Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9230 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 9230 Anno 2013
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 9644-2010 proposto da:
SOLE

FABIO

SLOFBA42A13G273G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo
studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo
rappresenta

difende

unitamente

all’avvocato

TRISTANO GIUSEPPE ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159, in persona del
legale rappresentante pro tempore CHIEF OPERATION
OFFICER Dott. LAMBERTO DI PIETRO, elettivamente

1

Data pubblicazione: 17/04/2013

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo
studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
CREDEMLEASING S.P.A. 00924500358, in persona del
responsabile dell’ufficio

legale e contenzioso,

ZOBOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LASAGNI CARLO giusta delega in atti;
– controricorrenti –

nonchè contro

IMAGIC S.R.L., KOBAN ALEXANDER;
– intimati –

avverso la sentenza n. 591/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/02/2009, R.G.N. 1471/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

procuratore e legale rappresentante Dott. ANDREA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’aprile del 2001 il tribunale di Milano, decidendo sulla
causa promossa da Fabio Sole nei confronti di Alexander Koban
(conducente della vettura Volvo di proprietà della concedente
Credem Leasing spa),

della Comercial Union Italia spa

(compagnia assicuratrice del veicolo ), e della Imagic srl
(utilizzatrice dello stesso e terza chiamata) al fine di
ottenere il risarcimento dei danni riportati in occasione di un
incidente stradale mentre era alla guida della autovettura di
sua proprietà, dichiarò l’improponibilità della domanda per
difetto della richiesta di cui all’art. 22 della legge 990/69.
La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto
dal Sole, lo accolse (con sentenza confermata da questa corte
di legittimità), dichiarando proponibile l’azione risarcitoria
ed affermando la corresponsabilità del Koban in ragione del
25%. Quest’ultimo,in solido con le altre 3 società convenute,
venne pertanto condannato al risarcimento dei danni lamentati
dall’appellante, da liquidarsi in prosecuzione di giudizio.
La medesima corte di appello meneghina, nel liquidare
complessivamente tali danni in seno al giudizio successivamente
instauratosi, li quantificò nella misura di 608.722 euro.
La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata da Fabio
Sole con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi.
Resistono con controricorso la Credem leasing e la Aviva Italia
spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui di qui a breve si dirà.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione degli artt. 1223,

1226, 2043 e 2059 c.c.; 138 del codice delle assicurazioni
private e dei principi consolidati dettati dalla S.C. in
materia di liquidazione personalizzata del danno biologico;

controversia prospettati dal ricorrente: in relazione ai nn. 3
e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:
Dica la Corte se, ai fini della valutazione equitativa del
danno biologico permanente, il giudice di merito, dovendo
comunque “personalizzare” le cd. tabelle di liquidazione
medesimo danno, doveva

del

tenere conto anche del periodo di tempo

trascorso tra le date dell’evento dannoso e di deposito della
sentenza di liquidazione del danno biologico (nella specie, ben
16 anni), nonché della sopravvivenza del ricorrente alle
previsioni di permanenza in vita ex tavole di mortalità di cui
al R.D. n. 1403 del 1922, elementi questi certamente rilevanti
per l’effettivo ristoro del pregiudizio subito.
La censura è altresì assistita (quanto al lamentato difetto di
motivazione) dal seguente momento di sintesi:
Il fatto controverso in relazione al quale si lamenta il vizio
motivazionale è rappresentato dalla entità del danno biologico
da risarcire, non avendo spiegato la corte le ragioni per le
quali poteva operarsi un’applicazione automatica delle tabelle
del tribunale di

Milano senza rapportarle alla incidenza sul

4

omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della

danno dell’abnorme periodo di tempo intercorso tra la data del
sinistro e il deposito della sentenza e della sopravvivenza del
dott. Sole alle previsioni di cui al citato R.D. a fronte di
una patologia quale quella derivata al dott. Sole a seguito
dell’incidente stradale.

La corte territoriale, con scelta discrezionale scevra da vizi
logico-giuridici e perciò hoq incensurabile in questa sede, ha
liquidato il danno biologico applicando i parametri tabellari
milanesi (oggi assurti a rango di criterio liquidatorio
nazionale: Cass. 12408/2011), dando conto, nel contempo (folio
11 della motivazione) dei criteri sottesi a tale applicazione
(specie quello relativo all’aspettativa di vita, a ragione
ritenuto non assorbente), atteso che la personalizzazione della
liquidazione é sì un procedimento consentito e legittimo, ma
non può perciò solo ritenersi frutto di automatismi ipso facto.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
Con il secondo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 c.c. e 113, 115, 116
c.p.c. nonché dei principi consolidati dettati dalla S.C. in
materia di applicazione dell’art. 4 della legge 39/1977;
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dal ricorrente: in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.
360 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:

5

Il motivo è infondato.

Dica la corte se incorre nella violazione dell’art. 4 della
legge n. 39 del 1977 il giudice del merito che ometta di
considerare, ai fini della determinazione della base di
calcolo, i redditi da attività professionale dal danneggiato
stesso dichiarati negli anni successivi all’evento dannoso ed

pacifico in causa che il danneggiato, in tale periodo, versava’
in una situazione di assoluta incapacità fisica e lavorativa.
Il momento di sintesi relativo alla censura motivazionale è
rappresentato

dalla totalmente omessa valutazione delle

dichiarazioni dei redditi depositate agli atti e relative agli
anni 1993-1994, risultando insufficiente la motivazione della
corte di merito per escludere la riconducibilità del redditi
stessi all’anno 1992, o, comunque, ai tre anni precedenti il
sinistro per cui è causa, quando era pacifico che il dott.
SWole, per tutto il 1993 e per quasi tutto il 1994, versava in
stato di assoluta incapacità fisica, e che lo stesso non aveva
partecipato, in tale periodo, a qualsivoglia “studio
associato”.
Il9. motivo è fondato.
La corte ritiene, difatti, di dover fornire risposta positiva
tanto al quesito di diritto quanto a quello cd. “di fatto”,
avendo la corte di appello fornito,

in parte qua,

una

motivazione del tutto apodittica e sicuramente insufficiente,
fondata, inoltre, su dati meramente presuntivo/assertivi (folio
12 righi 17 ss. della sentenza impugnata).

6

afferenti la pregressa attività lavorativa, quando risulti

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso,
risultano poi riportati correttamente, dalla difesa del Sole,
tutti i dati aritmetici necessari al riesame della questione da
parte del giudice del rinvio.
Con il terzo motivo,

si denuncia violazione degli artt. 1223,

principi enunciati dalla S.C. in tema di rivalutazione e
interessi dei risarcimenti per lucro cessante e per danno
emergente a seguito di illecito ex art. 2043 c.c.; omessa,
insufficiente e illogica motivazione sulle specifiche domande
di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi: in
relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La censura è corredata dai seguenti quesiti:
Dica la corte se il danno patrimoniale da risarcire a titolo di
lucro cessante, rappresentando un debito di valore, debba
essere rivalutato dal tempo dell’evento dannoso e sino al dì
della sentenza che tale voce riconosca;
dica la corte se incorre in violazione degli artt. 1223, 1226 e
2043 c.c. il giudic9e di merito che, pur prendendo come base di
calcolo, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale,
il reddito maturato dal danneggiato al tempo del sinistro, non
procede poi alla necessaria rivalutazione monetaria della somma
come ottenuta sino alla data della sentenza;
dica la corte se incorre in violazione degli artt. 1223, 1226 e
2043 c.c. la corte di merito che statuisca, in punto di
quantificazione degli interessi sulle somme riconosciute

7

1226, 2043c. c.; 112 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e dei

titolo di risarcimento del danno, che le somme stesse debbano
essere devalutate alla data dell’evento dannoso, anche in
relazione a quegli importi per i quali non era stata
riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Il momento di sintesi relativo alla censura motivazionale è

ragioni per le quali, pur essendo pacifico che in tema di
risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante sia
dovuta, se richiesta, la rivalutazione monetaria, sulle somme
riconosciute a tal titolo al dott. Sole non sia stata operata
la rivalutazione, pur dandosi atto in sentenza che la stessa
era stata specificamente richiesta. Né la corte di merito
spiega le ragioni per le quali dovesse essere devalutata alla
data del sinistro e poi rivalutata anno per anno la somma di E,
608.722,32 ai fini dell’esatta quantificazione degli interessi,
somma però ottenuta dalla risultanza di voci in ordine alle
quali non era stata operata alcuna rivalutazione.
Il motivo è infondato, avendo la corte fatto buongoverno dei
principi, del tutto consolidati, più volte predicati da questa
Corte regolatrice, a far data da Cass. ss.uu. 1712/1995 (folio
15 della motivazione).
Con il quarto motivo,

si denuncia violazione degli artt. 1223,

1226, 2043, 2697, 2727, 2729 c. c.; 113, 115, 116, 62, 194, 196,
197 c.p.c. nonché del principio del contraddittorio e del
principio dettata dalla Corte in materia di liquidazione
integrale del danno da illecito e di “liquidazione equitativa

8

rappresentato dal fatto che la corte non spiega minimamente le

di costi e spese per assistenza e cura invalidi; insufficiente
e contraddittoria motivazione su punti decisivi della
controversia prospettati dal ricorrente e rilevabili d’ufficio:
in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La censura è corredata dal seguente quesito:

demandati alla CTU medico-legale l’accertamento e la
valutazione di congruità delle spese di cura già sostenute e di
quelle necessarie per il futuro, e con riferimento agli
accertamenti compiuti dalla CTU che ha dichiarato
“indispensabile” vita natural durante l’assistenza quotidiana
di due accompagnatori che si avvicendino tra loro giorno e
notte, e “pienamente congrui e giustificati” i costi mensili
sostenuti e sustinendi se la reiezione da parte della
impugnata sentenza della domanda di liquidazione in via
equitativa delle spese e costi medesimi costituisca errore di
diritto per violazione o falsa applicazione delle disposizioni
di legge degli artt. 1123, 1126, 2043, 2697 c.c.;
dica la corte se, accertata e non contestata la necessità di
assistenza in conseguenza del danno alla salute cagionato a
seguito di incidente stradale, al danneggiato competa
esclusivamente la prova della relativa spesa.
Il momento di sintesi del lamentato vizio motivazionale è così
articolato:
se debba ritenersi del tutto omessa la motivazione del giudice
di merito che, a fronte di una CTU …, si limiti ad affermare

9

Dica la corte – in relazione al quesito con il quale furono

che le relative voci “appaino svincolate da un criterio di
ragionevole e fondata attendibilità” e che “la pretesa di
avvalersi dell’opera di due accompagnatori appare
sproporzionata alla situazione concreta”.
Il motivo è fondato, dovendosi convenire

in toto

con la

diritto che in seno al momento di sintesi, attesa la assoluta
apodibticità della motivazione a fronte delle puntuali e
documentate affermazioni del CTU.
Sul punto, la sentenza impugnata va cassata, e il giudice del
rinvio valuterà quanto correttamente esposto nel motivo in
esame alla luce delle risultanze della consulenza d’ufficio
onde pervenire ad un corretto decisum in parte qua.
Il ricorso va pertanto accolto quanto al secondo e quarto
motivo, mentre devono essere rigettate le doglianze sub 1 e 3.
Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice
del rinvio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione,
cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per
la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di
appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, li 25.10.2012

contestazione mossa dal ricorrente sia attraverso il quesito di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA