Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9231 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 21/04/2011), n.9231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, TADRIS

PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1037/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/06/2007 R.G.N. 1150/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.A., aveva chiesto al Tribunale di Crotone la condanna dell’INPS al pagamento della rivalutazione monetaria sul trattamento di disoccupazione ordinaria e speciale in agricoltura per gli anni 1985-1992, imposta dalle sentenze della Corte Costituzionale 497/88 e 288/94, oltre ulteriori interessi e rivalutazione fino al soddisfo, avendo percepito il predetto trattamento solo nella misura di L. 800 giornaliere, ai sensi della L. n. 114 del 1974, art. 13 (poi dichiarato incostituzionale in parte qua), senza l’adeguamento monetario dovuto per effetto delle citate sentenze della Corte Costituzionale.

L’INPS, costituendosi, aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo che il ricorrente aveva percepito il trattamento di disoccupazione con l’adeguamento imposto dalle sentenze della Corte Costituzionale (come dimostrava l’estratto conto informatico che produceva e che attestava l’ammontare degli importi e l’ordinativo di pagamento, avvenuto ancorche’ in ritardo) ed eccependo l’intervenuta prescrizione degli accessori.

Con sentenza in data 13.5.2004 il Tribunale di Crotone, ritenendo che dalla documentazione prodotta dall’INPS e dal comportamento delle parti emergevano elementi indiziari sufficienti a dimostrare l’avvenuto pagamento del trattamento di disoccupazione con l’adeguamento valutario, respingeva la domanda principale; respingeva anche la domanda volta alla corresponsione degli accessori maturati per il ritardato pagamento dell’adeguamento per prescrizione e compensava le spese di lite.

2. Avverso tale decisione ha proposto gravame l’originario ricorrente.

Con sentenza del 8.2.2007 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con cinque motivi, illustrati anche con successiva memoria.

L’INPS non ha svolto difese limitandosi a depositare procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ l’illustrazione delle censure, contenute in ciascun motivo, non si conclude con le formulazioni e le indicazioni prescritte dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, dovendosi ribadire le considerazioni gia’ espresse da questa Corte in numerose pronunce relative a controversie analoghe (cfr. Cass. n. 17918 del 2009; n. 17964 del 2009; n. 17985 del 2009; ed altre conformi).

1.1. Il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 1199 c.c. in combinato disposto con l’art. 97 Cost., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, si conclude con un quesito di diritto che prospetta il principio secondo cui gli enti pubblici non possono ritenersi liberati dall’obbligo di pagamento di un debito in assenza di esibizione di regolare quietanza e sulla semplice produzione di uno schema di calcolo redatto ad uso interno. In tal modo, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere della proposizione di una valida impugnazione, dai contenuti precisati ripetutamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’ammissibilita’ del motivo e’ condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id, n. 3519 del 2008).

Ed invero il quesito e’ formulato in termini generici, senza indicazione della compiuta ratio decidendi e della violazione specificamente addebitabile alla pronuncia impugnata, e non contiene alcun riferimento alla fattispecie, tanto piu’ necessario in assenza di una riproduzione della statuizione censurata che sia idonea a far emergere la res oggetto del giudizio, anche in relazione alla ritenuta rilevanza del comportamento processuale delle parti e delle altre circostanze di fatto considerate idonee a provare l’avvenuto pagamento; ne’, d’altra parte, sarebbe consentito desumere tali elementi dal contenuto del motivo (cfr. Cass., sez. un., n. 20409 del 2008). Parimenti inammissibile, alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c., si rivela la censura di vizio di motivazione, del tutto priva di adeguate specificazioni e di quel necessario momento di sintesi che, anche per quanto concerne i vizi di cui al l’art. 360 c.p.c., n. 5, deve accompagnare l’illustrazione del motivo, si’ da circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’, con riguardo alla indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonche’ delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 16528 del 2008; id., ti. 2652 del 2008).

1.2. Il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo in relazione all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2726 c.c., si risolve in una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, a prescindere dalla intitolazione, poiche’, in concreto, si critica il ricorso alla prova per presunzioni semplici in tema di pagamento, oltre i limiti legali di ammissibilita’ della prova orale (art. 2726 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2), essendo meramente incidentali e discorsivi, oltre che non adeguatamente specificati, i rilievi di tipo di diverso; e in relazione a tale motivo, quindi, deve rilevarsi la mancanza del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. 1.3. Anche il terzo motivo, nel denunciare “carenza assoluta di motivazione e manifesta illogicita’ e contraddittorieta’” in riferimento ad alcune affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui la parte ricorrente non aveva allegato le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande, appare privo di adeguata specificita’ e di un necessario momento di sintesi in ordine al fatto controverso riguardante l’omessa o contraddittoria motivazione, nonche’ in ordine alle ragioni per cui la dedotta carenza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

1.4. Il quarto e il quinto motivo, relativi alla intervenuta interruzione della prescrizione, sono inammissibili perche’ prospettano la violazione delle norme sulla prescrizione, nonche’ vizi di motivazione, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., nei termini sopra precisati; ed invero si chiede, da un lato, “se la dichiarazione di avvenuto pagamento del credito da parte del debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c.”, senza alcuna indicazione della natura del credito e della ratio decidendi ovvero della decisivita’ della eventuale omissione di motivazione al riguardo; e si prospetta, dall’altro, il principio della efficacia interruttiva di un atto giudiziale invalidamente notificato, senza alcuna indicazione riguardante la ratio adottata nella decisione impugnata e le modalita’ della dedotta notificazione, nonche’ il destinatario della medesima (non essendo consentita, come s’e’ visto, l’integrazione del quesito mediante il contenuto del motivo).

1.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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