Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9230 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 06/04/2021), n.9230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5774/2015 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO

TORCICOLLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PARATO;

– ricorrente –

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2791/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/01/2015 R.G.N. 2909/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.1.2015, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improponibile la domanda di S.T. volta a conseguire la rivalutazione contributiva per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto, L. n. 257 del 1992, ex art. 13;

che avverso tale pronuncia S.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, per avere la Corte di merito ritenuto l’improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione all’INPS della preventiva domanda amministrativa, reputando irrilevante la domanda amministrativa da lui previamente proposta all’INAIL;

che il motivo è infondato, essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto ormai consolidato secondo cui la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS (Cass. nn. 16592 del 2014, 11574 del 2015, 11438 del 2017 e, da ult., Cass. n. 28315 del 2018);

che è stato parimenti chiarito che, al fine di evitare l’improponibilità della domanda giudiziale, non rileva la circostanza dell’avvenuta presentazione della domanda all’INAIL, stante la diversità funzionale di tale adempimento, volto esclusivamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto, rispetto all’onere di presentazione della domanda amministrativa all’INPS, che è preordinato al sorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi (così, espressamente, Cass. n. 16592 del 2014, cit., sulla scorta di Cass. n. 732 del 2007); che, essendosi la sentenza impugnata correttamente attenuta ai suesposti principio di diritto, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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