e poi in Germania, donde era rientrato in Italia per presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 6.10.2017 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e si costituiva in seconde cure il Ministero invocando il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza oggi impugnata, n. 285/2019, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto M.I. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato comparsa ai fini della partecipazione all’udienza di discussione del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe attivato il potere ufficioso di indagine sulla condizione interna del Paese di provenienza, ai fini dell’eventuale riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la situazione effettiva del Punjab, caratterizzato da un contesto di violenza generalizzata idonea a porre a rischio l’incolumità dei cittadini.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

La sentenza impugnata infatti ha ritenuto non verosimile il racconto del richiedente la protezione, evidenziandone le presunte incongruenze (cfr. pag. 4) ed escludendo pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha poi esaminato la domanda di protezione sussidiaria (da pag. 5 in avanti), enfatizzando in particolare la non credibilità del fatto che il padre della sua fidanzata avrebbe inteso perseguitarlo per punire la figlia ed affermando che “La lacuna determinata dall’assenza di un tale essenziale tassello, per nulla colmata nel corso del giudizio, rende del tutto illogico e fantasioso il racconto, che peraltro non è stato corroborato da alcuna, seppur minima, produzione documentale”. Tale affermazione è erronea, poichè anche in difetto di produzione documentale, o di altro supporto probatorio, la storia personale narrata dal richiedente la protezione deve essere considerata veritiera se sono rispettate le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. La Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto indagare sulla sussistenza di detti requisiti, normativamente previsti, e non limitarsi a rilevare l’assenza di riscontri documentali a sostegno del narrato, posta la non necessarietà di detti riscontri.

Inoltre la Corte territoriale ha proseguito affermando che la non attendibilità della storia del M. fosse confermata anche dal fatto che costui avrebbe dichiarato di aver presentato istanza di protezione internazionale in Germania, con esito negativo, senza tuttavia allegare i motivi della reiterazione dell’istanza in altro Paese membro della U.E. Anche tale assunto si rileva erroneo, posto che il M. dà atto, nella premessa del ricorso (cfr. pag. 3 dello stesso) che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale da lui presentata inizialmente in Germania era stata in quel Paese disattesa perchè, in forza del cd. regolamento Dublino, era stata ravvisata la competenza dell’Autorità italiana, essendo l’Italia il Paese di primo accesso del richiedente.

Infine, la Corte nissena ha escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè “… seppure la regione del Punjab sia ancora interessata da attentati di matrice terroristica, deve rilevarsi, sulla scorta delle risultanze dei report internazionali, più aggiornati, come tale fenomeno sia comparativamente inferiore rispetto ad altre zone del paese asiatico e costantemente in sensibile calo grazie all’azione delle forze statuali. Non può perciò predicarsi uno stato di violenza generalizzato nella regione del Punjab” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

L’affermazione del giudice di seconde cure è erronea nella seconda parte, posta l’assoluta irrilevanza, ai fini dell’apprezzamento circa la ricorrenza di uno stato di violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente la protezione, della valutazione comparativa della condizione di tale zona con quella di altre aree dello stesso o di altri Paesi: il fatto, invero, che il rischio per l’incolumità della persona umana sia maggiore, o di diverso genere, in altre parti del mondo non comporta l’esclusione della sua sussistenza, in concreto, nell’area oggetto dell’apprezzamento. Quest’ultimo, infatti, va condotto, ai fini di quanto previsto dall’art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, direttamente sul contesto territoriale interessata dal fenomeno denunciato, e non su altre zone della stessa o di altre nazioni.

Inoltre, va ribadito il principio per cui “Il riferimento, operato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; negli stessi termini, Cass. Sez. 1, Ordinanze n. 13450, 13451 e 13452, tutte del 17/05/2019, non massimate; nonchè Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, essa pure non massimata). Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa non indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione. Il solo generico riferimento alle “… risultanze dei report internazionali più aggiornati…”, infatti, non è sufficiente ai fini che precedono e, di conseguenza, non può essere ritenuto idoneo ad integrare i requisiti minimi della motivazione.

L’accoglimento delle censure, nei sensi di cui in motivazione, comporta la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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