Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9232 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/04/2010), n.9232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – President – –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consiglie – –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consiglie – –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consiglie – –

Dott. NOBILE Vittorio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10270-2006 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHITTO SERGIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6308/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2005 R.G.N. 155/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 4 febbraio 2005, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da F.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere l’accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la societa’, per il periodo dal 6 luglio 1999 al 31 agosto 1999, con la conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato e la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate.

Nell’accogliere l’impugnazione di Poste Italiane, la Corte di merito ha rilevato che l’assunzione della F. era stata stipulata, cosi’ come dedotto dall’appellante gia’ in primo grado resistendo alla pretesa della lavoratrice, per la necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie, e che ai fini della legittimita’ della clausola di apposizione del termine non era necessaria l’indicazione del lavoratore da sostituire.

Di questa pronuncia la soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 1362 cod. civ., della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1, 2 e 3. Critica la sentenza impugnata perche’, sulla base di quanto addotto dall’azienda e degli elementi documentali da questa allegati, ha ritenuto l’ipotesi dell’assunzione per la necessita’ di sostituzione di lavoratori in ferie, come causa del contratto a termine stipulato con la ricorrente, e senza pero’ che fosse stato specificato chi fra il personale dell’ufficio ove era stata assegnata la F. era in ferie, e chi la stessa era stata chiamata a sostituire.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, violazione ed errata interpretazione dell’art. 8 c.c.n.l. 1994, superamento del limite del dieci per cento di assunzione di lavoratori a termine, violazione dell’art. 2697 cod. civ. e ancora una volta dell’ art. 115 cod. proc. civ. Assume che l’indiscriminato ricorso da parte della societa’ alle assunzioni di lavoratori a tempo determinato, in particolare nella regione ove aveva lavorato la ricorrente, “lascia agevolmente ritenere che il limite del 10% indicato dalla norma collettiva sia stato superato, atteso che sono stati migliaia all’anno contratti a termine stipulati a fronte di un numero di dipendenti fissi annuali che non supera le 200.000 unita’”. Sull’inosservanza di siffatta clausola fissata negli accordi collettivi, la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, non si e’ pronunciata, malgrado la doglianza sollevata in proposito, essendosi limitata ad un semplice accenno insufficiente ai fini della decisione.

Entrambi i motivi sono infondati.

In ordine al primo, va innanzitutto rilevato che l’accertamento compiuto dal giudice del merito circa l’inquadramento del contratto in questione nell’ipotesi dell’assunzione per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, non e’ stato affatto contestato dalla ricorrente.

Riguardo all’errore in cui, ad avviso di costei, sarebbe incorsa la Corte di merito nell’escludere l’illegittimita’ del termine apposto al contratto de quo soltanto sulla base della convenzione intervenuta fra le parti collettive, ove era stata riconosciuta l’esigenza di assumere personale a tempo per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, e senza che occorresse l’indicazione del lavoratore da sostituire, esso non sussiste.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine di cui innanzi, introdotta dalla contrattazione collettiva, non e’ riconducibile alle ipotesi disciplinate dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma e’ del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 2 marzo 2006 n. 4588) hanno osservato che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Sulla scia del riferito orientamento, questa Corte, decidendo in controversie tra altri lavoratori e la medesima azienda aventi ad oggetto identiche fattispecie, di assunzioni di lavoratori a termine ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994 per la necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ha confermato le sentenze di merito che escludendo l’obbligo per l’azienda di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla citata disposizione della contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operativita’ fosse costituito dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. fra le tante, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933, 28 settembre 2007 n. 20390, 20 marzo 2009 n. 6913).

Ed inutilmente la ricorrente richiama a sostegno della censura proposta il precedente giurisprudenziale costituito da Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, in quanto e’ di segno opposto alla tesi qui da essa sostenuta. Tale pronuncia resa in fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non necessarie l’indicazione nominativa del dipendente sostituito e della causa specifica della sostituzione, ribadendo il principio secondo cui l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi d’assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori”.

Quanto al secondo motivo, va osservato non solo che la sentenza impugnata ha evidenziato come non risultasse superata la percentuale di lavoratori assunti a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, nessuna prova essendo stata offerta in proposito, per cui non sussiste il vizio di omessa pronuncia, qui peraltro prospettato come vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. E si deve aggiungere che la sentenza impugnata ha ritenuto la mancanza di qualsiasi rilievo in proposito da parte dell’odierna ricorrente, e che questa statuizione non e’ adeguatamente censurata, non avendo la F. nel presente ricorso specificato in quale atto del precedente giudizio di merito avesse sollevato la questione, cosi’ come richiede la giurisprudenza di questa affinche’ possa ritenersi utilmente dedotto in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronuncia (v. Cass. sez. unite 28 luglio 2005 n. 15781), con la conseguenza che la censura e’ inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societa’ resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 15,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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