Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 923 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. II, 20/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 20/01/2010), n.923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MISSERA LUCIANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE LIGNANO SABBIADORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALIMBERTI ANDREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato MISSERA Luciano, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato ROMAGNOLI Maurizio, difensore del resistente che si

riporta anch’egli agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8.7.94 T.A. in proprio e quale rappresentante della Serteco srl conveniva davanti al Tribunale di Udine il Comune di Lignano Sabbiadoro per il pagamento di L. 98.405.905 in suo favore e di L. 96.475.900 in favore della societa’ per compensi per l’opera professionale svolta secondo pattuizioni contrattuali.

Il comune si costituiva contestando la richiesta sotto vari profili.

Con sentenza del 25.3.02 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda nei limiti del compenso presuntivo indicato in disciplinare.

Proponeva appello il T., anche nella qualita’, resisteva il Comune proponendo appello incidentale la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 444/04, rigettava l’appello principale ed, in parziale accoglimento dell’incidentale, riduceva la condanna del Comune ad Euro 12.051,19 in favore del T. ed a Euro 12.051,19 in favore della societa’.

La Corte osservava che la volonta’ delle parti non si era esaurita nella clausole otto e nove ma contemplava anche la clausola dieci circa una previsione del costo dell’opera finale ed un compenso stimato in poco piu’ di centosedici milioni, salvo conguaglio.

Il professionista aveva l’obbligo di avvisare il committente della lievitazione dei prezzi superiore alla normale prevedibilita’.

Propone ricorso il T., anche nella qualita’, con quattro motivi, il secondo e’ indicato come terzo, resiste il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 2222, 2229, 2230, 2233 c.c., della L. n. 143 del 1949 e vizi di motivazione.

La sentenza sarebbe censurabile sotto vari profili ed erroneamente la Corte di appello ha dedotto che l’importo presuntivo fosse definitivo.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e vizi di motivazione sempre in relazione all’importo presunto dell’incarico.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2222 c.c. e segg. e delle norme sui contratti, e col quarto, infine, dell’art. 2223 c.c. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di ctu.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

La sentenza impugnata alle pagine dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici ha evidenziato che la volonta’ delle parti non si era esaurita nelle clausole otto e nove ma contemplava anche la clausola numero dieci, indicante una cifra approssimativa di valore rilevante nella interpretazione del contratto secondo buona fede.

La valutazione del ctu era stata criticata solo sul rilievo che non si era attenuto alle clausole otto e nove e non gia’ per aver valutato l’opera in misura minore rispetto al valore intrinseco.

Il Comune e’ un ente pubblico che non puo’ emettere pagamenti se il creditore non adempie alle modalita’ di richiesta previste nel contratto per esigere il pagamento che, nel caso di specie, era rappresentato dal visto del consiglio dell’ordine che il T. non aveva mai inteso procurarsi.

A pagina nove si era spiegato perche’ era inutile una nuova consulenza tecnica “che dara’ risultati matematici diversi a seconda dell’interpretazione delle clausole contrattuali concernenti la regolamentazione del compenso”.

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per Cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralita’ di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocita’ la comune volonta’ degli stessi, cosicche’ non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – cio’ che e’ stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresi’, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti in forma scritta, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

E’, inoltre, necessario rilevare, sia pur solo ad abundantiam, come nel motivo in esame, con il quale s’imputa di fatto alla corte territoriale l’erronea interpretazione di piu’ interconnesse convenzioni intervenute tra le parti, non siano ritualmente riportati i testi delle stesse, la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare, cio’ che costituisce un’ulteriore ragione d’inammissibilita’ del motivo, giacche’, in violazione dell’espresso disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformita’ a diritto dell’interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata, in tal guisa non ponendosi il giudice di legittimita’ in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.2.04 n. 2394, 5.9.03 n. 13012, 6.6.03 n. 9079, 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408, 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802); non senza considerare, altresi’, come l’impossibilita’ di rapportare le svolte censure in tema d’interpretazione della volonta’ negoziale delle parti all’esatto dato testuale nel quale quella volonta’ si e’ tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 sotto il diverso profilo del difetto di specificita’ del motivo. In mancanza, dunque, d’un’adeguata impugnazione, nei sensi indicati, dei giudizi espressi dalla corte territoriale in ordine agli atti ed ai rapporti con gli stessi regolati, resta ineccepibile il giudizio operato in conformita’ ai fondamentali criteri legali d’interpretazione dettati dall’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito, a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune da censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente e’ inidonea a determinare le conseguenze previste dalle norme stesse.

Quanto, poi, al vizio di motivazione, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilita’ comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo’ con essa proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per Cassazione si risolverebbe – com’e’, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.

Ne’ puo’ imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come e’ dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, ne’ nel loro complesso ne’ nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensi’ a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice adito e piu’ rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, cio’ che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto e’ estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimita’, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Non ravvisandosi, pertanto, ne’ violazione delle regole di ermeneutica ne’ vizi di motivazione, stante anche la genericita’ delle ulteriori censure, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200,00 di cui 3000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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